Due colleghi si scambiano email. Uno scrive all'altro "sono schifato delle sue argomentazioni ... cosa aspetta l'amministrazione a sbatterla fuori?". Non è reato.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 febbraio – 9 maggio 2013, n. 20042
Presidente Marasca – Relatore De Marzo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 07/07/2011, il Tribunale di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva assolto S.M. dal reato di cui all'art. 594, comma secondo, cod. pen., a lui ascritto, perché il fatto non costituisce reato. In particolare, al M. era contestato di avere offeso l'onore e il decoro di Paolo Emilio Battaglia, affermando in una email “Sono particolarmente skifato dalle Sue argomentazioni, frutto di anarchismo e speculazione a fini personali. Non ho altro da commentare, se non una domanda: cosa aspetta l'Amministrazione a sbatterla fuori?”,
Il Tribunale, dopo avere ritenuto non decisiva la questione dell'incarico ricoperto dal M. (a dire della parte civile, preposto alla tutela della segretezza della documentazione "classificata" e non alla sicurezza della struttura dell'A.S.I., come invece affermato dall'imputato), ha rilevato: a) che l'esercizio del diritto di critica non presuppone una specifica “competenza” nel settore, ma è espressione del più ampio e costituzionalmente garantito diritto di libera manifestazione del pensiero; b) che !e espressioni utilizzate, pur accese, non avevano superato il limite della continenza, dal momento che l'imputato non era trasceso in attacchi personali, ma aveva limitato le sue valutazioni sempre e sola alla sfera lavorativa (cosa aspetta l'Amministrazione a sbatterla fuori?; c) che, in definitiva, coerente e priva di vizi logici era la decisione del giudice di pace che aveva assolto l'imputato anche con riguardo alla ritenuta configurabilità dell'art.. 59, comma 4, cod. pen. 2. Nell'interesse del Battaglia è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con i! primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'assoluto difetto di motivazione della sentenza impugnata che, rispetto ad una serie dì espressioni offensive, aveva fondato la propria conclusione con esclusivo riferimento all'ultima di esse, trascurando le altre.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., difetto assoluto di motivazione per travisamento dei fatti ed errata applicazione dell'art. 51 cod. pen.
II Tribunale, ritenendo irrilevante la specifica posizione nell'organigramma aziendale erroneamente attribuita all'imputato dal giudice di prime cure, aveva ritenuto che la condotta del M. costituisse rnanifestazione de! diritto di critica, trascurando di esaminare il motivo di gravame, che aveva sollecitato un sindacato sull'intrinseca ed oggettiva valenza offensiva delle espressioni adoperate, svincolate dal tema oggetto della comunicazione dei Battaglia.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., difetto di motivazione ed errata applicazione dell'art. 59, comma quarto, cod. pen., per non avere il Tribunale affrontato la questione della non invocabilità dell'art. 59 cit., nell'ipotesi in cui l'agente attribuisce ad una causa di esclusione della pena effettivamente regolata confini diversi e più ampi.
3. Nell'interesse del M. è stata depositata memoria nella quale si conclude per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorso.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La valutazione del Tribunale sulla riconducibilità delle espressioni utilizzate al diritto di critica e sulla loro continenza non è infatti limitata all'ultima frase sopra menzionata, ma trae da quest'ultima conferma dell'attinenza delle prime alla sfera lavorativa. Tale percorso argomentativo, non meramente apparente, non risulta affetto da alcuna manifesta illogicità. 2. Anche il secondo motivo è infondato, in quanto, nella prospettiva sopra ricordata, non risultano rilevanti le specifiche funzioni ricoperte dall'imputato, comunque collega di lavoro del ricorrente e con lui impegnato in uno scambio di comunicazioni attinente alla sfera lavorativa.
3. Il terzo motivo è, infine, infondato, per l'assorbente ragione che il richiamo all'art, 59, comma quarto, cod. pen., è operato dal giudice di merito ad abundantiam rispetto alle considerazioni relative all'operatività dell'art. 51 cod, pen., che sono idonee di per sé a fondare le conclusioni raggiunte.
4. Alla decisione di rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma il 21/02/2013.
10-05-2013 12:07
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