Corruzione internazionale. Acquisto elicotteri della Augusta Westland spa. Promessa di somme di danaro per intervenire sul bando di gara del Ministero della difesa indiano per l'acquisto di elicotteri per il trasporto di alte personalità governative.
Cassazione penale sez. VI
Data:
14/06/2013 ( ud. 14/06/2013 , dep.19/06/2013 )
Numero:
26717
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO' Antonio - Presidente -
Dott. IPPOLITO Frances - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere -
Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.B., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 05/03/2013 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo
l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Milano, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 11/02/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio aveva disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di S. B. in relazione al delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 319 e 321 c.p. e art. 322 bis c.p., comma 2, n. 2, per avere, quale amministratore delegato, dal 23/12/2004 al 13/06/2011 della Augusta Westland s.p.a. e come amministratore delegato, dal maggio 2011 del gruppo Augustawestiand Holding N.V., con sede in (OMISSIS), concorso con altri - tra i quali O. G., amministratore delegato e presidente di Finmeccanica, in precedenza amministratore delegato della anzidette società, e H.G.R., amministratore e socio di Gadit SA di Lugano e della Gordian Service s.a r.l. con sede in (OMISSIS) - nella consumazione di una corruzione internazionale per atti contrari ai doveri d'ufficio, in particolare per avere (in parte in Cascina Costa di Samarate, Varese) promesso ed effettivamente corrisposto, per il tramite dei fratelli T.J., T.D. e T.S., somme di denaro non esattamente quantificate nella complessiva entità, al maresciallo Ty.Sa., Capo di Stato Maggiore della Indian Air Force dal 2004 al 2007, pubblico ufficiale o comunque persona che esercitava funzioni ed attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale nell'ambito dello Stato indiani, per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio consistente nell'intervenire sul bando di gara del Ministero della difesa indiano per l'acquisto di elicotteri per il trasporto di alte personalità governative, in particolare sostituendo la "quota operativa di volo" in maniera tale da consentire alla Augusta Westland di partecipare alla gara, e nel prevedere una prova comparativa di volo con motore in avaria, in maniera tale da avvantaggiare gli elicotteri Augusta, gli unici dotati di tre motori, riuscendo in tal modo a far sì che la Augustawestiand si aggiudicasse il contratto di appalto per la fornitura di 12 elicotteri AW 101WIP al prezzo stabilito di 556 milioni di Euro; nonchè in relazione al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 per avere, nelle qualità innanzi precisate, indicato nelle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette nel periodo 2007-2011 elementi passivi fittizi relativi a fatture per operazioni inesistenti emessa da IDS India e IDS Tunisia.
Rilevava il Tribunale come le emergenze procedimentali - concretizzatesi nelle dichiarazioni auto ed etera accusatorie rese dal già citato H., dalle deposizioni provenienti da varie persone informate dei fatti, dalla documentazione acquisita in Italia e all'estero, dai risultati di una consulenza tecnica disposta dal P.M. e di ulteriori verifiche compiute dalla polizia giudiziaria, nonchè dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali - avessero dimostrato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dello S. in ordine ad entrambi i delitti addebitatigli, avendo provato che l'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di quegli elicotteri fosse stata conseguita mediante la consumazione della indicata fattispecie di corruzione internazionale, attuata dallo S. e dall' O., avvalendosi dell'attività di intermediazione dell'Haschke e del socio di questi, G.C., oltre che di M.C., titolare di società estere e consulente di Augusta Westland in India, i quali erano riusciti ad acquisire i favori del menzionato Capo di Stato Maggiore dell'aviazione militare indiana, tramite i tre cugini dello stesso, i quali erano stati "ripagati" con cospicue somme di denaro accreditate su conti correnti di banche delle Isole Mauritius, denaro erogato dalla Augusta Westland mediante la stipula e la esecuzione di vari fittizi contratti di ingegneria o di consulenza sottoscritti con le società facenti capo all' H., al G., al M. e ad altri soggetti.
Aggiungeva il Tribunale come le medesime emergenze avessero dimostrato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c), essendo stato comprovato che lo S. e l' O. avevano posto in essere attività finalizzare a condizionare l'acquisizione e la genuinità delle prove e che gli stessi, in ragione del ruolo svolto nella vicenda oggetto di indagine e delle circostanze delle condotte realizzate, nonostante la formale dismissione delle loro cariche all'interno delle società sopra elencate, si trovassero in una situazione soggettiva idonea ad integrare un concreto pericolo di recidiva.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso lo S., con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Massimo Bassi, il quale, articolandolo in quattro distinti punti, ha dedotto il vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e travisamento delle prove, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura coercitiva:
2.1. senza tenere conto che le carte del procedimento non avessero consentito di ritenere acquisiti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza di una promessa o dazione ad un pubblico ufficiale straniero, nè alla sussistenza di atti contrari al doveri di ufficio: avendo, in specie, le indagini escluso alcuna relazione diretta ovvero dazioni di denaro dall' H. al maresciallo indiano T., e, comunque, contraddetto il chiamante in correità H., autore di dichiarazioni solo de relato, quanto al compimento, da parte del pubblico ufficiale straniero, di atti contrari ai doveri dell'ufficio in relazione alla formazione del bando di gara per la fornitura di elicotteri al governo indiano (gara i cui atti non erano stati neppure acquisiti, non avendo il P.M. neppure acquisito i testi delle leggi indiane che disciplinano la materia, ed avendo il Tribunale disatteso il contenuto di un documento prodotto dalla difesa solo perchè redatto in lingua inglese);
2.2. e valorizzando una serie di circostanze fattuali eterogenee e di equivoco significato, omettendo, però, di considerare altri elementi di prova (quali il fatto che le asserite iniziative inquinanti fossero state assunte solo dal coindagato O. ed il fatto che lo S. avesse rinunciato, dopo l'esecuzione della misura cautelare, alla sua carica di amministratore della Holding Augustawestland NV) idonei ad escludere la esistenza delle due esigenze di cautela concernenti il pericolo di inquinamento delle prove ed il pericolo di reiterazione.
3. Il ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato all'impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del prevenuto al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed a quello di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013
15-07-2013 14:58
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