Due veterinari sopprimono 9 cuccioli: uno dirigente del Servizio Veterinario di un’ASL e il secondo semplice veterinario. In sentenza si legge che i due hanno cagionato la morte di nove cuccioli di cane» per «crudeltà» e «senza necessità».
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 aprile - 23 settembre 2013, n. 39053
Presidente Teresi – Relatore Rosi
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 7 ottobre 2011 ha confermato la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 29 marzo 2007, con la quale I.P. e P.M. sono stati condannati alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione, per il delitto di cui all'art. 544 bis c.p., perchè in concorso tra loro, (per crudeltà, modalità esclusa dal giudice di prime cure), senza necessità, il primo quale dirigente del servizio Veterinario della ASL di L'Aquila, il secondo quale dipendente di detto servizio, avevano cagionato la morte di nove cuccioli di cane, in L'Aquila, località Rolo Poggio, il 26 ottobre 2010.
2. Gli imputati, tramite il proprio difensore, con separati atti hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza I., ha lamentato:
1) Erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di cui all'art. 544 bis c.p., in quanto elemento del fatto tipico è l'assenza di necessità, mentre di contro sussistevano ragioni di ordine sanitario e sociale, posto che risulta provato che la persona che aveva lasciato intendere di essere proprietario aveva contattato la ASL per liberarsi degli stessi e non c'era la possibilità di collocare i cuccioli nel canile e comunque avrebbero potuto creare problemi in quanto veicolo di malattie tipiche dei randagi; all'I. si potrebbe semmai ascrivere un comportamento colposo per non essersi accertato della sussistenza del diritto di proprietà in capo al richiedente, e quindi di essere caduto in errore circa l'assenza di necessità;
P., ha lamentato:
1) Erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di cui all'art. 544 bis c.p., in quanto elemento del fatto tipico è l'assenza di necessità, e comunque il P. ha commesso il fatto eseguendo l'ordine del dirigente del Servizio veterinario, quindi nell'adempimento del dovere ex art. 51 c.p., nella convinzione che fosse legittimo, né lo stesso poteva apparire manifestamente criminoso criminoso, anzi il P. era convinto di effettuare una soppressione in caso di necessità.
3. La LAV, Lega antivivisezione Onlus, già costituita parte civile, ha presentato memoria, chiedendo la conferma della sentenza, ed evidenziando, quanto all'elemento soggettivo, che gli imputati dovevano essere a conoscenza che la soppressione era contraria anche al dettato della legge quadro regionale n. 281 del 1991, che vieta la soppressione degli animali ritrovati e consente l'uccisione solo dei cani gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
Considerato in diritto
1. I motivi di ricorso risultano manifestamente infondati. Risulta evidente che, nonostante si censuri l'errata applicazione della disposizione di cui all'art. 544 bis c.p., sotto il profilo dell'elemento psicologico, vengono nella sostanza avanzate censure che tendono a proporre una diversa lettura – più favorevole agli imputati – delle risultanze processo, non ammissibili in sede di legittimità. Come è noto, infatti, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità no è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se nel giudice di merito siano stati esaminati tutti gli elementi, se sia stata fornita una corretta interpretazione di essi e se siano state esattamente applicate le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di affermare la responsabilità penale dell'imputato.
2. Deve essere premesso che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nella nozione di “necessità”, che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione di animali, rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. ed “ogni altra situazione che induca all'uccisione (o al maltrattamento) dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto inevitabile” (cfr. Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, dep. 30/11/2007, Borgia, Rv. 238456).
3. Come emerge dalla sentenza impugnata, ed anche dalla ricostruzione dell'istruttoria dibattimentale della sentenza di primo grado, la condanna dei due veterinari per il delitto de quo è fornita di un ampio corpus motivazionale, di perfetta tenuta argomentativa, senza smagliature logiche e privo dei lamentati vizi di violazione di legge. Infatti, all'esito delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito, la soppressione dei nove cuccioli era risultata tutt'altra che inevitabile per la tutela di valori giuridicamente significativi, requisito che solo rende effettiva, e non altrimenti superabile, una situazione di “necessità” (in tal senso si veda parte motiva di Sez. 3, n. 43230 del 12/11/2002, dep. 20/12/2002, P.M. in proc. Lentini, Rv. 223536).
4. Né potevano sussistere margini di errore o fraintendimenti in ordine al titolo di proprietà sui cuccioli, attribuito alla persona che ebbe a sollecitare l'intervento del Servizio Veterinario della ASL, risultando tale elemento del tutto irrilevante in ordine alla valutazione di fatto della soppressione dei cuccioli. Come infatti chiarito nella decisione impugnata, la normativa regionale (artt. 13 e 14 legge Regione Abruzzo n. 86 del 1999) impediva nel caso di specie, come ricostruito dai giudici di merito, la soppressione (i cuccioli erano in buona salute, accuditi da volontari, erano collocati all'interno di un terreno recintato), non sussistendo nessun pericolo, se non ipotetico, né per la circolazione stradale, né per la salute delle persone e di altri animali, non potendosi certo parlare di “animali inselvatichiti”, in grado da porre in pericolo “l'ordine sanitario e sociale”.
5. Coerentemente, e correttamente, i giudici di appello hanno escluso la sussistenza del preteso errore da parte del ricorrente I., quanto alla sussistenza della necessità dell'uccisione, non potendosi ammettere che il dirigente del Servizio veterinario della ASL ignorasse la normativa regionale che regola il settore, ed hanno del pari ritenuto che l'evidenza della situazione concreta non potesse in alcun modo consentire al ricorrente P., materiale esecutore del procedimento di soppressione dei cuccioli, di invocare la scriminante dell'adempimento dei dovere, avendo egli dato esecuzione ad un ordine palesemente illegittimo, anche perché contrario alla citata disciplina regionale, ben conosciuta dallo stesso, attesa la professione esercitata. Pertanto il ricorso è inammissibile e a tale pronuncia consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro duemilacinquecento, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro 2.500, oltre accessori di legge. La Corte dispone inoltre che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a norma dell'art. 70 D.lgs. n. 150 del 2009.
05-10-2013 00:04
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