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Sentenza

Gli assegni familiari come debbono essere ripartiti in caso di separazione? Gli assegni familiari percepiti per il figlio minore vanno al coniuge affidatario, quello relativo al coniuge rimane nella disponibilità del lavoratore.
Gli assegni familiari come debbono essere ripartiti in caso di separazione? Gli assegni familiari percepiti per il figlio minore vanno al coniuge affidatario, quello relativo al coniuge rimane nella disponibilità del lavoratore.
Cassazione civile sez. VI Data: 23/05/2013 ud. 13/03/2013 Numero: 12770


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2247/2012 proposto da:
E.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TEULADA 52, presso lo studio dell'avvocato SCARPA ANGELO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato PULLANO CARMINE, giusta
procura alle liti a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 4,
presso lo studio dell'avvocato GIGLI GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE
GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 717/2011 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE del
26.10.2011, depositata il 07/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
udito per la controricorrente l'Avvocato Giuseppe Gigli che si
riporta agli scritti;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che si riporta alla relazione scritta.



Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi E. - A., il Tribunale di Trieste, con sentenza dell'8.7.2011, ha provveduto sulla domanda di addebito formulata da A.M. nel confronti del coniuge, sull'affidamento dei figli minori, sull'assegnazione della casa familiare e sulla domanda di attribuzione di assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli (di cui uno maggiorenne non autosufficiente e tre ancora minori), determinato, rispettivamente, in Euro 300,00 mensili per la moglie e in Euro 150,00 mensili per ciascun figlio.

La Corte di appello di Trieste, provvedendo sulle impugnazioni proposte dalle parti, ha - per quanto ancora interessa - confermato le statuizioni relative all'assegno di mantenimento e, in parziale riforma della decisione, ha posto a carico del marito "il 50% delle spese straordinarie", preventivamente concordate.

Ricorre per cassazione E.T., il quale formula tre motivi.

Resiste con controricorso l'intimata.

E' stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Il relatore ha concluso per il rigetto del ricorso.

La relazione, con il decreto di fissazione dell'adunanza, è stata notificata alle parti e comunicata al P.M..

2.- Con il primo e il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui non prevede che gli assegni di mantenimento in favore della moglie e dei figli siano comprensivi degli assegni familiari di cui al D.P.R. n. 797 del 1955. Gli assegni familiari, percepiti direttamente dalla A., dovrebbero essere computati nel quantum complessivo liquidato a carico del ricorrente.

Lamenta (2^ motivo) l'omessa considerazione delle sue esigenze di vita.

2.1.- "Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi della L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione.

Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 c.c., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata" (Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Sez. U, Sentenza n. 5135 del 27/11/1989).

Alla luce di tale giurisprudenza della S.C., dunque, il motivo appare manifestamente infondato quanto all'assegno in favore dei figli e inammissibile nella parte in cui la censura è riferita anche all'assegno in favore della moglie, posto che dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente, in sede di appello, aveva lamentato soltanto che l'assegno in favore dei figli dovesse essere comprensivo degli assegni familiari e nel ricorso non risultano specificamente indicati il luogo e le modalità di devoluzione della questione relativa agli assegni familiari percepiti per la moglie.

La censura, poi, è manifestamente infondata nella parte in cui denuncia che la corte di merito non abbia tenuto conto, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, degli ulteriori oneri derivanti a carico dei ricorrente in conseguenza della nascita di figli naturali da una successiva unione, perchè, invece, la corte di merito ha valutato la circostanza e l'ha considerata irrilevante - condividendo, sul punto l'analogo giudizio del tribunale - alla luce dell'apporto economico della nuova compagna dell'obbligato.

Nel resto i motivi sono inammissibili nella parte in cui formulano censure in fatto (2^ motivo) ovvero relative a circostanze (permanenza dell'obbligo nel periodo di affidamento dei figli) che - dalla motivazione della sentenza - non risultano dedotte nella fase di merito e nel ricorso non sono specificamente indicati il luogo e le modalità di devoluzione della questione relativa.

2.2.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c., e relativo vizio di motivazione in ordine alla disposta condanna alle spese in considerazione soltanto della soccombenza in relazione al capo concernente l'addebito della separazione.

Il motivo è inammissibile, quanto al vizio di motivazione, perchè "in tema di spese processuali, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta" (Sez. 2, Sentenza n. 2730 del 23/02/2012) mentre è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia violazione di legge, perchè la pronuncia impugnata appare conforme all'insegnamento per il quale "in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi, ma va considerato unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sè favorevole" (Sez. 3, Sentenza n. 19880 del 29/09/2011).

Correttamente, dunque, la corte di merito ha disposto in ordine alle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio.

3.- Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.
PQM
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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