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Sentenza

Erede ex combattente chiede maggiorazione della pensione per avere il de cuius operato in territorio dichiarato in stato di guerra.
Erede ex combattente chiede maggiorazione della pensione per avere il de cuius operato in territorio dichiarato in stato di guerra.
Cassazione civile  sez. VI   
Data:
    16/04/2013 ( ud. 08/01/2013 , dep.16/04/2013 ) 
Numero:
    9193
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE SESTA CIVILE                         
                               SOTTOSEZIONE L                            
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. BATTIMIELLO Bruno                             -  Presidente   -
    Dott. LA TERZA    Maura                        -  rel. Consigliere  -
    Dott. IANNIELLO   Antonio                           -  Consigliere  -
    Dott. MANNA       Antonio                           -  Consigliere  -
    Dott. BLASUTTO    Daniela                           -  Consigliere  -
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         ordinanza                                       
    sul ricorso 10724-2011 proposto da: 
                   S.M. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in 
    ROMA,  VIA  CRESCENZIO  20, presso lo studio  dell'avvocato  TRALICCI 
    GINA,  che  la  rappresenta e difende, giusta delega  a  margine  del 
    ricorso; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
    INPS  - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS)  in 
    persona   del   Presidente  e  legale  rappresentante  pro   tempore, 
    elettivamente  domiciliato  in ROMA,  VIA  DELLA  FREZZA  17,  presso 
    l'AVVOCATURA  CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato  e  difeso  dagli 
    avvocati  CALIULO  Luigi,  GIUSEPPINA  GIANNICO,  ANTONELLA  PATTERI, 
    giusta procura speciale in calce al controricorso; 
                                                     - controricorrente - 
    avverso  la sentenza n. 8854/2009 della CORTE D'APPELLO di  ROMA  del 
    17.11.09, depositata il 22/04/2010; 
    udita  la  relazione  della causa svolta nella  camera  di  consiglio 
    dell'8/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA; 
    udito  per  il controricorrente l'Avvocato Antonella Patteri  che  si 
    riporta agli scritti; 
    E'  presente il Procuratore Generale in persona del Dott.  GIANFRANCO 
    SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
                     


    Fatto
    FATTO E DIRITTO

    Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma rigettava la domanda di S.M., erede di S.D. per ottenere la maggiorazione della pensione spettante al de cuius come ex combattente al sensi della L. n. 140 del 1985, art. 6. La Corte rilevava infatti che dal foglio matricolare prodotto risultava che lo S.D. aveva prestato servizio militare nell'esercito e per taluni mesi si era trovato in territorio dichiarato in stato di guerra, senza però alcun riferimento alla sua partecipazione ad operazioni di guerra.

    Avverso detta sentenza la soccombente ricorre.

    L'Inps resiste con controricorso;

    Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

    In primo luogo irrilevanti sono le censure sulla decorrenza della maggiorazione, giacchè il diritto è stato integralmente negato.

    Quanto al merito, la Corte adita si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 915 del 26/01/1995) per cui la L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6 che dispone una maggiorazione reversibile del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, ha per destinatari gli appartenenti alle categorie previste dalla L. 24 maggio 1970, n. 336, e, quindi, i soggetti che ricadono nell'ambito di previsione del D.L. 4 marzo 1948, n. 137, art. 1, comma 1, nn. 1 e 2 (convertito nella L. 23 febbraio 1952, n. 93); detto beneficio non spetta pertanto, in relazione a tale norma, ai militari appartenenti a reparti mobilitati in zona di operazioni, che a queste non abbiano preso parte come combattenti in modo diretto ed immediato.

    In ricorso si sostiene che se lo S. era stato mobilitato in zona di guerra, aveva necessariamente partecipato ad operazioni di guerra. La deduzione è priva di fondamento, giacchè questa circostanza avrebbe dovuto risultare espressamente dal foglio matricolare.

    Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003 non applicabili ratione temporis.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

    Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2013.

    Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013
Avv. Antonino Sugamele

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