Il guidatore deve essere più prudente nei pressi di cantieri mobili autostradali.
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 9 gennaio – 13 giugno 2013, n. 25983
Presidente Sirena – Relatore Foti
Ritenuto in fatto
-1- N.V. e Po.Lo. sono stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, per rispondere del delitto di omicidio colposo in pregiudizio di P.G. .
In fatto, è accaduto che, nel percorrere l'autostrada (…) con direzione (omissis) , giunto in territorio del comune di (omissis) , il veicolo condotto dal P.G. (un "Doblò Fiat"), è andato a tamponare l'autocarro "Fiat Iveco" targato (omissis) che occupava la corsia di sorpasso e che faceva parte di un cantiere mobile itinerante della "A.V.R. srl", di cui era responsabile Po.Lo. , che stava eseguendo lavori di manutenzione della barriera centrale di separazione delle due opposte carreggiate autostradali. Detto veicolo era munito di un pannello di segnalazione di grandi dimensioni che riproduceva un cartello di direzione obbligatoria verso destra ed era corredato di una freccia lampeggiante che invitava gli automobilisti a percorrere la normale corsia di marcia, essendo quella di sorpasso temporaneamente occupata.
Il cantiere era chiuso da altro veicolo, condotto da N.V. , che procedeva lungo la corsia di emergenza e che aveva il compito di presegnalare la presenza del corteo di automezzi e di persone che si trovavano sulla corsia di sorpasso; a tale scopo, detto automezzo recava sul retro un altro pannello di grandi dimensioni che riproduceva, nella parte superiore, un cartello di pericolo per lavori in corso e, in quella inferiore, la prescrizione di incanalarsi sulla corsia di marcia normale, essendo quella di sorpasso occupata e non percorribile; detto pannello, corredato di luci lampeggianti, precisava che il cantiere si trovava più avanti, a 500 metri di distanza.
Si accertava, tuttavia, che, in realtà, la distanza tra il veicolo presegnalatore e l'autocarro tamponato era, al momento dell'incidente, di 360 metri, laddove, secondo la normativa di riferimento in vigore, detta distanza avrebbe dovuto essere di 500 metri.
In sede di accertamenti tecnici, il consulente del PM ha anzitutto precisato che il veicolo condotto dalla vittima aveva lasciato sulla strada tracce di frenata per circa 12 metri e si era arrestato dopo 17 metri, e che, sulla scorta dei dati rilevati, la velocità di detto veicolo doveva essere calcolata nell'ordine di 115 km orari; ha ancora precisato che, allorché il P.G. aveva percepito il pericolo ed avviato le manovre di emergenza, l'autocarro tamponato si trovava ad una distanza di circa 45 metri.
Il consulente ha poi ipotizzato, in considerazione dell'ottima visibilità, dell'orario diurno e del percorso rettilineo, che la causa del sinistro dovesse ricercarsi in una distrazione del conducente, o nella presenza di un veicolo che lo precedeva che gli aveva ostruito la visuale, ovvero di un veicolo affiancato che non gli aveva dato strada. In ogni caso, ha soggiunto lo stesso consulente, la causa principale ed essenziale dell'incidente doveva ravvisarsi nella velocità alla quale procedeva il veicolo della vittima, quand'anche accompagnata da qualcuna delle ipotesi avanzate. Ha ancora sostenuto che, seppure la distanza di 360 metri rilevata tra il veicolo condotto dal P.G. ed il veicolo tamponato, laddove il cartello che questo recava ne indicava 500, poteva costituire un'insidia per i conducenti, ai quali forniva un'errata indicazione delle distanze, tuttavia, ha soggiunto lo stesso consulente, la vittima aveva a disposizione tutto lo spazio necessario per arrestare la sua corsa perché, ad una velocità di 120 km orari, era possibile fermarsi in uno spazio di 130 metri, comprensivo del tempo psicotecnico.
Gli imputati sono stati, comunque, chiamati a rispondere del decesso del P.G. per avere il N. , quale conducente del veicolo tamponato, per colpa generica e specifica, quest'ultima individuata nella violazione degli artt. 21 co. 4 del codice della strada e 31 del relativo regolamento di esecuzione, arrestato il proprio veicolo ad una distanza di 360 metri dagli altri veicoli costituenti il cantiere mobile, invece dei 500 riportati sul cartello apposto sul retro dello stesso veicolo, e per avere, il Po. , quale responsabile del cantiere, omesso di vigilare sulle modalità di svolgimento dei lavori e per non avere impedito al N. di arrestare alla distanza non regolamentare il veicolo di cui era alla guida.
-2- Con sentenza del 21 gennaio 2010, la sezione distaccata di Monsummano Terme ha assolto gli imputati da ogni addebito per non avere commesso il fatto.
Nel pervenire a tale decisione, il primo giudice, richiamati i pareri tecnici in atti, ha osservato, quanto alla posizione del N. , che l'avere costui tenuto una distanza, rispetto al veicolo tamponato, inferiore a quella dovuta e segnalata, non poteva ritenersi causa dell'evento; da individuarsi, invece, nella condotta imprudente del P.G. . In particolare, per il tribunale era stata la tardiva, davanti all'ostacolo, reazione della vittima, certo non imputabile al N. , a causare l'incidente. Quanto al Po. , il tribunale ha sostenuto che lo stesso non doveva essere presente in quel tipo di cantiere, ove non era possibile provvedere ad un controllo permanente tramite un formale responsabile, essendo tale controllo demandato agli stessi conducenti dei mezzi utilizzati.
-3- Su appello proposto dalle parti civili, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 9 febbraio 2012, ha confermato la decisione del primo giudice.
-4- Avverso detta sentenza propongono ricorso le parti civili P.P. , M.T. , P.L. e P.V. , che congiuntamente deducono, dopo avere richiamato i fatti e ricordato taluni passaggi motivazionali della sentenza impugnata:
a) Vizio di motivazione della stessa, sotto i profili della mancanza e/o della manifesta illogicità, laddove i giudici del merito hanno attribuito l'incidente alla distrazione del P.G. , pur nell'assenza in atti di qualsiasi elemento che autorizzasse una tesi del genere. Nulla, si sostiene nel ricorso, autorizza a ritenere che la vittima non avesse neanche notato il cartello di presegnalazione posto sul veicolo che si trovava sulla corsia di emergenza né, tanto meno, ad attribuire la causa di tale presunta distrazione al fatto che il P.G. fosse impegnato in una telefonata. Considerazioni giudicate dal ricorrente del tutto prive di fondamento, laddove sarebbe stato legittimo ritenere il contrario, cioè che detta segnalazione fosse stata regolarmente avvistata dal conducente del "Doblò" e che il rientro nella corsia normale di marcia fosse stato ritardato proprio a causa del cartello che segnalava a 500 metri di distanza l'occupazione della corsia di sorpasso dovuta ai lavori in corso, per cui il P.G. ha evidentemente ritenuto di avere davanti a sé lo spazio sufficiente per rientrare nella normale corsia di marcia;
b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Sostengono le PC ricorrenti che, ove anche dovesse ritenersi che la vittima fosse rimasta distratta fino a 50 metri dal veicolo tamponato, dovrebbe in ogni caso ritenersi che la condotta del N. , certamente censurabile sotto il profilo sia della colpa generica (per avere mostrato agli automobilisti un cartello che avvertiva della presenza di un pericolo a 500 metri di distanza, laddove questa era ben più breve) sia della colpa specifica (per essere stata violata la norma che indica tale distanza in 500 metri), si porrebbe come concausa dell'evento, che allo stesso N. avrebbe dovuto essere addebitato, oltre che al responsabile del cantiere, P.G. , al quale spettava il compito di organizzare il lavoro, di coordinare gli interventi e di accertarsi del pieno rispetto delle norme da parte di tutti i dipendenti.
Concludono, quindi, le parti civili ricorrenti chiedendo che venga attestata la sussistenza del fatto e la sua riconducibilità alle condotte del N. e del P.G. , nonché affermata la responsabilità degli stessi per i danni che dalla loro condotta sono derivati ai congiunti della vittima.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
-1- Quanto al primo dei motivi proposti, rileva la Corte che il dedotto vizio motivazionale è inesistente.
Deve, in realtà, in proposito osservarsi, alla stregua di quanto dispone l'art. 606, co. 1 lett. e), cod. proc. pen., che il controllo di legittimità sulla motivazione non riguarda la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice del merito, bensì la verifica che il testo del provvedimento impugnato, da un lato, contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, dall'altro, che lo stesso non presenti illogicità evidenti ed immediatamente percepibili.
È stato quindi affermato da questa Corte che esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione impugnata, il cui apprezzamento è riservato, in via esclusiva, al giudice del merito, e che non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, allorché la decisione sia confortata da adeguata e logica motivazione.
In sostanza, il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorché il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell'ipotesi in cui, dal testo della motivazione, emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.
Orbene, nel caso di specie le censure mosse dalle PC ricorrenti, che in sostanza ripropongono questioni già poste all'attenzione dei giudici del merito, si rivelano del tutto infondate, posto che la sentenza impugnata presenta una struttura argomentativa adeguata e coerente sotto il profilo logico.
Riprendendo le linee argomentative tracciate dal primo giudice a sostegno della propria decisione, la corte territoriale ha ampiamente esaminato ogni questione sottoposta al suo giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive.
I giudici del gravame, pur avendo preso atto del mancato rispetto, da parte del N. , della distanza di 500 metri prevista dalla legge tra il veicolo presegnalatore ed il veicolo terminale del cantiere mobile, hanno tuttavia ribadito, richiamando i giudizi espressi dal consulente del PM, peraltro non contestati, che l'incidente doveva essere attribuito, non al mancato rispetto di tale distanza, bensì all'imprudente condotta di guida del P.G. .
In particolare, del tutto legittimamente, alla stregua delle acquisizioni probatorie in atti, il giudice del gravame ha rilevato che il pannello luminoso posto sul retro del veicolo condotto dal N. segnalava con assoluta chiarezza la situazione di pericolo che l'automobilista avrebbe incontrato a distanza di 500 metri. Tale segnalazione, pur se inesatta, avrebbe dovuto indurre il P.G. , anzitutto, a controllare la velocità e la posizione dei veicoli che lo precedevano e che lo seguivano, ed inoltre a prestare la massima attenzione per comprendere la natura dell'ostacolo in avvicinamento. Se il P.G. , ha sostenuto lo stesso giudice, avesse doverosamente prestato attenzione al cartello che segnalava il prossimo ostacolo, avrebbe avuto a disposizione 360 metri per regolare la velocità e renderla compatibile con la presenza dei segnalati lavori in corso e con l'esigenza di riportare il veicolo sulla normale corsia di marcia, essendo quella di sorpasso occupata dai veicoli e dal personale del cantiere.
Se avesse prestato la dovuta attenzione alle ripetute segnalazioni riportate nei pannelli posti a tergo del veicolo del N. e di quello tamponato, la vittima, ha correttamente sostenuto la corte territoriale, avrebbe avuto tutto il tempo, non solo di spostarsi sulla corsia libera da intralci, ma persino di arrestarsi prima dell'ostacolo, come ha sostenuto, senza essere smentito da alcuno, il consulente del PM. Viceversa, il P.G. , probabilmente disattento, si è reso conto del pericolo solo quando era giunto a circa 50 metri dall'ostacolo, divenuto ormai non più evitabile.
Proprio nella velocità del veicolo di cui era alla guida, dunque, i giudici del merito hanno individuato l'esclusiva causa dell'evento, che, hanno legittimamente sostenuto, si sarebbe comunque verificato ove anche fosse stata dal N. rispettata la distanza di 500 metri. La condotta contestata a quest'ultimo, coerentemente sostengono gli stessi giudici, non ha quindi ricoperto nella fattispecie un ruolo concausale efficiente nella produzione del sinistro. Considerazione che, ovviamente, è stata ritenuta determinante anche per escludere qualsiasi responsabilità del Po. .
Quanto alla tesi avanzata dai giudici del merito, che hanno attribuito a disattenzione la mancata tempestiva esecuzione, da parte della vittima, di manovre che avrebbero consentito di deviare verso la corsia di destra la corsa del "Doblò", ovvero di arrestarlo dietro il veicolo del cantiere, osserva la Corte che, se è vero che la tesi della disattenzione è solo un'ipotesi, in tali termini formulata dai giudici richiamando quanto in proposito sostenuto dal consulente, è altresì vero che la stessa è stata avanzata solo al fine di comprendere e spiegare le ragioni per le quali il P.G. , pur avendone avuto il tempo, non ha eseguito alcuna tempestiva manovra ed ha continuato la propria corsa verso l'impatto fatale. Si tratta, come detto, solo di un'ipotesi, che nessun rilievo ha avuto ai fini della decisione, incentrata sul fatto che, in concreto, malgrado le ripetute ed evidenti segnalazioni, il P.G. non ha moderato la velocità del proprio veicolo e non ha eseguito nessuna delle manovre che gli avrebbero consentito, malgrado la non corretta segnalazione, di spostarsi verso la corsia di destra, e quindi di evitare l'ostacolo, ovvero di arrestarsi dietro ad esso.
-2- Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Denuncia il ricorrente la violazione dell'art. 41 del codice penale, laddove il giudice del gravame non ha considerato che, ove anche la tesi della distrazione della vittima dovesse ritenersi accertata, l'incidente non poteva non attribuirsi anche alla condotta del N. , posto che, se corretta fosse stata la distanza tra il veicolo dallo stesso condotto e quello tamponato, il P.G. , avendo a disposizione ancora 160 metri, avrebbe avuto la possibilità di porre in essere le manovre di arresto del veicolo ovvero di rientro nella corsia normale di marcia.
Orbene, la censura, che ripropone i temi della distanza e dei tempi di reazione della vittima davanti all'ostacolo costituito dall'autocarro contro il quale ha impattato, non considera che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del gravame, ove anche la distanza in questione fosse stata quella regolamentare di 500 metri, l'evento si sarebbe comunque verificato, essendo stato accertato che il P.G. si è accorto dell'ostacolo solo quando ormai si trovava a circa 50 metri dallo stesso; in condizione, cioè, di non potere più manovrare in modo da evitare l'impatto. Ed è alla stregua di tale coerente argomentazione che lo stesso giudice ha ritenuto, in perfetta sintonia con gli elementi probatori in atti, che la condotta, pur censurabile, del N. non aveva in realtà avuto alcun rilievo causale nella determinazione dell'evento.
Coerente, rispetto alle emergenze probatorie, si presenta la sentenza impugnata anche con riferimento alla posizione del Po. - anche a prescindere dalla sussistenza della posizione di garanzia attribuitagli in tesi d'accusa - che a quella del N. è strettamente collegata.
-3- Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
16-06-2013 20:25
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