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Sentenza

I benefici della prima casa si possono invocare anche nella vendita giudiziaria.
I benefici della prima casa si possono invocare anche nella vendita giudiziaria.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 20 marzo – 19 aprile 2013, n. 9569
Presidente Merone – Relatore Sambito

Svolgimento del processo

Con decreto del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari in data 24.6.2004, veniva trasferita un'unità immobiliare a Vincenzo Ventura, che chiedeva il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, assolte in misura ordinaria, affermando di aver diritto di godere dei benefici fiscali per la “prima casa”, per la cui fruizione aveva presentato una dichiarazione sostitutiva di atto dì notorietà in epoca successiva alla registrazione. Il contribuente impugnava, quindi, il rigetto opposto dall'Ufficio, ed il ricorso veniva accolto dalla CTP di Bari, con decisione confermata dalla CTR della Puglia, che, con sentenza n. 42/02/08, depositata il 20/5/08, riteneva tempestiva la dichiarazione del contribuente.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, cui resiste il contribuente, con controricorso.

Motivi della decisione

1. Col proposto ricorso, deducendo la violazione della nota II bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima allegata al dPR n. 131 del 1986, in relazione all'art 360, co. 1, n. 3 cpc, la ricorrente afferma che la CTR non ha considerato che il termine ultimo per la dichiarazione di possedere i requisiti per le agevolazioni prima casa, previsto a pena di decadenza dall'invocata norma, va identificato con quello dell'atto di registrazione, nell'ipotesi in cui., come nella specie, l'immobile sia stato trasferito mediante provvedimento del giudice.
2. Il ricorso è fondato. 3. Il godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell'atto di acquisto dell'immobile, dichiarando espressamente pena l'inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l'immobile; b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto dalla Nota II bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo vigente ratione temporis; cfr. Cass. n. 3449 del 2009).
4. La necessità della collaborazione del contribuente per il godimento dell'agevolazione, dovuta alla formulazione delle corrispondenti dichiarazioni, da rendersi in seno all'atto di acquisto, ha indotto questa Corte (Cass. n. 14117 del 2010; Ord. 23588 del 2011) a ritenere, in modo condivisibile, che il caso in esame costituisca un'eccezione - unitamente alle ipotesi in cui sia esplicitamente prevista la presentazione di un'istanza - al principio generale, desumibile dall'art. 77 del dPR n. 131 del 1986, secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti. temporali, rimediare all'erronea imposizione (così Cass. n 10354 del 2007 e 14117 del 2010 cit.).
5. Le prescritte manifestazioni di volontà, menzionate al punto 3, vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell'agevolazione, anche, quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all'applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione; del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene.
6. L'impugnata sentenza, che non si è attenuta al suddetto principio, va, in conseguenza, cassata e, non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art 384 cpc, col rigetto del ricorso introduttiva, essendo incontroverso che la prescritta dichiarazione è stata resa dopo la registrazione del decreto di trasferimento.
7. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, in considerazione della novità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa, interamente, tra le parti le spese del giudizio.
Avv. Antonino Sugamele

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