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Sentenza

Cyberbullismo e diritto di querela. La volontà del genitore di sporgere querela prevale su quella del minore.
Cyberbullismo e diritto di querela. La volontà del genitore di sporgere querela prevale su quella del minore.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 febbraio – 28 maggio 2013, n. 13010
Presidente Zecca – Relatore Bruno

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello-sezione minorenni di Bologna confermava la sentenza della 05/10/2011 con la quale il Tribunale per i minorenni di quella stessa città aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di S..L. per concessione del perdono giudiziale, in ordine al reato di cui all'art. 595 cod. pen. (perché offendeva l'onore ed il decoro di S.A. , inserendo nel blog a lei registrato ... accessibile a chiunque, fotografie ritraendosi la S. all'interno della classe e mostranti il volto di questa inserita in un corpo di scimmia o piegata in avanti mentre l'indagata l'afferrava da dietro simulando un rapporto sessuale ed accompagnando le suddette foto con commenti denigratori (A. e il passatempo della nostra classe, la nostra valvola di sfogo, un essere venuto in terra per essere abusato, eccetera...), nonché intrattenendo sul suddetto blog conversazioni in chat con altri soggetti con i quali, commentando le fotografie, denigrava ulteriormente la persona della S. .
2. Avverso la anzidetta pronuncia il difensore dell'imputato, avv. Sergio Pellizzola, ha proposto ricorso per cassazione affidato le ragioni di censura indicate in parte motiva.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente eccepisce nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 120, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta, in proposito, che il giudice di appello aveva disatteso l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale ritenendo valida la querela proposta dai genitori della persona offesa, minore ultraquattordicenne, ancorché la stessa non fosse mai venuta a conoscenza del fatto ritenuto lesivo nei suoi confronti. A dire di parte ricorrente, la menzionata disposizione processuale presuppone che la persona offesa abbia comunque contezza del fatto, pur se la querela può essere ritualmente proposta dai suoi genitori anche in mancanza di volontà da parte sua e persino in caso di volontà contraria.
Il secondo motivo eccepisce nullità della sentenza impugnata ai sensi dello stesso articolo 606 lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta facoltà dei genitori esercenti la potestà di presentare querela in sostituzione del figlio ultra quattordicenne anche in caso di volontà contraria di quest'ultimo nell'ipotesi, come nella fattispecie, che lo stesso non fosse a conoscenza del fatto-reato commesso in suo danno.
Il terzo motivo eccepisce nullità della sentenza impugnata per identico vizio di legittimità, con riferimento al fatto che, indipendentemente dalle modalità di accesso al sito (rectius "nasty" del sito indicato) sia stato ritenuto che quanto pubblicato fosse avvenuto comunque nei confronti di, più persone, integrando così il reato di diffamazione. Lamenta al riguardo che il giudice a quo non aveva affatto esaminato le deduzioni difensive contenute nei motivi di appello.
Il quarto motivo eccepisce nullità per identico vizio motivazionale con riguardo al profilo di palese illogicità della motivazione.
Il quinto motivo eccepisce nullità per vizio motivazionale con riferimento a quanto dedotto nel terzo motivo dell'atto di appello avente ad oggetto l'omessa valutazione della relazione dell'Usi di Ferrara in ordine alla situazione psicologica dell'appellante all'epoca della commissione di fatti.
2. La prima ragione di doglianza ripropone l'eccezione sollevata in sede di gravame in ordine all'asserita necessità della conoscenza del fatto-reato da parte del minore-persona offesa in caso di esercizio del diritto di querela, in sua vece, da parte del genitore. L'eccezione è infondata, come già ritenuto dal giudice di appello, anche se sulla base di motivazione sbrigativa ed inappropriata. Prendendo - in primo luogo - le mosse dal dato normativo (di cui all'art. 120, comma 3, cod. pen.) va focalizzata, ai fini della decisione della quaestio iuris così posta, la parte del dettato precettivo che, dopo il riconoscimento del diritto di querela in capo al minore ultraquattordicenne (inibito, invece al minore infraquattordicenne, con contestuale sua attribuzione al genitore, nell'ambito dell'ordinario potere di rappresentanza a quest'ultimo attribuito ex lege), dispone che, in sua vece, lo stesso diritto possa essere esercitato dal genitore, soggiungendo che ciò può aver luogo nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita del minore...... Di talché, in caso di minore-persona offesa che abbia compiuto gli anni quattordici, il legislatore ha previsto una doppia legittimazione, in capo allo stesso minorenne ed all'esercente della potestà genitoriale. Il conferimento della doppia titolarità del diritto di querela comportava, nondimeno, la necessità di superare possibili situazioni conflittuali nascenti da eventuale volontà contraria di uno dei due soggetti abilitati.
In ipotesi di dissenso del genitore, la norma nulla dice, lasciando, implicitamente, ritenere che, in tal caso, debba prevalere la volontà del minore, siccome portatore dell'interesse giuridico direttamente leso dal fatto illecito da altri commesso nei suoi confronti, anche in ragione del fine di politica criminale di favorire quanto più possibile il perseguimento di azioni delittuose.
Viceversa, nell'ipotesi in cui la volontà contraria, tacita od espressa, sia, invece, manifestata dallo stesso minore, il legislatore mantiene la legittimazione in capo al suo genitore. Tale potere surrogatorio trova agevole spiegazione nella ridotta capacità di determinazione e di agire del minore ultraquattordicenne e nella conseguente semipiena capacità, da parte sua, di apprezzare le conseguenze lesive di un fatto-reato nella sfera giuridica dei suoi interessi, in tutti i possibili riflessi patrimoniali o morali.
3. Il perspicuo disposto normativo, in uno alla menzionata ratio legis, induce a ritenere - in termini di valida inferenza logica - che il mantenimento della legittimazione all'esercizio del diritto di querela in capo al genitore del minorenne dissenziente costituisca fattispecie giuridica che ricomprenda necessariamente - come il più comprende il meno - anche l'ipotesi in cui il minore non sia venuto a conoscenza (magari per responsabile scelta del di lui genitore o comunque delle persone a lui vicine, come pare essersi verificato nel caso di specie) della condotta delittuosa in suo danno. Insomma, in caso di dissenso del minore, la sua volontà è tamquam non esset e, se posta nel nulla dal legislatore, deve allora ritenersi, a fortiori, affatto irrilevante che egli sappia o meno dell'azione delittuosa in suo danno.
La diversa chiave interpretativa offerta dal difensore, che muove dal rilievo secondo cui intanto una volontà contraria, espressa o tacita che sia, può essere esternata dal minore, in quanto egli sappia della detta azione delittuosa, è solo suggestiva, anche se non priva di coerenza logica. L'opzione ermeneutica non è, infatti, aderente alla menzionata ratio legis. In base ad essa è possibile, infatti, individuare, nell'arco di tempo della minore età, due distinte fasce temporali, ai fini della titolarità del diritto di querela: sino agli anni quattordici, il minore è privo di siffatto diritto, donde l'assoluta irrilevanza della sua volontà; oltre gli anni quattordici, il diritto gli è riconosciuto, ma convive con autonomo diritto in capo all'esercente la potestà genitoriale ed è destinato a cedere nei confronti di quest'ultimo ove la facoltà che lo sostanzia intendesse esplicarsi negativamente, ossia nella rinuncia ad avvalersene. In riferimento ad entrambe le fasce temporali non ha rilievo giuridico alcuno che il minore sia o meno a conoscenza del fatto illecito in suo danno, giacché in nessun caso la sua contraria volontà potrebbe prevalere sulla volontà del genitore orientata all'esercizio del diritto di querela. Tanto, in ragione, ancora una volta, del favor querelae che il legislatore penale ha mostrato in più occasioni e che la lezione giurisprudenziale ha fatto proprio n diverse circostanze, come nella lettura volta a privilegiare la volontà querelatoria in qualsiasi forma espressa, al di là dell'uso di formule sacramentali (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Rv. 251439).
4. È infondato anche il rilievo difensivo riguardante la pretesa mancanza, nella fattispecie, dei presupposti della comunicazione con più persone. Al riguardo, la risposta motiva del giudice di appello è stavolta pertinente ed appropriata nel riferimento alle modalità di accesso al sito (rectius al profilo "nasty" del sito indicato) sulla base delle quali, con insindacabile apprezzamento di merito, è stato ritenuto che quanto pubblicato, costituente deprecabile esempio di cyberbullismo, fosse venuto a conoscenza di una pluralità di persone.
5. È, invece, fondato il terzo motivo, con il quale parte ricorrente si duole che il giudice di appello non abbia tenuto conto della relazione dell'USL di ... riguardante la particolare situazione psicologica nella quale versava l'imputata all'epoca dei fatti, la cui considerazione avrebbe potuto determinare una più favorevole pronunzia di proscioglimento nel merito o d'improcedibilità. Ed infatti, nonostante la questione avesse costituito oggetto di espresso motivo di appello, la Corte ha omesso qualsiasi considerazione al riguardo.
La carenza motivazionale inficia, in parte qua, la struttura argomentativa della sentenza impugnata, che va, dunque, annullata per nuovo esame sul punto.
Stante la minore età delle persone coinvolte nel presente giudizio va disposto l'oscuramento dei dati sensibili, a norma di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna - sezione minorenni, per nuovo esame.
Avv. Antonino Sugamele

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