Il programma di file-sharing consente il download e l’upload. L'imputato sostiene che non conosceva i meccanismi di Emule e della condivisione di file. La Cassazione non gli crede.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 gennaio – 22 maggio 2013, n. 21897
Presidente Squassoni – Relatore Rosi
Ritenuto in fatto
1. La Corte d'Appello di Genova con sentenza emessa il 7 dicembre 2011, ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Genova in data 8 giugno 2011 che all'esito di giudizio abbreviato aveva condannato D.C.M. alla pena di tre anni di reclusione ed Euro 4.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 600 ter e.3 e 5 e 600 quater c.p., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. Tramite internet, ed in particolare mediante l'utilizzo del programma di file-sharing denominato e-mule, usato per lo scarico e la condivisione di files, divulgava (download) e diffondeva (upload) centinaia di immagini coinvolgenti persino neonati e bambini di età inferiore a tre anni ritratti in atti sessuali, in (omissis) .
I giudici di merito avevano ritenuto che attesa la quantità di materiale (circa 1.600 video e 62.00 foto) il D.C. era certamente consapevole di divulgare anche a terzi il materiale che aveva scaricato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il proprio difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 600 ter c.p. ed illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato, in quanto lo stesso aveva attivato il programma e-mule senza essere a conoscenza del fatto che il materiale raccolto può essere condiviso con altri, pertanto semmai doveva essere riconosciuta la sola ipotesi di cui all'art. 600 quater c.p. La decisione impugnata non avrebbe motivato in maniera adeguata in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
2) Violazione di legge per erronea applicazione della legge penale quanto all'art. 133 c.p. per la determinazione della pena inflitta, essendo l'imputato incensurato ed avendo tenuto un comportamento processuale rispettoso;
3) Illogicità della motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la parziale confessione dei fatti.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che assolutamente generico. I giudici di appello hanno condiviso le valutazioni della sentenza di primo grado offrendo puntuale risposta alle doglianze avanzate in grado di appello e nella sostanza riproposte in questa sede di legittimità, essendo principio giurisprudenziale consolidato quello dell'integrazione in un unico compendio motivazionale, tra la sentenza impugnata e quella conforme di primo grado (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem (cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
Nel caso di specie, i giudici di secondo grado, con motivazione autonoma, merito hanno ricostruito i fatti addebitati al ricorrente i quali avevano tratto origine da una denuncia-querela dei genitori di una minore la quale era stata indotta dall'imputato, oltre ad avere rapporti sessuali, ad inviargli foto erotiche; a seguito dell'accesso della Polizia postale nell'abitazione dell'imputato era stato accertato che lo stesso stava divulgando materiale pedopornografico, materiale rinvenuto in consistente quantità anche in diverse chiavette Usb.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata censurata la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, risulta infondato. Va premesso che, quanto al reato di divulgazione di materiale pedopornografico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è necessaria "la volontà consapevole di divulgare o diffondere" tale materiale (in tal senso, Sez.3, n. n. 11082 del 12/1/2010, dep. 23/3/2010, Giunta, Rv. 246S96, ove è stato precisato che l'utilizzo, per lo scaricamento di "files" da "Internet", di un determinato tipo di programma di condivisione, quale "Emule" o simili, non è sufficiente, di per sé, a far ritenere provata la volontà di diffusione del medesimo materiale). In senso conforme anche Sez.3, n. 44065 del 10/11/2011, dep. 28/11/2011, Pagura, Rv. 251401, che ha precisato che l'utilizzo di programmi che comportino l'automatica condivisione di files con altri utenti (nella specie il programma denominato "Kazaa") non implica per ciò solo, ed in assenza di ulteriori specifici elementi, la volontà, nel soggetto agente, di divulgare materiale pedopornografico. Nel caso di specie i giudici di appello hanno sottolineato l'elevatissimo numero di materiale fotografico e filmati illeciti, e soprattutto hanno rilevato che l'imputato in sede di interrogatorio di convalida aveva ammesso di sapere che tale programma consentiva di scaricare foto e di mandarle a terzi; tali considerazioni, unitamente al fatto che proprio nel momento dell'accesso della polizia il personal computer era collegato alla rete con attivo il programma "e-mule", che stava condividendo e distribuendo file a contenuto pedopornografico (trenta download tra filmati già scaricati ed altri in corso di esecuzione, come indicato a pag. 3 della sentenza di primo grado) rendono evidente la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 600 ter c.p., ossia della volontà divulgativa, consistente nel condividere le foto ed i filmati pedopornografici con altri utenti della rete. Del resto i giudici di appello hanno evidenziato che il D.C. aveva espressamente escluso solo la diffusione delle foto della minore individuata quale persona offesa degli altri reati per i quali si procede separatamente. Pertanto, la sentenza impugnata è fornita di una motivazione di perfetta tenuta logica e, sussistenza dell'elemento psicologico in capo al ricorrente, per quanto attiene all'esclusione di una diffusione automatico o meramente casuale, e perciò inconsapevole del materiale illecito.
3 Risultano del pari infondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso. I giudici di appello hanno precisato come la parziale ammissione dei fatti fosse stata necessitata dall'evidenza probatoria del rinvenimento di materiale illecito e come non potessero essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche e dovesse, di contro, ritenersi anche perfettamente adeguata all'estrema gravità dei fatti la pena Inflitta dal primo giudice, tenuto conto dei criteri dell'art. 133 c.p., per l'elevato numero dei files diffusi e per le modalità ed il contesto dei fatti stessi.
Quanto poi all'incensuratezza dell'imputato, è principio pacifico in giurisprudenza che nell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice non deve tenere conto unicamente dell'incensuratezza dell'imputato, ma vanno considerati anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 31440 del 25/06/2008, PG in proc. Olivarria Cruz, Rv. 241898), indici considerati nel caso di specie dai giudici di merito, i quali hanno puntualmente espresso le ragioni delle proprie determinazioni in punto di dosimetria sanzionatoria.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e di conseguenza il ricorrente deve essere condannato, ai sensi del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
24-05-2013 00:19
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