Hashish nascosta in casa: anche il CUD può aiutare il Giudice a rilevare la capacità reddituale tale da giustificare l’acquisto della droga.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 marzo - 12 giugno 2013, n. 25806
Presidente Mannino – Relatore Sarno
Ritenuto in fatto
1. M.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Salerno, in riforma di quella emessa dal tribunale della medesima città in data 18 settembre 2009 con cui l'imputato era stato assolto dall'articolo 73 d.p.r. 309/90, ai sensi del capoverso dell'articolo 530 cpp per non aver commesso il fatto, dichiarava l'imputato stesso colpevole del reato ascrittogli e, riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 73 e le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3000 di multa per la detenzione a fine di spaccio di tre confezioni di hashish del peso di grammi 1,3 cadauna nonché di un ulteriore involucro contenente 41,4 gr. per 226 dosi medie singole.
2. Il tribunale aveva motivato 1'assoluzione ritenendo che gli indicatori di una possibile destinazione allo spaccio dei quantitativo di droga detenuto (il bilancino di precisione rinvenuto, la ripartizione in dosi di parte dello stupefacente), erano bilanciati in senso contrario dal fatto che lo stupefacente era detenuto in casa e dalla mancanza di ulteriori elementi rivelatori dello spaccio.
3. La corte di appello, accogliendo l'impugnazione del PG, modificava la decisione di primo grado, valorizzando per l'attività di spaccio il quantitativo cospicuo di stupefacente, l'occultamento di esso in una intercapedine sul balcone dell'abitazione, la compresenza di un bilancino di precisione e di un coltello, nonché la mancanza di un reddito da attività lecite da parte dell'imputato idoneo a giustificare l'acquisto di tutto lo stupefacente sequestrato.
4. Deduce in questa sede il ricorrente l'errata applicazione della legge penale e la contraddittorietà e la genericità della motivazione evidenziando che sulla base degli elementi descritti, il gip, in sede di udienza di convalida del fermo, aveva ritenuto non sussistenti gli elementi indizianti per l'applicazione di una misura cautelare; che la motivazione dei giudici di appello si risolve in una formula di stile, ed è priva della indicazione delle ragioni per le quali gli elementi che nei precedenti gradi dei giudizio non stati considerati a favore dell'imputato, avrebbero dovuto essere diversamente valutati. In più si fa notare come errato sia il riferimento alla mancanza di un reddito da attività lecite in quanto, come gia riportato nella sentenza di primo grado, il M. aveva ampiamente giustificato, depositando il CUD, il possesso di un reddito sufficiente a consentirgli l'acquisto della sostanza.
Considerato in diritto
5. Il ricorso è fondato.
Va anzitutto ribadita in premessa la regola per la quale le decisione d'appello difforme da quella di primo grado deve fornire adeguata confutazione delle ragioni poste a base di quest'ultima (da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 26810 del 7/04/2011 Rv. 250470).
Ciò posto occorre poi rilevare che nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio (Sez. 6, Sentenza n. 8705 del 24/01/2013 Rv. 254113) e che deve ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria condanni l'imputato sulla base di una alternativa interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore della motivazione, tale da far cadere “ogni ragionevole dubbio”. (Sez. 6, Sentenza n. 49755 del 21/11/2012 Rv, 253909). Rispetto al caso di specie, appare anzitutto effettivamente travisato il dato concernente la capacità reddituale dell'imputato.
In ogni caso, tuttavia, nemmeno indicano i giudici di appello le ragioni per le quali la ricostruzione da essi effettuata debba ritenersi la sola idonea a superare il parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio e le ragioni della erroneità dei percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure.
6. Ribadito conclusivamente in questa sede che l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 3, Sentenza n. 42007 del 27/09/2012 Rv, 253605), la sentenza deve essere annullata con rinvio per consentire un nuovo esame alla luce dei principi indicati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, il giorno 27.3.2013
12-06-2013 23:19
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