Il PM erra a presentare l'istanza di riesame e la deposita nella cancelleria del GIP. Per la Cassazione nessuna inammissibilità.
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 19784/13; depositata l'8 maggio)
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 aprile – 8 maggio 2013, n. 19784
Presidente Garribba – Relatore Fidelbo
Ritenuto in fatto
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., contro il provvedimento del 7 dicembre 2011 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di A..A. .
La pronuncia di inammissibilità è stata giustificata in quanto l'impugnazione del pubblico ministero è stata depositata presso la cancelleria del G.i.p. anziché presso quella del Tribunale del riesame di Catanzaro, in violazione di quanto prescrive l'art. 309 commi 4 e 7 e.p.p., applicabile anche all'appello cautelare, che individua il luogo di presentazione dell'istanza di riesame e, quindi dell'appello, nella cancelleria del tribunale del luogo nei quale ha sede la corte d'appello o la sezione distaccata della corte d'appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.
In sostanza il Tribunale di Catanzaro ritiene che tutte le impugnazioni avverso misure cautelari personali vanno presentate direttamente nella cancelleria del tribunale del riesame, quale giudice ad quem. Nell'ordinanza si precisa che qualora si dovesse ritenere ammissibile la presentazione dell'appello del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice a quo, come è avvenuto nel caso di specie, si finirebbe per riconoscere alla parte pubblica una facoltà di impugnazione addirittura più ampia nelle modalità di presentazione rispetto a quella garantita all'imputato e al suo difensore, in palese contrasto con la logica complessiva del sistema.
2. Contro questa ordinanza ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo la violazione degli artt. 310 comma 2, 309 commi 4 e 7 c.p.p..
Preliminarmente la parte ricorrente precisa che l'atto di appello risulta intestato correttamente al Tribunale del riesame del capoluogo del distretto di Catanzaro e che solo per mero errore della segreteria è stato depositato presso la cancelleria dell'ufficio del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, che poi ha provveduto a trasmettere l'atto, entro la stessa giornata, alla cancelleria del medesimo Tribunale in funzione del riesame, peraltro ubicata nel medesimo stabile.
Nel merito non si contesta l'affermazione, ricavabile dalla lettura delle norme, secondo cui è inammissibile l'appello del pubblico ministero che non sia presentato nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte d'appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, ma si censura l'ambito applicativo che il Tribunale assegna a queste disposizioni. In particolare, si assume che nella specie l'appello è stato comunque depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, individuato ai sensi dell'art. 309 commi 4 e 7 c.p.p., sebbene l'atto non sia stato presentato presso la cancelleria dell'ufficio del tribunale di riesame, ma presso quella dell'ufficio del G.i.p..
Sotto un distinto profilo si sottolinea nel ricorso come la stessa giurisprudenza della Cassazione non ritenga inammissibile l'appello del pubblico ministero depositato nella cancelleria del giudice a quo anziché in quella del tribunale del riesame, qualora l'impugnazione pervenga nella cancelleria del giudice competente nel termine previsto dagli artt. 310 comma 2 e 309 comma 2 c.p.p.: nel caso in esame, l'appello risulta pervenuto nella stessa giornata alla cancelleria del tribunale del riesame.
In conclusione, si chiede l'annullamento del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Catanzaro.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.
3.1, Come è noto, Kart. 309 comma 4 c.p.p., in deroga a quanto prescritto dall'art. 582 comma 1 c.p.p., prevede che la richiesta di riesame - così come l'appello c.d. cautelare in virtù del rinvio ex art. 310 comma 2 c.p.p. - debba essere presentata presso la cancelleria del giudice ad quem, che coincide con "il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte d'appello o la sezione distaccata della corte d'appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio che ha emesso l'ordinanza" (art. 309 comma 7 c.p.p.).
Nella specie, il giudice ad quem è il Tribunale di Catanzaro, dove l'appello del pubblico ministero, contro l'ordinanza del G.i.p. di quello stesso Tribunale, è stato presentato, presentazione che però è avvenuta presso la cancelleria dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, anziché presso la cancelleria del giudice riesame. Da qui la dichiarazione di inammissibilità determinata, secondo l'ordinanza impugnata, dall'inosservanza degli artt. 309 commi 4 e 7 e 310 comma 2 c.p.p. in ordine al luogo di presentazione dell'impugnazione.
Tuttavia, si osserva che la questione non può essere risolta, così come hanno fatto i giudici di Catanzaro, sulla base degli orientamenti relativi alla possibilità da parte del pubblico ministero di presentare l'istanza di riesame o l'appello ex art. 310 c.p.p. anche in luoghi diversi, verificando i limiti di applicabilità del regime generale previsto dall'art. 582 c.p.p., in quanto deve escludersi che nella fattispecie in esame vi sia stato un deposito dell'appello cautelare "in luogo diverso".
Per la stessa ragione non è neppure applicabile alla presente fattispecie quella giurisprudenza, pure richiamata nel ricorso, che esclude l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, depositato nella cancelleria del giudice a quo anziché in quella del tribunale del riesame, nel caso in cui l'impugnazione pervenga tempestivamente nella cancelleria del giudice competente, a seguito di successiva trasmissione (Sez. I, 28 maggio 1993, n. 2575, Sparacio; Sez. V, 24 giugno 2010, n. 3336, Martello).
3.2. La giurisprudenza ha, in più occasioni, affermato che il c.d. tribunale della libertà è una sezione del tribunale presso cui è costituito, sicché l'atto di impugnazione non deve essere presentato necessariamente presso la cancelleria dell'apposita sezione del riesame, ma è sufficiente che venga depositato presso il tribunale individuato dall'art. 309 comma 7 c.p.p., perché in questo modo è comunque soddisfatto l'obbligo previsto dalla legge, il cui scopo è quello di assicurare la massima speditezza processuale alla trattazione delle impugnazioni cautelari (Sez. I, 5 aprile 1993, n. 1467, Claisen; Sez. III, 13 marzo 2002, n. 16085, Alfieri). In altri termini, deve ritenersi che la ripartizione interna dell'ufficio giudiziario non può dare luogo a problemi di competenza tali da influire sulle modalità di presentazione delle impugnazioni, infatti tra le diverse cancellerie all'interno del tribunale - ad esempio, quella del g.i.p. e quella del dibattimento tribunale o quella del riesame - non può esservi distinzione processualmente rilevante, proprio perché si tratta di articolazioni organizzative del medesimo ufficio giudiziario ed essendo priva di rilievo esterno la distribuzione dei compiti a fini organizzativi tra le diverse cancellerie di quello stesso ufficio giudiziario (Sez. I, 7 giugno 1995, n. 9267, Persico).
Ne consegue che l'obbligo di presentazione dell'atto di appello, da parte del procuratore della Repubblica, presso la cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte d'appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza, deve essere ritenuto soddisfatto con il deposito presso questo stesso tribunale, senza che vi sia necessità di una specifica presentazione presso la cancelleria della sezione del riesame, come ritenuto nell'ordinanza impugnata.
Pertanto, nella specie deve escludersi che l'appello presentato dal pubblico ministero presso la cancelleria dell'ufficio del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, anziché presso la cancelleria della sezione del riesame dello stesso Tribunale possa considerarsi inammissibile.
4. In conclusione, l'ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
10-05-2013 12:50
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