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Sentenza

Il marito mette i mobili della moglie fuori dalla casa coniugale. E' lei che deve pagare le spese di deposito.
Il marito mette i mobili della moglie fuori dalla casa coniugale. E' lei che deve pagare le spese di deposito.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 19 febbraio – 4 giugno 2013, n. 14098
Presidente Di Palma- Relatore Campanile

Ritenuto in fatto e in diritto

Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione.
"La Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 29779 del 2008 nel giudizio di separazione giudiziale fra i coniugi F.S.M. e C.R.A. , respingeva la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla moglie e, per quanto in questa sede maggiormente rileva, osservava, quanto alla pretesa risarcitoria avanzata dalla F. in merito alle spese di custodia e di trasporto del proprio mobilio (che il C. , in sua assenza e prima della separazione, aveva di propria iniziativa trasferito presso un depositario), che in merito alla questione relativa al trasporto, essendo in corso di causa intervenuta una transazione comprensiva di tale aspetto, che - in parte qua - fosse cessata la materia del contendere.
Si aggiungeva che la F. , dovendo lasciare libera da persone e cose l'abitazione familiare, di proprietà dei suoceri, avrebbe dovuto in ogni caso sostenere i relativi esborsi.
Quanto alle spese di custodia, non contemplate dall'accordo transattivo, si rilevava che, poiché il C. le aveva onorate in via esclusiva sino al febbraio del 2001, la richiesta della moglie non era fondata, dal momento che, avendo avuto notizia del deposito sin dall'aprile del 2000, aveva poi, pur essendo il depositario formalmente autorizzato alla riconsegna nei suoi confronti con una lettera del maggio successivo, optato di non ritirarli subito, provvedendovi soltanto nel maggio del 2001.
Per la cassazione di tale decisione la F. propone ricorso, affidato a sei motivi.
L'intimato non svolge attività difensiva.
Si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, imponendosene il rigetto, in considerazione della manifesta infondatezza.
Il primo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 1218, 1223 c.c., 115 e 116 c.p.c. è assolutamente generico, e, riproponendo la questione della risarcibilità in astratto delle spese di trasporto e custodia dei mobili, non coglie le rationes decidendi della sentenza impugnate, da individuarsi, come evidenziato, nella cessazione della materia del contendere (quanto al trasporto) e nella imputabilità della custodia, dopo aver ottenuto la piena disponibilità dei beni, a fatto esclusivo della F. .
Con il secondo motivo si propone inammissibilmente una diversa interpretazione delle risultanze processuali, che non coglie nel segno, non ravvisandosi nella lettura fatta dalla corte territoriale in relazione al punto C) della domanda (nel senso della inclusione delle spese di trasporto dei mobili), con particolare riferimento al riferimento letterale "all'obbligo del marito di trasferirli a sua spese nella casa coniugale dal deposito n cui sono stati collocati", alcun incongruenza sul piano logico-giuridico. Giova ricordare che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 20 novembre 2009, n. 24539).
Con il terzo motivo si propongono questioni relative all'esame nel merito, insindacabili in questa sede, senza per altro trattare in maniera adeguata, anche sotto il profilo cronologico, il tema dell'imputabilità esclusiva delle spese di custodia dei mobili, relativamente a un segmento temporale limitato e terminale, alla F. , per aver omesso, avendone la facoltà, di provvedere al ritiro dei beni, e senza considerare - laddove si prospettano ulteriori voci di danno - che nella sentenza impugnata (pag. 7), senza che il punto sia stato specificamente censurato, si da preliminarmente atto che la F. aveva espressamente limitato la pretesa risarcitoria "alla somma di Euro 2076,00 complessivi per spese di deposito e trasporto mobili".
Parimenti infondato è il quarto motivo, con il quale si deduce vizio motivazionale in merito all'esame della domanda relativa all'assegno di mantenimento, avendo la corte territoriale proceduto a un esame accurato delle condizioni patrimoniali dei coniugi, ponendo in evidenza, anche alla luce degli oneri gravanti sul C. , l'insussistenza di una situazione deteriore della ricorrente, rispetto al tenore di vita mantenuto durante la convivenza, tale da giustificare l'attribuzione di un contributo in suo favore.
Infondati, infine, sono il quinto e il sesto motivo di ricorso, relativi entrambi al regolamento delle spese di lite, avendo correttamente la corte territoriale ritenuto, in base all'esito complessivo della lite, che la parte vittoriosa fosse da individuarsi nel C. ".
Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite.
Deve, pertanto, procedersi al rigetto del ricorso, senza alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.
Avv. Antonino Sugamele

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