Impiegata di uno studio professionale (ingegnere) falsifica la firma su 70 assegni e si appropria di 90.000 euro. Condannata per truffa. Rigettato il ricorso per Cassazione,
Cassazione penale sez. fer.
Data:
01/08/2013 ( ud. 01/08/2013 , dep.02/08/2013 )
Numero:
33796
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere -
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.M., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza idei 24/01/2013 della Corte di appello di
Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo l'annullamento
della sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione;
udito per la parte civile P.G.M.F. l'avv.
Jasonni Massimo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il
rigetto del ricorso;
udito per l'imputata l'avv. Canova Federico, che ha concluso
chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava in parte la pronuncia di primo grado del 10/07/2009, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine ai reati commessi sino al (OMISSIS), perchè estinti per prescrizione, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato T. M. alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 640 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11 (capo a), artt. 485 e 491 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, (capo b), per avere - in (OMISSIS) - violando i doveri di impiegata nello studio professionale del l'ing. P. ed abusando del rapporto di fiducia per il quale le era stata affidata la gestione dei fondi e della contabilità di quello studio, ripetutamente falsificato la firma su circa 70 assegni tratti sui conti correnti dello studio personale e personale dell'ing. P., e così tratto in inganno l'istituto di credito, appropriandosi delle somme corrispondenti agli importi dei titoli illecitamente emessi e cagionando un danno patrimoniale di rilevante entità, pari ad oltre 90 mila Euro.
Rilevava la Corte di appello come gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado avessero provato la responsabilità dell'imputata in ordine ai due anzidetti delitti;
e come la T., con riferimento ai reati per i quali non era ancora maturata la prescrizione, non fosse meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'intensità del dolo manifestato, della durata nel tempo delle condotte criminose e della entità del danno patrimoniale cagionato.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Federico Canova, la quale, oltre ad eccepire l'intervenuta prescrizione di tutti i reati, ha dedotto i seguenti cinque motivi.
2.1. Mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva, invero già formulata dinanzi al giudice di prime cure, finalizzata all'espletamento di una perizia per determinare l'entità delle somme spettanti alla imputata a titolo di retribuzione delle prestazioni lavorative svolte e, dunque, l'insussistenza del reato per avere la T. incassato legittimamente importi (almeno in parte) a lei dovuti.
2.2. Violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato la condanna della T., erroneamente valorizzando la scelta della prevenuta di rimanere contumace, e benchè le carte del processo avessero dimostrato che Th.Ma.Al., moglie dell'ing. P., cointestata ria di uno dei conti correnti bancari interessati dall'emissione di parte di quegli assegni, non avesse presentato alcuna querela nè si fosse costituita parte civile, talchè non si era potuto escludere che alla stessa fosse riferibile la falsificazione materiale dei titoli (non essendo rilevante che la Th. avesse intentato, assieme al marito, un'autonoma causa (Civile contro la T.).
2.3. Vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte bolognese; ritenuto sufficiente, per giudicare provata la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, il disconoscimento, operato dal P., delle firme apposte sugli assegni de quibus, in quanto circostanza palesemente inidonea a dimostrare che quelle false sottoscrizioni fossero riferibili alla imputata.
2.4. Vizio di motivazione, per avere la Corte emiliana ingiustificatamente rigettato la richiesta della difesa tesa ad ottenere il riconoscimento, in favore della T., delle circostanze attenuanti generiche, delle quali la stessa avrebbe potuto beneficiare in ragione del suo stato di incensuratezza.
2.5. Violazione di legge, per avere la Corte di appello erroneamente riqualificato il fatto, originariamente contestato in termini di appropriazione indebita, come truffa - reato per il quale è previsto un regime sanzionatorio più severo - nonostante) fosse stata accertata la presenza di una condotta unilaterale dell'agente e l'assenza di qualsivoglia forma di cooperazione da parte della persona offesa, ancorchè mediata dall'intervento dell'istituto di credito autorizzato a disporre del patrimonio della vittima.
3. Nel corso dell'odierna udienza il difensore della imputata ha prodotto alcuni documenti riguardanti i rapporti di credito vantati dalla parte civile nei confronti dell'istituto di credito sopra indicato.
4. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
4.1. Il primo ed il quinto motivo del ricorso sono inammissibili perchè aventi ad oggetto asserite violazioni di legge non dedotte con l'atto di appello.
L'art. 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello:
situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Peraltro, con riferimento al primo motivo, va aggiunto che questa Corte ha reiteratamente evidenziato come la perizia, per il suo carattere "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non solo non possa costituire oggetto del diritto delle parti alla prova a mente dell'art. 190 c.p.p., ma non possa neppure farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: con l'inevitabile conseguenza che il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (così, tra le tante, Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv.
229665; Sez. 2, n. 835 del 14/11/2003, Musumeci, Rv. 227859, Sez. 4, n. 34089 del 07/07/2Q03, Bombino, Rv. 226330).
4.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso della T. sono inammissibili in quanto presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
La ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, una violazione di legge ovvero un vizio di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma, al di là del dato enunciativo, non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; nè ha lamentato una insufficiente descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
La ricorrente, invero, si è limitata a criticare il significato che la Corte di appello di Bologna aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'Istruttoria dibattimentale di primo grado e, in specie, alla deposizione resa dal teste P., persona offesa costituitasi parte civile. Tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra il contenuto degli atti apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazlojne, è stato presentato per sostenere, in pratica, un'ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intiero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, nè un'erronea applicazione della legge penale sostantiva, avendo la Corte emiliana chiarito come la colpevolezza della imputata fosse stata dimostrata non solamente sulla base delle dichiarazioni rese dal P., il quale si era impegnato a negare che fossero state da lui apposte le sottoscrizioni di traenza presenti sugli assegni oggetti di falsificazione, ma anche dell'accertata circostanza obiettiva della corrispondenza tra gli importi indicati in gran parte di quegli assegni e le somme contestualmente accreditate sul conto corrente intestate alla T., sul quale quei titoli erano stati girati per l'incasso:
essendo, in tale ottica, ininfluente, per un verso, il fatto che la moglie del P., cointestataria di uno dei conti correnti interessati dall'iniziativa di illecito "svuotamento", non avesse presentato una querela, essendo sufficiente che la denuncia, con la richiesta di punizione, fosse stata avanzata da uno dei cointestatari di quei conto, creditore in solido anche nei rapporti con i terzi;
per altro verso, la circostanza della mancata verifica grafica in ordine alla esatta paternità delle false sottoscrizioni apposte sugli assegni, essendo altamente probabile che la T. - la quale, peraltro, non aveva offerto alcuna giustificazione circa le ragioni dell'accredito di quelle somme su un suo conto corrente - avesse omesso di firmare personalmente i titoli, affidando ad un suo complice tale compito materiale (v. pagg. 6-9 sent. impugn.).
4.3. Il quarto motivo del ricorso della T. è manifestamente infondato.
La ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere In misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare alla T. quelle circostanze attenuanti, avendo - con motivazione completa e congrua - escluso che la prevenuta, benchè formalmente incensurata, avesse mostrato una reale forma di resipiscenza, ad esempio provvedendo al risarcimento anche parziale dei danni cagionati, a fronte di condotte criminose poste in essere in lungo arco di tempo, abusando del rapporto fiduciario con il proprio datore di lavoro, dunque manifestando un dolo particolarmente intenso e cagionando un danno patrimoniale di rilevante entità (v.
pagg. 14-16 sent. impugn.).
5. Quanto alla richiesta difensiva di declaratoria della prescrizione dei reati commessi dal (OMISSIS), va rilevato come la stessa non si sia ancora maturata in quanto, tenuto conto del periodo di sospensione del giudizio di primo grado dovuto ad una richiesta di rinvio dell'imputata per un suo impedimento, la prevenzione del reato - relativamente alla messa all'incasso del più risalente assegno del (OMISSIS) - si sarebbe verificata solo alla data del 03/08/2013.
Peraltro, ogni eventuale estinzione verificatasi dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado sarebbe oggi irrilevante, posto che questo Collegio non ha motivo per disattendere il consolidato principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data posteriore alla pronunzia di quella sentenza (così, da ultimo, Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, RV. 217266).
6. Nulla va disposto in ordine alle statuizioni civili, con riferimento alle quali non è stato neppure presentato alcun motivo di ricorso, potendo le questioni relative all'eventuale già intervenuto soddisfacimento delle ragioni creditrici della parte civile essere fatte valere, dall'interessata, in sede esecutiva.
7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
L'imputata va, altresì, condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, in base alle tariffe forensi e all'attività difensiva effettivamente svolta, si liquidano nella misura che segue.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese del grado della parte civile che liquida in Euro 1.800,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 agosto 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2013
28-08-2013 21:38
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