Ex marito chiede la modifica degli obblighi contributivi e la Corte di appello li ritieni spendita di argomenti difensivi. Errato per la Cassazione che annulla con rinvio.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 luglio – 11 novembre 2013, n. 25322
Presidente Di Palma – Relatore Bisogni
Fatto e diritto
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione semplificata della decisione;
Rilevato che in data è stata 27 maggio - 3 giugno 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta:
1. Con sentenza del 26 maggio 2010 il Tribunale di Catania ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da S..Z. e P.G. assegnando la casa coniugale alla P. , convivente con la figlia, attualmente maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, e imponendo allo Z. un assegno divorzile di 100 Euro mensili e un assegno di mantenimento della figlia di 350 Euro mensili.
2. Ha proposto appello la P. lamentando la misura esigua dell'assegno divorzile.
3. Si è costituito lo Z. e ha proposto appello incidentale.
4. La Corte di appello ha respinto entrambi gli appelli e compensato le spese.
5. Ricorre per cassazione S..Z. affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce che la Corte di appello ha mal interpretato la sua impugnazione e non ha conseguentemente statuito sulla sua richiesta di eliminazione dell'assegno divorzile e di riduzione di quello destinato al mantenimento della figlia, in considerazione delle sue capacità reddituali ridotte, come, del resto, evidenziato nella stessa motivazione della Corte di appello, a soli 491 Euro mensili (importo della pensione percepita dall'INPS). Né, secondo lo Z. , la Corte di appello ha ben inteso il senso dell'impugnazione relativa alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale che era stata fondata sull'accertamento della proprietà di un appartamento in Catania da parte della P. e sulla richiesta del ricorrente di poter tornare a convivere con la figlia nella casa coniugale mentre la Corte di appello l'ha respinta considerando che tale richiesta comportasse per la figlia un mutamento dell'habitat familiare tollerabile per la sua età.
6. Non svolge difese G..P. .
7. Il ricorso appare fondato perché la motivazione della Corte di appello di Catania non prende in considerazione la richiesta di modifica degli obblighi contributivi da parte dello Z. classificandola apoditticamente come semplice spendita di argomenti difensivi in funzione della richiesta di rigetto dell'appello della P. e respinge la richiesta di revoca della assegnazione della casa coniugale con argomentazioni che prescindono dal reale contenuto dell'impugnazione.
8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Ritenuto che la Corte condivide pienamente tale relazione e pertanto il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
12-11-2013 21:45
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