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Sentenza

Il gestore di un impianto di sci è responsabile degli incidenti occorsi se non segnala i pericoli particolari della pista.
Il gestore di un impianto di sci è responsabile degli incidenti occorsi se non segnala i pericoli particolari della pista.
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 19 febbraio 2013 n. 4018
Il gestore di un impianto sciistico può essere ritenuto responsabile di un incidente occorso a uno sciatore, e quindi essere condannato a risarcirgli il danno subito, se non adotta «adeguate protezioni e segnalazioni solo quando sussistono condizioni particolari di pericolo». A puntualizzarlo è la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 4018/2013, rigettando il ricorso di un uomo, il quale chiedeva un risarcimento pari a 250 milioni di vecchie lire per i «gravi danni subiti» nel 1999, a seguito di una caduta dagli sci, avendo urtato una staccionata di legno che delimitava la pista.

Il tribunale di Bolzano prima, e la Corte d'Appello di Trento - sezione distaccata di Brunico - dopo avevano rigettato il ricorso, rilevando che l'infortunio era riconducibile alla «esclusiva responsabilità» dello sciatore, per cui non vi erano i presupposti per riconoscergli il risarcimento «per fatto illecito» ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

I giudici, in particolare, avevano rilevato che lo sciatore procedeva «a velocità non consona, lungo una pista di media difficoltà (rossa) larga circa trenta metri» in una zona «ad ampia visibilità» e quindi «in assenza di quelle condizioni particolari che, secondo la normativa di settore, impongono misure protettive al gestore della pista». Anche la Suprema Corte ha condiviso queste conclusioni, rilevando che è stata accertata «la non sussistenza della situazione di pericolo, stante la larghezza della pista, la mancanza di curve, la visibilità, la mancanza di pendenza verso l'esterno», oltre che «la condotta colposa del danneggiato», in relazione alla «velocità non adeguata».

La Cassazione ha  evidenziato la «natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l'estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali», ma per individuare un comportamento colposo del gestore degli impianti, con conseguente risarcimento del danno, «è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti».

Sul gestore delle piste, invece, «ricade l'onore della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità - conclude la sentenza - quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato a percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo».
Avv. Antonino Sugamele

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