Cose in custodia. Cade dalle scale è responsabile il custode? Prevedibilità della situazione di pericolo e la superabilità attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato. Il comportamento imprudente del soggetto leso può interrompere il nesso eziologico.
Cassazione civile sez. III
Data: 14 febbraio 2013
Numero: n. 3662
La responsabilità da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, nel senso che presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa, dunque, viene a configurarsi in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, con ciò evidenziandosi, però, che la natura della cosa e le modalità che ne connotano in concreto e normalmente la fruizione sono da tener presenti nell'eziologia dell'evento come scaturente dalla quella "determinata" cosa. Al fine di verificare il nesso causale si deve avere riguardo alla prevedibilità della situazione di pericolo e la superabilità attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato. Il comportamento imprudente del soggetto leso può interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno fino a escludere la responsabilità del custode. (nella specie, relativa alla caduta da una scalinata, la Corte ha escluso la responsabilità del custode).
19-02-2013 14:59
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