DANNI: Valutazione e liquidazione con criteri equitativi
Cassazione civile sez. III 19/11/2013 Numero 25912
La facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non dimostri altresì che questa fosse suscettibile di valutazione economica; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettive, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
24-11-2013 13:32
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