I genitori non mandano i figli a scuola e il Giudice di pace li assolve dal reato di cui al 731 c.p. La Cassazione annulla con rinvio.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 ottobre – 5 dicembre 2012, n. 47110
Presidente Mannino – Relatore Amoresano
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 23.9.2011 il Giudice di Pace di Trebisacce assolveva M.M. e A.F. dal reato di cui all'art. 731 c.p. (perché, quali genitori esercenti la potestà sul figli minori M.M. e M.H., omettevano senza giustificato motivo di far loro impartire l'istruzione elementare, nell'anno scolastico 2009/2010) per non aver commesso il fatto.
Riteneva il G.d.P. sulla base della comunicazione del Dirigente L.R., che, pur risultando svariate assenze dalle lezioni, i minori avevano opposto, nonostante l'impegno dei genitori, il rifiuto di recarsi costantemente a scuola.
2. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro per violazione di legge in relazione all'art. 731 c.p. e per mancanza e contraddittorietà della motivazione.
Deduce il P.G. ricorrente che il G.d.P non ha tenuto conto delle missive del Dirigente Scolastico R., datate 30.10.2010, con le quali si invitavano i genitori dei minori a far osservare l'obbligo scolastico al figli minori.
Ed è pacifico, secondo in giurisprudenza della Suprema Corte, che il semplice rifiuto del minore a frequentare la scuola non costituisce motivo di esclusione della responsabilità penale. Nel caso di specie non era emerso, peraltro, un rifiuto categorico dei minori, né che i genitori si fossero comunque adoperati per consentire la frequenza scolastica dei minori medesimi.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 731 c.p. sanziona chi omette, senza giusto motivo, di impartire al minore o di fargli impartire l'istruzione elementare.
La norma punisce anche l'inosservanza dell'obbligo scolastico post-elementare, agendo l'art. 8 della L. 31.12.1962 n. 1859 esteso l'obbligo all'istruzione di scuola media.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte può essere esclusa la responsabilità degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione, quali: la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentano l'utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 3 del 10.7. 2007, dep. 11.10.2007).
3. Il G.d.P., senza alcun esame delle risultanze processuali, si è limitato genericamente e far riferimento ad una comunicazione del Dirigente Scolastico R. ed ha apoditticamente ritenuto che da siffatta comunicazione emergesse che, nonostante l'impegno profuso dai genitori, i minori avevano rifiutato di frequentare la scuola dell'obbligo.
Né tanto meno ha specificato il G.d.P. da quali elementi abbia tratto la prova del rifiuto dei minori a frequentare la scuola dell'obbligo e quale sia stato e in che modo si sia manifestato l'impegno dei genitori per superare il rifiuto del minori medesimi.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al G.d.P di Trebisacce per nuovo esame, tenendo conto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugna e rinvia al Giudice di Pace di Trebisacce.
22-04-2013 22:25
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