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Sentenza

Il professore che non comprende la gravità del danno subito da un alunno durante l'ora di ginnastica non è punibile penalmente.
Il professore che non comprende la gravità del danno subito da un alunno durante l'ora di ginnastica non è punibile penalmente.
Un alunno fa una capriola e riporta un infortunio allo sterno.-
L'insegnante lo massaggia e lo mette a riposo. Per la Cassazione questo comportamento non integra e non può “ fondare il giudizio sulla colpevolezza dell'imputata formulato dai giudici d'appello”, infatti simili circostanze “rivelano semplicemente la sottovalutazione da parte della medesima della situazione di pericolo pure percepita ovvero l'elezione di errate modalità di soccorso per arginarla”.

“In altri termini la motivazione della sentenza appare idonea a sostenere al più un giudizio di rimproverabilità dell'imputata per non aver saputo riconoscere l'effettiva entità del pericolo in cui versava il minore e per non adottato misure adeguate a fronteggiarlo a causa della propria imprudenza, negligenza o imperizia, ma non già l'affermazione della volontarietà dell'omissione delle corrette modalità di soccorso nella consapevolezza della loro necessità”.
Per il caso  “emerge in maniera incontestabile l'evidenza della prova negativa della sua colpevolezza … dovendosi escludere che nella condotta della medesima possa rinvenirsi traccia alcuna del dolo necessario per la sussistenza del reato contestato”.
 Peraltro il delitto di omissione di soccorso è imputabile soltanto a titolo di dolo.-
“Perché, dunque, tale omissione possa ritenersi volontaria – spiega la sentenza - è necessario che l'agente si sia effettivamente rappresentato la situazione di pericolo come tale. Deve pertanto reputarsi escluso il dolo, anche solo nella forma eventuale, qualora l'omissione del soccorso sia dovuta ad un errore (ancorché colposo) compiuto dallo stesso agente in ordine alla valutazione della reale natura della situazione percepita attraverso i propri sensi. E parimenti non può ritenersi integrato l'elemento soggettivo del reato in contestazione qualora lo stesso agente, pur avendo riconosciuto la situazione di pericolo, abbia poi errato nell'elezione delle modalità di soccorso che pure abbia posto in essere” .
Avv. Antonino Sugamele

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