Evasione. Il Giudice lo condanna a 6 mesi di reclusione con il giudizio abbreviato. Il PM ricorre in Cassazione che converte in appello l'impugnazione.
Cassazione penale sez. VI Data: 07/02/2013 ( ud. 07/02/2013 , dep.14/02/2013 ) Numero: 7381
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente -
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere -
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NICOSIA;
nei confronti di:
A.F.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 340/2012 TRIBUNALE di NICOSIA, del 27/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Montagna che ha
concluso per la conversione in appello.
CONSIDERATO IN
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. A.F.M. era imputato del reato di evasione dal domicilio dove stava scontando condanna a pena definitiva (fatto del 6.8.12).
In esito a giudizio abbreviato il Tribunale di Nicosia lo ha condannato in data 27.9.12 alla pena di sei mesi di reclusione, con la diminuente per il rito (in sentenza la pena base è indicata in sette mesi, con aumento ex art. 61 c.p., comma 11 quater a nove mesi e successiva riduzione del terzo).
2. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p. con due motivi:
- erronea applicazione della legge penale perchè il minimo edittale della pena è attualmente di un anno di reclusione sicchè la pena applicata sarebbe illegale;
- manifesta illogicità della motivazione sul punto della giudicata non rilevanza in concreto della contestata e sussistente recidiva reiterata infraquinquennale (alla luce delle considerazioni contestualmente svolte per negare le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.
3. Con atto qualificato di "appello incidentale" l'imputato, tramite il suo difensore e dopo la proposizione del ricorso della parte pubblica, "attacca" i punti della decisione relativi alla dichiarata sussistenza della circostanza ex art. 61 c.p., comma 11 quater ed al diniego delle attenuanti generiche, con deduzioni pertinenti e specifiche a sostegno dell'impugnazione "incidentale".
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Osserva la Corte che il secondo motivo enunciato dal pubblico ministero, afferendo asseriti vizi della motivazione del provvedimento impugnato e quindi risolvendosi in motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E non consentiva l'utilizzazione del mezzo di impugnazione invece prescelto, come espressamente previsto dall'art. 569 c.p.p., comma 3.
Il ricorso va pertanto ai sensi del terzo comma dell'art. 569 c.p.p. convertito in appello, con la trasmissione degli atti alla competente Corte territoriale, per il relativo giudizio.
PQM
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catania per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013
29-04-2013 09:22
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