Decesso del feto per grave insufficienza respiratoria e multiorgano da sindrome ipossica, dovuta al ritardo del taglio cesareo.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 19 febbraio 2013, n.7967 - Pres. Brusco – est. Montagni
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Catania, con sentenza in data 15.07.2009 dichiarava F.M. e S.R.C. responsabili del delitto di omicidio colposo, per avere cagionato la morte del feto partorito da P.C. , decesso verificatosi per grave insufficienza respiratoria e multiorgano da sindrome ipossica dovuta al ritardo nell'esecuzione dell'intervento di taglio cesareo. Il Tribunale condannava gli imputati alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno, concedendo alla sola S. il beneficio della sospensione condizionale. Al F. si addebita di avere omesso di controllare personalmente le condizioni cliniche della paziente P. , benché telefonicamente avvertito del ricovero della donna presso la casa di cura ...; e di avere affidato al medico di guardia della predetta struttura ogni controllo dei risultati dei tracciati elettro cardiografici che evidenziavano anomale accelerazioni del battito cardiaco del feto fin dalle ore 21.05 del (omissis) ed una sicura situazione di sofferenza fetale acuta alle ore 5.35 del (omissis) , situazione comunicata telefonicamente al predetto medico. Alla S. si contesta di avere sottovalutato le condizioni della paziente P. , di avere interrotto il monitoraggio dopo il primo tracciato elettro cardiografico eseguito alle ore 21.05 del (omissis) riprendendolo solo alle ore 5.25 del (omissis) ; e di avere omesso di richiedere l'immediato arrivo del medico reperibile o comunque di provvedere al trasferimento della paziente in struttura ospedaliera più idonea.
Il Tribunale rilevava che entrambi gli imputati rivestivano una posizione di garanzia nei confronti della P. . Con riferimento al Dott. F. , il Tribunale considerava che si trattava del medico curante della donna; e che la paziente era stata ricoverata presso la clinica ... su indicazione del medesimo professionista, a causa di evenienze patologiche sopravvenute. Sul punto, il Tribunale sottolineava che F. avrebbe dovuto tempestivamente segnalare la necessità di effettuare il taglio cesareo. Quanto alla Dott.ssa S. , il Tribunale osservava che, nella sua qualità di medico di guardia interno alla clinica, la predetta aveva l'obbligo di seguire la paziente, dal momento del ricovero. Il giudicante evidenziava che la S. , quale specialista del settore, aveva l'obbligo di saper leggere i tracciati effettuati e di intervenire prontamente in aiuto della paziente, tenuto anche conto del fatto che si trattava dell'unico medico presente in reparto. Il Tribunale considerava, inoltre, che non poteva essere condiviso il tentativo effettuato in giudizio dai due imputati di addebitare ciascuno l'intera responsabilità dell'accaduto all'altro, reciprocamente indicato come unico responsabile.
Il Tribunale condannava gli imputati al risarcimento del danno subito dalle parti civili D.S.S. e P.C. , da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale pari ad Euro 100.000,00.
2. La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 25 ottobre 2011, confermava integralmente la sentenza di primo grado. Il Collegio rilevava che la S. , quale medico di guardia, aveva violato precisi doveri, interrompendo il tracciato; non intervenendo immediatamente, allorché la P. , alle ore tre di notte aveva chiesto aiuto, accusando forti dolori; non programmando il necessario intervento di parto cesareo, necessitato dalla grave anomalia del battito del feto.
Per quanto riguarda la posizione del F. , la Corte territoriale evidenziava che il medico aveva seguito tutto il corso della gravidanza; che si era impegnato ad essere presente al momento del parto e che la struttura sanitaria era all'uopo stata scelta di comune accordo con la paziente. Il Collegio osservava che il Dott. F. aveva l'obbligo di seguire la paziente e di essere presente in sala parto. E riferiva che risultava accertato: che alle ore 5.30 il predetto curante era stato avvertito della situazione anomala riguardante il battito del nascituro; che nonostante l'impegno preso con la paziente, il medico non si era presentato in clinica sino alle ore 7.30 - 8.00 del mattino; che, una volta sopraggiunto, F. non si era occupato di analizzare il tracciato, ma aveva detto alla paziente di attendere ancora mezz'ora, al fine di consentirle un parto naturale.
La Corte di Appello rilevava quindi che la tempestiva adozione, da parte degli odierni imputati, delle opportune scelte chirurgiche, nei sensi ora chiariti, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento morte del feto.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione S.R.C. , a mezzo del difensore.
Con il primo motivo la parte deduce il vizio motivazionale. L'esponente ritiene che i giudici di merito non abbiano tenuto conto della consulenza redatta dal tecnico incaricato dalla difesa. La ricorrente assume, in particolare, che la Corte territoriale abbia elogiato l'elaborato redatto dai consulenti del pubblico ministero, perché aderente ai risultanti dei tracciati; ed osserva che la lettura dei richiamati tracciati, utilizzata dai giudici per saggiare la dignità scientifica delle consulenze, è tratta in realtà dalla medesima consulenza redatta dagli specialisti incaricati dal pubblico ministero.
La parte richiama, altresì, le note redatte dai consulenti incaricati dalla difesa, a confutazione dell'elaborato redatto dai consulenti del pubblico ministero ed un estratto di un manuale di medicina legale. Ritiene che l'elaborato redatto dai consulenti della difesa abbia sicuro pregio scientifico e che la Corte di Appello abbia in realtà omesso di valutare detto elaborato. Sul punto, ritiene che si versi in ipotesi di motivazione apparante.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 40 e 589 cod. pen..
L'esponente considera che, nel caso di specie, la condotta omissiva causalmente rilevante è stata individuata in relazione al contenuto dei predetti tracciati; e ritiene che la gravità della situazione clinica della paziente, che costituisce il presupposto della condotta doverosa attesa, presentasse indicatori incerti ed equivoci, indicatori non valutati dal giudice del merito.
4. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il coimputato M..F. , a mezzo del difensore.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale. L'esponente rileva che la Corte di Appello, nella sentenza impugnata, ha omesso di riportare tutte le conclusioni rassegnate dalle parti, come prescritto dall'art. 546, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Al riguardo, osserva che nella sentenza viene omesso ogni riferimento alla requisitoria del Procuratore Generale, il quale aveva argomentatamente richiesto l'assoluzione del F. . Il ricorrente ritiene che i giudici del gravame, oltre ad omettere di riportare in sentenza le conclusioni rassegnate dalle parti in udienza, abbiano ignorato, nel percorso motivazionale, gli argomenti conducenti alla assoluzione del F. , introdotti pure dalla parte pubblica, in sede di discussione.
Con il secondo motivo l'esponente deduce violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione agli artt. 40 e 589 cod. pen..
La parte ritiene che la Corte di Appello abbia omesso di indicare la condotta alternativa lecita che, se realizzata dal medico specialista esterno alla struttura, avrebbe scongiurato il verificarsi dell'evento. Al riguardo, l'esponente rileva che accompagnare la paziente in clinica e restare al suo fianco risulta assurdo per molte ragioni. Osserva che F. , quale medico esterno alla struttura, era privo di alcun potere decisionale; e sottolinea che il predetto professionista versava in condizione di incompatibilità, essendo dipendente del policlinico universitario e considerato il fatto che la clinica risulta convenzionata con il servizio sanitario nazionale.
Il ricorrente rileva poi che F. non avrebbe potuto praticare il taglio cesareo alla paziente e che avrebbe comunque dovuto affidarsi ai medici della clinica .... Sul punto, richiama la deposizione resa dal direttore sanitario della predetta clinica.
Osserva la parte che il Dott. F. non avrebbe potuto disattendere le disposizioni interne alle clinica circa gli interventi già programmati; e che il diverso parere del F. non avrebbe potuto prevalere su quelli espressi dai sanitari in servizio presso la casa di cura.
Sulla scorta di tali rilievi, il ricorrente osserva che F. non avrebbe potuto impedire il verificarsi dell'exitus, come in concreto verificatosi. E ritiene che, con il ricovero della paziente presso la clinica .., il Dott. F. aveva esaurito ogni obbligazione professionale nei confronti della gestante. La parte sottolinea che all'interno della clinica operava la Dott.ssa L. che pure aveva seguito la paziente durante la gravidanza. L'esponente ritiene che la visita alla paziente P. , nella mattinata del (omissis) , costituisca una mera forma di cortesia; e rileva che tra le parti non era intervenuto alcun accordo relativo ad attività che F. avrebbe dovuto svolgere in costanza di ricovero.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale, in riferimento all'art. 17, legge n. 194 del 1978.
Il deducente rileva che erroneamente la Corte di Appello non ha accolto il secondo motivo di gravame, ove si chiedeva la derubricazione del fatto-reato come contestato in quello di aborto colposo. Osserva che nel caso non sussisteva una progressione del travaglio nella direzione della fase espulsiva del parto e che non risulta perciò raggiunta una autonomia del feto, indispensabile per la configurabilità del reato di omicidio colposo.
Con il quarto motivo l'esponente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale, in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Rileva che la Corte di Appello ha emendato l'errore nel quale era incorso il Tribunale, laddove si era ritenuto che il F. fosse gravato da plurimi precedenti penali; e che, non di meno, pur dando atto della sussistenza di un solo precedente specifico, il Collegio non ha ritenuto di concedere la sospensione condiziona della pena, omettendo di motivare sul punto. La parte rileva che l'eventuale esecuzione della pena detentiva sortirebbe effetti devastati per il professionista F. .
Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione, in riferimento alle statuizioni civili. L'esponente ritiene che la Corte di Appello abbia omesso di motivare in ordine alla entità del danno subito dalle parti civili ed in riferimento alla disposta provvisionale. E rileva che il Collegio ha omesso ogni riferimento alle diverse posizioni degli odierni imputati, nel disporre le gravosissime statuizioni civili.
Considerato in diritto
5. Si procede, in primo luogo, all'esame del ricorso proposto nell'interesse dell'imputata S. .
5.1 Il ricorso è inammissibile atteso che i motivi di doglianza dedotti dalla parte, che è dato esaminare congiuntamente, si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione alternativa, rispetto alle valutazioni effettuate dai giudici di merito.
Giova, al riguardo, rilevare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, invero, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità 'deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali' (in tal senso, 'ex plurimis', Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo comunque preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
È poi appena il caso di considerare che la Corte di Appello, secondo un percorso argomentativo immune da fratture di ordine logico e perciò non sindacabile in sede di legittimità, ha espressamente considerato che le conclusioni rassegnate dai consulenti della Dott.ssa S. - conclusioni in base alle quali la morte del feto sarebbe dovuta ad un evento imprevedibile consistito in un non meglio dimostrato prolasso del funicolo interruttivo del flusso di sangue dal cordone ombelicale, intervenuto nell'arco di tempo in cui la paziente P. si era recata ai bagno - apparivano forzate, totalmente disancorate dai risultati dei tracciati e della autopsia e, perciò, non supportate da riscontri di ordine tecnico. E deve, altresì considerarsi, che la Corte territoriale si è specificamente soffermata sulle indicazioni fornite dai tracciati, diversamente da quanto sostenuto assertivamente dalla ricorrente, osservando che la lettura degli stessi tracciati consentiva di riconoscere, anche ai non addetti ai lavori, la presenza di almeno due significative decelerazioni del battito cardiaco del feto. La Corte di Appello, con particolare riguardo alle indicazioni fornite dal tracciato ripreso alle ore 5.00 del (OMISSIS) , ha osservato che la Dott.ssa S. , già alle ore 5.35, aveva riscontrato la presenza dei segni di sofferenza fetale, stante la grave anomalia del battito cardiaco, indicata dall'effettuato tracciato; e che, a fronte di tali dati allarmanti, la dottoressa si era limitata a contattare telefonicamente il Dott. F. , omettendo di assumere le decisioni che le competevano quale medico di guardia e di dare disposizioni per l'immediata effettuazione di un intervento di parto cesareo.
5.2 Tanto chiarito, deve evidenziarsi che rispetto alla posizione della imputata S. non sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il delitto di cui all'art. 589 cod. pen. per il quale oggi si procede è stato commesso in data (OMISSIS) , mentre la sentenza di primo grado è del 15.07.2009. Pertanto, secondo le disposizioni di diritto intertemporale di cui all'art. 10, commi 2 e 3, legge n. 251/2005, deve trovare applicazione la più favorevole disciplina dettata dall'art. 157 cod. pen., nella vigente formulazione, di talché il termine prescrizionale massimo deve individuarsi in anni sette e mesi sei. Detto termine è venuto a maturazione il 26.10.2011 - in assenza di sospensioni intervenute nel corso del procedimento - cioè a dire successivamente rispetto alla sentenza della Corte di Appello, resa in data 25 ottobre 2011.
Trova, quindi, applicazione il principio di diritto affermato da questa Corte a Sezioni Unite, per quel che attiene alla prescrizione che verrebbe a maturare in epoca successiva alla sentenza impugnata, a mente del quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, Rv. 217266).
5.2.1 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
6. Si viene ora ad esaminare il ricorso proposto nell'interesse di F.M. .
6.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.
Deve rilevarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che l'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, delle conclusioni rassegnate dalle parti, non costituisce motivo di nullità della pronuncia (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5907 del 29/11/2011, dep. 15/02/2012, Rv. 252404). Al riguardo si è condivisibilmente chiarito che l'art. 546, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., prescrive che, nel contenuto della sentenza, siano indicate le conclusioni delle parti; ma che il terzo comma dell'art. 546, ora citato, sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo, sicché l'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, delle conclusioni delle parti, non è motivo di nullità previsto espressamente dalla legge (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19077 del 24/03/2009, dep. 07/05/2009, Rv. 243764). Conclusivamente sul punto, giova altresì considerare che la Corte regolatrice ha precisato che detta omissione non lede in alcun modo i diritti della difesa, di talché neppure può farsi rientrare tra le nullità di ordine generale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39447 del 04/10/2007, dep. 25/10/2007, Rv. 237736).
La sentenza impugnata, pertanto, pure a fronte della mancata indicazione delle conclusioni rassegnate in udienza dal Procuratore Generale, risulta immune dalle dedotte censure.
6.2 Si esamina ora il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di F.M. .
A sostegno dei propri assunti, la parte ha depositato all'odierna udienza nuova documentazione relativa all'inquadramento professionale dell'esponente. Al riguardo, deve osservarsi che si tratta di produzione inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8996 del 10/02/2011, dep. 08/03/2011, Rv. 249614) e comunque priva di ogni rilevanza, rispetto al tema di giudizio, per le ragioni che si vengono ad esporre.
6.2.1 I giudici di merito hanno riferito le seguenti circostanze di fatto, che risultano di ordine dirimente ai fini della valutazione che è stata effettuata conducente alla affermazione di responsabilità penale dell'odierno imputato: il Dott. F. , medico curante della partoriente, alle ore 5.30 del (omissis), venne telefonicamente avvertito dalla Dott.ssa S. del fatto che era emersa una situazione anomala, riguardante il battito del nascituro; il medico si portò presso la clinica ed ebbe a visitare la paziente solo verso le ore 7.30 - 8.00; F. , nel caso, non si soffermò sui dati risultanti dal tracciato, disse alla paziente di attendere ancora mezz'ora, in modo da procedere con un parto naturale; la donna venne di poi mandata in sala parto verso le ore 8.45, dopo che l'ostetrica Sc. si era resa conto della gravità del quadro clinico, quando però la situazione era ormai divenuta irreversibile.
La Corte di Appello ha rilevato che, anche ammettendo che F. non potesse effettuare in prima persona il taglio cesareo alla P. presso la clinica ..., si registrava nel caso di specie una sua colpevole omissione nella valutazione della sofferenza della donna e rispetto alla gravità della situazione emergente dai tracciati. Sul versante causale, il Collegio ha poi rilevato che la corretta lettura dei tracciati avrebbe imposto di dare immediatamente corso alla opzione per il taglio cesareo; che tale evenienza avrebbe scongiurato la morte del nascituro, come in concreto verificatasi; e che l'errore in cui incorse il F. indirizzò negativamente l'attività posta in essere dai medici che prestavano servizio presso la clinica.
6.2.2 Il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale, ora sinteticamente richiamato nelle sue linee essenziali, si colloca del tutto coerentemente nell'alveo dell'insegnamento espresso dalla Corte regolatrice rispetto alla selezione dei soggetti gravati da obblighi impeditivi.
Con riferimento alla posizione di garanzia assunta dal Dott. F. , deve osservarsi che legittimamente la Corte di Appello ha valorizzato l'accesso del predetto medico presso la clinica ... alle ore 7.30 del (omissis), la presa di contatto tra il sanitario e la paziente e la sottoposizione della P. a visita clinica. Si tratta di evenienze, invero, che collocano, in via di fatto e pur prescindendo dal rapporto privatistico corrente tra il ginecologo F. e la gestante P. , l'odierno ricorrente all'interno della relazione terapeutica riguardante la paziente P.C. , che pure si trovava ricoverata presso la struttura sanitaria ..., e che valgono a qualificare - a sua volta - il Dott. F. quale garante, rispetto alla integrità della donna partoriente e del nascituro. Conseguentemente, la sottovalutazione dei dati emergenti dal quadro clinico della paziente di cui il Dott. F. aveva preso diretta cognizione, come si è visto, assume immediata rilevanza rispetto all'inosservanza degli obblighi impeditivi che gravano sul garante. Sul punto, preme rilevare che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che la posizione di garanzia può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico ma anche di natura privatistica, anche non scritta e addirittura trarre origine da una situazione di fatto, cioè da un atto di volontaria determinazione, che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere giuridico, o di fatto, che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire l'evento. Con riferimento all'attività medico chirurgica, si è in particolare precisato che la posizione di garanzia è riferibile, sotto il profilo funzionale, ad entrambe le categorie in cui tradizionalmente si inquadrano gli obblighi in questione: la posizione di garanzia c.d. di protezione, che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne l'integrità; e la posizione c.d. di controllo, che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25310 del 07/04/2004, dep. 07/06/2004, Rv. 228954).
La valutazione effettuata dalla Corte territoriale, che ha individuato il Dott. F. - ginecologo di fiducia della partoriente P. , il quale ebbe a visitare la donna verso le ore 7.30 del (OMISSIS) presso la clinica ove la donna si trovava ricoverata, rassicurando la gestante sulla possibilità di effettuare ancora un parto naturale - come uno dei soggetti gravati dagli obblighi impeditivi di cui all'art. 40, cpv. cod. pen., in riferimento all'art. 589 cod. pen., risulta perciò immune dalle dedotte censure.
6.2.3 Tanto chiarito, deve considerarsi che la Corte territoriale, in riferimento alla utilità della condotta alternativa lecita, al fine di scongiurare il verificarsi dell'exitus, ha sviluppato un percorso argomentativo, nel confermare la valutazione effettuata dal primo giudice, che risulta del pari pienamente coerente, rispetto all'orientamento espresso in tema di causalità omissiva da questa Corte regolatrice.
Come noto, i giudici di merito devono ispirarsi a criteri di probabilità logica, per potere riferire, in termini di certezza processuale, l'evento come in concreto verificatosi, alle scelte terapeutiche effettuate dai sanitari che hanno in cura il paziente (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 30328, in data 11.9.2002, Rv. 222138).
Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza ora richiamata, hanno fugato le incertezze in ordine alla utilizzabilità di generalizzazioni probabilistiche nell'ambito del ragionamento causale. La Corte regolatrice ha considerato utopistico un modello di indagine fondato solo su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, cioè affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi di copertura universali, che esprimono una relazione eziologia tra una categoria di condizioni ed una categoria di eventi. Ed invero, nell'ambito dei ragionamenti esplicativi, si formulano giudizi sulla base di generalizzazioni causali congiunte con l'analisi di contingenze fattuali. In tale prospettiva, il coefficiente probabilistico della generalizzazione scientifica non è solitamente molto importante. Ciò che è invece importante è che la generalizzazione esprima effettivamente una dimostrata, certa relazione causale tra una categoria di condizioni ed una categoria di eventi. Nella verifica dell'imputazione causale dell'evento occorre, cioè, dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l'agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. Detta valutazione risulta di maggiore complessità in riferimento alle fattispecie omissive ovvero ogni qual volta la condotta, anche se attiva, risulti qualificata dalla rilevanza causale di condizioni negative dell'evento, in rapporto al contenuto omissivo della colpa. In tali fattispecie, qualificate dalla presenza di condizioni negative dell'evento, si rende indispensabile la costruzione di decorsi causali ipotetici: il giudice, procedendo alla ricostruzione controfattuale del nesso causale, si interroga in ordine all'evitabilità dell'evento, per effetto delle condotte doverose mancate che, naturalisticamente, costituiscono un 'nulla'. Ebbene, in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il carattere condizionalistico della causalità omissiva, indicando il seguente itinerario argomentativo: il giudizio di certezza sul ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda, anche, sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili; e culmina nel giudizio di elevata 'probabilità logica'. Con specifico riferimento all'accertamento del nesso di derivazione causale, la Suprema Corte ha evidenziato che 'le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto quando l'apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di elevata probabilità logica' (Cass. Sez. IV sentenza n. 43786 del 17.9.2010, dep. 13.12.2010, Rv. 248943). Ai fini dell'imputazione causale dell'evento, pertanto, il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità della fattispecie concreta, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto dall'ordinamento.
Orbene, nel caso di specie, il ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte di Appello risulta aderente alle evidenziate coordinate interpretative. La Corte territoriale ha ricondotto la morte del feto al ritardo con il quale venne effettuato il parto cesareo, rifacendosi alle valutazioni espresse dai consulenti del pubblico ministero, che si sono sopra richiamate analizzando la posizione della imputata S. . Il Collegio ha osservato che al predetto fatale ritardo ha dato causa pure il Dott. F. , omettendo di apprezzare la gravità del quadro clinico in cui versava la P. , all'esito della visita effettuata verso le ore 7.30 del (omissis) ; ed omettendo di indicare ai medici della clinica l'urgenza con la quale il parto cesareo doveva essere praticato. E deve osservarsi che la Corte distrettuale ha sviluppato il ragionamento controfattuale proprio sulla base delle specifiche contingenze fattuali emergenti dal caso concreto. Il Collegio, infatti, ha rilevato, richiamando le leggi statistiche o scientifiche e le massime di esperienza che si attagliano al caso di specie, che se si fosse prestata maggiore attenzione alla sofferenza della partoriente, se i tracciati fossero stati ben interpretati, sarebbe stato possibile intervenire in tempo utile ed evitare la morte del feto, tenuto pure conto del fatto che la P. era una donna giovane ed in buone condizioni di salute generale.
6.3 Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Deve osservarsi che in tema di delitti contro la persona, la Suprema Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo, oggi in addebito, discende dall'inizio del travaglio e, segnatamente, dall'autonomia del feto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 44155 del 21/10/2008, dep. 26/11/2008, Rv. 241689).
Nel caso di specie, del tutto coerentemente rispetto al richiamato insegnamento, la Corte di Appello ha osservato che la morte del feto era sopraggiunta a travaglio iniziato e dopo che la P. , nella notte, aveva espulso quasi tutto il liquido amniotico a causa della rottura del sacco delle acque; ed ha considerato, con valutazione immune da criticità di ordine logico, che dette circostanze conducevano ad apprezzare l'autonoma del feto, benché il nascituro si trovasse ancora nell'utero, al momento del decesso.
6.4 A questo punto della trattazione, deve rilevarsi che le conformi valutazioni espresse dai giudici di primo e secondo grado conducono ad escludere la ricorrenza dei presupposti per una pronuncia liberatoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Atteso che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, si deve allora procedere all'annullamento della sentenza impugnata, con esclusivo riferimento alla posizione di F.M. , essendo il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione. Ciò in quanto sussistono le condizioni individuate dal diritto vivente per dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., nella specie la prescrizione del reato, maturata successivamente rispetto alla sentenza impugnata, come sopra si è chiarito.
Il quarto motivo di ricorso resta assorbito.
6.5 Ci si sofferma ora sul quinto motivo di ricorso.
Giova evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che del tutto legittimamente il giudice del merito può fare riferimento a criteri equitativi nella quantificazione del danno ove nella fattispecie risarcitoria non siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43053 del 30/09/2010, dep. 03/12/2010, Rv. 249140). E si è pure chiarito che, in relazione al danno non patrimoniale, la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e che non è sindacabile in sede di legittimità, qualora contenga l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9182 del 31/01/2007, dep. 02/03/2007, Rv. 236262).
Orbene, nel caso di specie i giudici di merito, ritenuta la responsabilità di entrambi gli imputati in pari grado a fini civilistici, hanno rimesso al giudice civile la quantificazione del danno subito dalle parti civili; la Corte di Appello, nel confermare la provvisionale di Euro 100.000,00, ha poi evidenziato che la stessa risultava conforme alla gravità del fatto ed al gravissimo danno subito dalle parti offese, derivante dalla morte del loro bambino. Trattasi di un percorso argomentativo non sindacabile in sede di legittimità, giacché implica valutazioni di ordine equitativo, legittimamente effettuate in riferimento ad una fattispecie risarcitoria che presenta significative componenti non suscettibili di precisa determinazione patrimoniale, involgenti il profilo della sofferenza inflitta alle vittime del reato.
6.5.1 Le valutazioni sopra svolte analizzando il ricorso proposto nell'interesse della imputata S. , in una con le considerazioni sin qui svolte rispetto alla posizione del F. , impongono il rigetto di entrambi i ricorsi quanto alle statuizioni civili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalle parti civili, liquidate come a disposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di F.M. perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di S.R.C. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi quanto alle statuizioni civili e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
19-03-2013 14:55
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