Detenzione e ricettazione di una pistola semiautomatica marca Smith e Wesson, mod. Springfield, calibro 10, con matricola abrasa, priva di caricatore.
Cassazione penale sez. I
Data:
14/06/2013 ( ud. 14/06/2013 , dep.15/07/2013 )
Numero:
30339
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente -
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere -
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.C. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 242/2013 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
21/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 21 gennaio 2013 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di C. C. avverso l'ordinanza emessa in data 10 gennaio 2013 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, con la quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere perchè gravemente indiziato dei reati di detenzione e ricettazione di una pistola semiautomatica marca Smith e Wesson, mod. Springfield, calibro 10, con matricola abrasa, priva di caricatore, provento di precedente reato, fatto accertato in Pozzuoli il 07 gennaio 2013.
1.1 Il Tribunale fondava la decisione sulla ritenuta acquisizione del quadro di gravità indiziaria, desunto dalle circostanze del rinvenimento dell'arma in una pertinenza dell'abitazione dell'indagato e di una pistola giocattolo priva del tappo rosso corredata da munizioni a salve, condotta grave, fonte di elevato allarme sociale per i sicuri collegamenti con ambienti della criminalità, dai quali la pistola era stata acquisita o per conto dei quali era stata custodita, nonchè sulla sussistenza del pericolo di reiterazione di altre analoghe condotte in ragione della gravità oggettiva del fatto, dei precedenti penali dell'indagato, di cui uno specifico, altro per evasione, il che non consentiva alcuna prognosi favorevole circa la spontanea osservanza delle prescrizioni inerenti a misura meno afflittiva.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta il vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., n. 3 e art. 274 cod. proc. pen., lett c), in quanto i giudici del riesame non avevano verificato se l'arma fosse stata efficiente o meno e quindi la sua reale potenzialità offensiva e non avevano tenuto conto delle modalità del fatto, tanto da avere richiamato persi no la circostanza della detenzione di pistola giocattolo, priva del tappo rosso, presso l'abitazione dell'indagato, fatto che in realtà è del tutto lecito, e della sua personalità, dei suoi remoti precedenti, risalenti al 1996.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
1. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, prospettando in primo luogo doglianze che attengono al profilo della gravità indiziaria, non previamente sottoposte all'esame del Tribunale, laddove avanza dubbi sull'effettiva efficienza dell'arma, perchè arrugginita ed obsoleta. Va però rilevato al proposito, da un lato che il riesame era stato incentrato esclusivamente sulla contestazione delle esigenze cautelari per l'assenza di rilievi riguardanti gli indizi di reità, il che preclude la possibilità di dolersi col ricorso per cassazione della mancata disamina di censure relative a profili fattuali, di cui il giudice del grado inferiore non ha potuto occuparsi, dall'altro che anche il motivo formulato con l'impugnazione deduce l'assenza di potenzialità offensiva della pistola come condizione verosimile, non certa e di sicura acquisizione.
1.1 In ogni caso è opportuno ricordare che in punto di diritto consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte afferma che, per poter escludere che un dispositivo sia qualificabile come arma da sparo, è necessario sia totalmente ed assolutamente inefficiente all'uso che gli è proprio, perchè soltanto in tale situazione non è ravvisabile un pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità, a salvaguardia dei quali valori la normativa vigente regola detenzione e porto di armi o di parti di armi;
pertanto, conserva la natura giuridica di arma un oggetto che, seppur privo di alcune parti essenziali o al momento non funzionante, possa essere agevolmente riparato con la sostituzione o il montaggio dei componenti mancanti o comunque attraverso altri accorgimenti che ne ripristinino l'idoneità allo sparo (Cass. sez. 1, n. 13860 del 21/09/1989, Capodieci, rv. 182291; sez. 1, n. 685 del 4/11/1992, Martone, rv. 192774; sez. 1, 2168 del 24/10/1994, Veneto, rv. 200412;
sez. 1, n. 1289 del 30/10/1996, Fani, rv. 206928; sez. 6, n. 15159 del 22/2/2001, Marengo, rv. 218773; sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Saitta, rv. 240677). Soltanto l'accertamento che il dispositivo non possa essere riportato in alcun modo a condizioni di efficienza potrà determinare il venir meno in modo definitivo ed irreversibile della sua capacità offensiva e della lesività per la persona con la conseguente non configurabilità di alcuna ipotesi di reato.
1.2 Tale situazione non ricorre nel caso in esame, dal momento che, per quanto deducibile, un caricatore poteva essere inserito nella pistola e questa, per quanto di risalente fabbricazione ed in condizioni non ottimali, essere oggetto di interventi manutentivi di ripristino della sua efficienza.
1.3 Il riferimento anche alla detenzione di pistola giocattolo, priva di tappo rosso, non va letto quale elemento indiziario a carico dell'indagato, ma come indicazione del suo specifico interesse per le armi da sparo.
2. In ordine alla sussistenza del pericolo di recidivazione specifica, l'ordinanza ha correttamente desunto la prova dell'esigenza cautelare dalla gravità del fatto ricavata dalle modalità di commissione, dalla provenienza illecita dell'arma clandestina in circostanze mai chiarite, dall'elevata probabilità di contatti tra indagato ed ambienti criminali, grazie ai quali egli ha potuto ottenere quel dispositivo. Inoltre, i Giudici del riesame hanno correttamente valutato lo specifico profilo dei precedenti penali dell'indagato, uno riguardante il porto illegale di armi, ritenuto dimostrativo di una specifica capacità a delinquere in questo settore criminologico, altri per evasione, stupefacenti e violazione delle disposizioni sul gioco e le scommesse, per dedurne un giudizio negativo sulla personalità del C., ritenuto non meritevole di alcun credito fiduciario, postulato da misure meno afflittive, circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori condotte criminose. Parimenti l'ordinanza impugnata ha anche valutato il profilo dell'idoneità della misura in esecuzione quale unico presidio in grado di salvaguardare al pericolo di recidivazione specifica con motivazione adeguata ed immune da vizi di alcuna natura, mentre il ricorso contesta solo genericamente il valore significativo delle precedenti condanne perchè remote senza confutare tutti gli altri pertinenti rilievi dell'ordinanza gravata.
Il ricorso va dunque respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2013
01-09-2013 14:51
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