E' agli arresti domiciliari, ma i familiari sono insopportabili e quindi fugge verso la stazione dei Carabinieri. Non è evasione.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 febbraio – 11 giugno 2013, n. 25583
Presidente Agrò – Relatore Ippolito
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova - in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ventimiglia il 21 aprile 2010 - ha assolto O.G. dal delitto di cui all'art. 385 c.p. "perché, trovandosi legalmente in stato di arresto presso la propria abitazione di Camporosso, in virtù di provvedimento emesso il 20.11.2008 dal Gip del tribunale di Sanremo, se ne allontanava sena autorizzazione" il 14 marzo 2009.
Ha ritenuto la Corte territoriale dì escludere l'elemento soggettivo del reato in relazione alla condotta del G., che era uscito dalla sua abitazione, ove si era creata una situazione per lui insostenibile di convivenza con i familiari, per recarsi dai Carabinieri.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Genova, deducendo motivazione erronea e contraddittoria ed erronea interpretazione ed applicazione della legge penale con riferimento all'art. 385 cod. pen., essendo l'elemento soggettivo del reato di evasione dagli arresti domiciliari integrata dal dolo generico.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Osserva il Collegio, in linea con precedenti decisioni su casi analoghi, che - sulla base della ricostruzione in fatto della vicenda operata dai giudici di merito, nel fatto commesso dall'imputato deve escludersi l'integrazione dei reato contestato, giacché l'imputato sostanzialmente non si sottrasse alla sfera di vigilanza degli organi di controllo e non vi fu alcuna apprezzabile soluzione di continuità del suo stato di restrizione, non apprezzandosi una effettiva e concreta violazione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, che mira a garantire la corretta attuazione della pretesa punitiva dello stato o le esigenze cautelari funzionali al processo penale (Cass. sez. 6, n. 32668 del 02/03/2010, Tria, Rv. 253373; sez. 6, n. 16673 dei 13/04/2010, Parlato, Rv. 247051).
La Corte territoriale ha correttamente escluso l'elemento soggettivo dei reato nella condotta del G. che usci dalla sua abitazione per l'impossibilità di protrarre la convivenza con i familiari e giunse,
immediatamente dopo, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri, dove gli arresti domiciliari tramutarono in consegna alla forza pubblica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
11-06-2013 22:04
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