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Sentenza

E' illegittima l’ordinanza che dispone il divieto di accesso agli impianti sportivi adottata senza avviso di avvio del procedimento, per asserita urgenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
E' illegittima l’ordinanza che dispone il divieto di accesso agli impianti sportivi adottata senza avviso di avvio del procedimento, per asserita urgenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
TAR CAMPANIA di NAPOLI - SENTENZA 30 maggio 2013, n.2824 - Pres. Cernese - Est. Nunziata

SENTENZA
ex artt.60 e 74 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2013 proposto dal Sig. Sollazzo Alessandro, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonello Irtuso e Dario Rojo e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, Viale Augusto n.148;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici di Napoli, Via A. Diaz n.11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del 2/1/2013 del Questore di Napoli di divieto di accesso per due anni a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale.
Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui il ricorrente espone di esseresi recato da Crotone a Castellammare di Stabia per seguire l'incontro di calcio Juve Stabia-Crotone; al casello autostradale di Castellammare di Stabia il veicolo su cui viaggiava veniva fermato da una pattuglia della Polizia di Stato che sequestrava il materiale rinvenuto sul mezzo;

Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito il Relatore Cons. Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del giorno 18/4/2013 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;

Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell'art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall'art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell'ordinanza sull'istanza cautelare, così come previsto dall'art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall'art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall'oggetto della causa, dall'integrità del contraddittorio e dalla completezza dell'istruttoria;

Premesso che la normativa in questione, in coerenza con la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 maggio 1985 sulle misure necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport, ha attribuito al Questore il potere di inibire immediatamente l'accesso ai medesimi luoghi nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per cui tale peculiare potere si giustifica con l'esigenza di tutelare prontamente l'ordine pubblico, di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e di evitare che chi sia risultato coinvolto in un precedente episodio torni a frequentare i luoghi ove esse hanno luogo;

Atteso che l'art. 6, 1° comma, della Legge 13.12.1989 n. 401 dispone che 'Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110.....ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive....il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive...';

Ritenuto che una corretta lettura dell'art. 6, 1° comma, della Legge n. 401/89 collega il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive o alla denuncia o alla condanna per specifici reati o per episodi di violenza o incitazione alla violenza, ma l'uno o l'altro di questi presupposti deve sussistere in relazione o nel contesto di una manifestazione sportiva, in quanto diretta ad eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella specifica che deriva dal verificarsi di determinate condotte in un ambito specifico, ed esse, e solo esse, detta misura è destinata a contrastare (T.A.R. Liguria, II, 18.2.2009, n.239);

Considerato che il Legislatore prescrive al Questore, nel disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, di indicare specificamente sia le competizioni agonistiche che i luoghi (diversi dagli stadi di calcio e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di persone che partecipano od assistono alle competizioni) ai quali si estende il divieto, ciò per un'esigenza di razionalità del divieto e pertanto di esigibilità del rispetto del comando il quale, ove non chiaramente e specificamente enunciato, perderebbe tale qualitas rimanendo, di fatto e di diritto, sfornito di efficacia precettiva rendendo, di conseguenza, inapplicabili le misure restrittive previste;

Preso atto che il Questore può disporre il divieto di accesso nei confronti di coloro che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive medesime, facendo così uso di un potere interdittivo caratterizzato da un'elevata discrezionalità ove si consideri che la legge ha attribuito all'Autorità amministrativa la valutazione di inaffidabilità di un soggetto (T.A.R. Lazio, Roma, I ter, 5.4.2012, n.3165);

Atteso che, nel caso di specie, il Questore ha specificamente indicato a quali competizioni agonistiche si riferiva il divieto di accesso nei relativi stadi e che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l'art. 6, comma 1, della Legge n.401/1989 richiede unicamente che l'episodio di violenza sia avvenuto in occasione o a causa di manifestazioni sportive, senza stabilire che l'episodio violento sia stato di entità tale da provocare tumulti o disordini (T.A.R. Veneto, III, 3.9.2008, n.2651; T.A.R. Trentino A. Adige, Bolzano, 28.8.2008, n.307);

Ritenuto di condividere l'orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio, Roma, I-ter, 11.7.2011, n.6136) secondo cui emerge ictu oculi che l'interdizione alle manifestazioni sportive ed ai luoghi interessati al transito e dalla sosta dei tifosi deve ritenersi riferita, secondo il dato normativo innanzi richiamato, a manifestazioni e luoghi che siano 'specificamente indicati'; tale specificazione assume decisiva valenza, secondo un orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 16.6.2009, n. 4022), in quanto finalizzata ad assicurare un corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla misura interdittiva, ossia tra l'esigenza di mantenimento dell'ordine pubblico, mediante misure ostative alla partecipazione a tali eventi di coloro che si siano resi autori di condotte violente, e la compressione del diritto di quest'ultimi di poter liberamente circolare sul territorio nazionale;

Atteso che nella fattispecie la Sezione, considerato che in sede di giudizio di legittimità non può sostituirsi all'Autorità procedente nell'apprezzamento delle prove e nella valutazione dei fatti ma solo verificare che le decisioni prese dall'Organo competente non siano viziate da manifesta irragionevolezza o travisamento di fatti o simili (Cons. Stato, III, 28.11.2012, n.6005), pur non potendo esimersi dal censurare la condotta del ricorrente che viaggiava su mezzo nel quale sono stati rinvenuti 3 mazze di legno, 1 sfollagente, 1 fumogeno, 1 petardo, 1 tubo di plastica, 1 tubo in vetroresina e 1 tubo in lamiera in ferro il cui possesso è vietato dalla legge, deve uniformarsi come in recenti precedenti (11.3.2013, n.1393; 4.1.2013, n.123) al parere del Consiglio di Stato n.1162 del 2012, ove si è affermato che la misura in questione non può prescindere dall'osservanza delle regole del procedimento poste a tutela degli interessi del destinatario ed a garanzia del principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, ciò a prescindere dalla pretesa esigenza di celerità di tali provvedimenti come affermata dall'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di annullare il provvedimento oggetto di impugnazione per come adottato senza avviso dell'avio del procedimento per asserita urgenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, fermo restando il potere discrezionale di rieditare il provvedimento con osservanza delle regole del procedimento;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;

Ritenuto infine che sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per disporre la compensazione delle spese di giudizio,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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