Disoccupata a 37 anni. Basta con il mantenimento.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2012 – 2 aprile 2013, n. 7970
Presidente Salmè – Relatore Dogliotti
In fatto e diritto
In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte di Appello di Palermo, con decreto in data 9 luglio 2009, conferma il provvedimento di primo grado che aveva elevato l'assegno a carico del marito per la moglie, esonerandolo dal mantenimento della figlia maggiorenne.
Ricorre per cassazione la S.
Non ha svolto attività difensiva il P.
Ritiene il Collegio, diversamente da quanto affermato dal Relatore, che il ricorso vada rigettato per manifesta infondatezza.
Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n° 4765 del 2002; n° 1830 del 2011), ai fini dell'esonero dell'assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato.
Il Giudice a quo accoglie la richiesta di esonero dell'assegno per la figlia, con motivazione adeguata e non illogica, facendo riferimento all'età (anni 37) e agli studi da questa effettuati, ipotizzando che essa abbia ricevuto offerte di lavoro, benché non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le abbia accettate. Spettava ovviamente all'odierna ricorrente fornire prova in tal senso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
A norma del D.lgs. n° 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere e generalità e gli atti identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.
10-04-2013 11:45
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