E' nullo, per mancanza della causa, il mutuo finalizzato ad estinguere un debito pregresso.
Secondo Tribunale Brindisi, 22 marzo 2013 essendo la causa un elemento genetico del contratto, manca la causa del contratto di mutuo (e quindi il contratto è nullo) per il fatto che le somme erogate siano state, fin dall'inizio, anche solo in parte, finalizzate al ripianamento di precedenti esposizioni debitorie del mutuatario.07-07-2013 15:55 Avv. Antonino Sugamele
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