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Sentenza

Il coniuge separato muore. Il coniuge superstite, anche se separato  non perde il diritto al risarcimento del danno, sia pure in forma ridotta, per l’incidente mortale del coniuge non più convivente.
Il coniuge separato muore. Il coniuge superstite, anche se separato non perde il diritto al risarcimento del danno, sia pure in forma ridotta, per l’incidente mortale del coniuge non più convivente.
Il coniuge separato non perde il diritto al risarcimento del danno, sia pure in forma ridotta, per l'incidente mortale del coniuge non più convivente. La separazione, infatti, “in sé e per sé, non è di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale”. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza 1025/2013, confermando, seppure ridimensionandola nel quantum, una sentenza della Corte d'appello di Milano che nel fissare i risarcimenti per i familiari di una donna deceduta in un incidente d'auto liquidava una somma anche per l'ex marito.

Secondo i giudici: “Il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del pregiudizio morale può essere accordato ad un coniuge per la morte dell'altro anche se vi sia tra le parti uno stato di separazione personale, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara”.
Avv. Antonino Sugamele

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