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Sentenza

Il patrimonio della moglie è 50 volte più rilevante quello del marito quindi la donna deve versare il mantenimento al marito (6.000 euro) e provvedere alle necessità dei figli minori.
Il patrimonio della moglie è 50 volte più rilevante quello del marito quindi la donna deve versare il mantenimento al marito (6.000 euro) e provvedere alle necessità dei figli minori.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE FERIALE

Composta dai Sig.ri Magistrati:

Dott. Silvio SORACE - Presidente

Dott. Vittoria DI SARIO - Consigliere

Dott. Maria Vittoria VALENTE - Consigliere relatore

sull'istanza ex art. 283 e 351 cpc proposta da (omissis), nel procedimento iscritto al n. (omissis) R.G., promosso nei confronti di (omissis), per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto del Tribunale Ordinario di Roma del 15/17 marzo 2013, a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del giorno 25 luglio 2013, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letta l'istanza proposta dalla odierna reclamante volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto del Tribunale Ordinario di Roma del 15/17 marzo 2013, con il quale - previa conferma del regime di affidamento condiviso dei minori - veniva ridotto l'importo dell'assegno dovuto dal signor (omissis) per il mantenimento dei figli fino al maggio del 2010, disposto che a partire da tale data alle esigenze ordinarie dei figli provvedesse la sola signora (omissis) nonché che quest'ultima versasse al signor (omissis) un assegno di mantenimento di Euro 6.000,00 mensili;

rilevato che l'art. 283 c.p.c. richiede, ai fini della concessione dell'invocata sospensione, la sussistenza di gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;

atteso che, a sostegno della richiesta ed in ordine al fumus boni iuris, l'istante si limita a contestare le risultanze della consulenza contabile disposta ed esperita nell'ambito del giudizio di modifica delle condizioni della separazione consensuale -la quale concludeva nel senso che il patrimonio della signora (omissis) risultava essere considerevolmente superiore a quello del signor (omissis) (da un minimo di 56,6 ad un massimo di 150.404,9 volte nel tempo) - senza fornire, al contempo, elementi da cui dedurre la erroneità delle predette conclusioni, con la conseguenza che, allo stato, relativamente al fumus, non appaiono sussistere - e salva diversa e più approfondita valutazione nel giudizio di merito - evidenti elementi di positivo riscontro alle doglianze mosse con l'atto di reclamo;

rilevato che neanche appare sussistere l'ulteriore requisito del "periculum in mora", presupposto per la concessione della richiesta sospensione, in considerazione delle stesse deduzione della parte reclamante (la quale riconosce di aver percepito nel periodo d'imposta 2011 un reddito totale di Euro 1.211.617,00) e tenuto conto che i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 cpc postulano che l'esecuzione possa mettere a rischio la tenuta patrimoniale del debitore, si da far prevalere, nella comparazione delle opposte esigenze delle parti, quelle del creditore già nel breve periodo;

considerato, altresì, che l'istante nulla deduce in ordine al gravissimo pregiudizio che alla stessa deriverebbe dalla esecuzione del provvedimento impugnato, pregiudizio che per certo deriverebbe dalla predetta sospensione alla parte resistente, attesa la ritenuta in primo grado funzione di sostentamento e di mantenimento proprio dell'assegno di mantenimento.

E' assorbente il rilievo, comunque, che l'udienza di merito è ravvicinata (21/11/013) e, quindi, la (omissis) avrebbe dovuto dimostrare per ottenere l'inibitoria che per il breve periodo (che separa dall'udienza), ove eseguita la sentenza si determinerebbe un vero e proprio sconvolgimento di un assetto che possa ritenersi in qualche modo equilibrato, quindi essendo intollerabile anche per breve tempo. In questa sede non ha rilievo la critica dell'assetto disposto dai Tribunale, critica che sarà esaminata dalla Corte al momento della decisione sul reclamo, ma solo ha rilievo l'emergenza di situazioni intollerabili anche nel breve periodo; non può essere sufficiente a tal fine solo il rilievo, che il reclamante propone, di una nuova consulenza tecnica disposta in primo grado, per inferire la certezza di macroscopici errori inficiami la prima consulenza, perché tale indagine tecnica rinnovata può solo allo stato attestare la esigenza di approfondimenti il cui esito è ancora da vedere.

P.Q.M.

La Corte respinge l'istanza; spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 luglio 2013.

Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2013.
Avv. Antonino Sugamele

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