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Sentenza

Controversia agraria. Ricorrenti residenti a Londra rilasciano procura speciale presso notaio inglese a due avvocati italiani. Carenza di procura. Il giudice ha il dovere di assegnare termine per la regolarizzazione.
Controversia agraria. Ricorrenti residenti a Londra rilasciano procura speciale presso notaio inglese a due avvocati italiani. Carenza di procura. Il giudice ha il dovere di assegnare termine per la regolarizzazione.
Cassazione civile  sez. VI   
Data:
    05/03/2013 ( ud. 12/12/2012 , dep.05/03/2013 ) 
Numero:
    5356

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE SESTA CIVILE                         
                               SOTTOSEZIONE 2                            
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. GOLDONI     Umberto                         -  Presidente   -  
    Dott. PETITTI     Stefano                    -  rel. Consigliere  -  
    Dott. D'ASCOLA    Pasquale                        -  Consigliere  -  
    Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria                   -  Consigliere  -  
    Dott. GIUSTI      Alberto                         -  Consigliere  -  
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
                       H.D.L. ((OMISSIS)) e              H.J. 
        B. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma,  Via 
    Tibullo  n.  10,  presso lo studio dell'Avvocato  Alessandro  Ubaldi, 
    rappresentati  e  difesi dagli Avvocati SPARAGNA Francesco  e  Andrea 
    Sparagna per procura speciale in atti; 
                                                           - ricorrenti - 
                                   contro 
    MINISTERO  DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona  del  Ministro 
    pro    tempore,   e   MINISTERO   DELL'ECONOMIA   E   DELLE   FINANZE 
    ((OMISSIS)),  in  persona  del  Ministro  pro  tempore,  entrambi 
    rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i 
    cui  uffici  in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati  per 
    legge; 
                            - controricorrenti e ricorrenti incidentali - 
    avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia n. 1016 del 2011, 
    depositato in data 17 novembre 2011. 
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  12 
    dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti; 
    sentito l'Avvocato Francesco Sparagna; 
    sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
    VELARDI Maurizio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso depositato il 7 settembre 2010 presso la Corte d'appello di Perugia, H.D.L. e H.J.B., in proprio e quali eredi di G.P. e T.C.S. hanno proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata di una controversia agraria svoltasi dinnanzi al Tribunale di Latina e alla Corte d'appello di Roma.

    L'adita Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In particolare, la Corte ha rilevato che i ricorrenti, entrambi residenti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, con atto redatto il 1 agosto 2003 da un notaio pubblico in Londra, avevano conferito procura speciale ai propri difensori Avvocati Francesco Sparagna e Andrea Sparagna per essere rappresentati e assistiti "in ogni causa attiva o passiva, civile o penale, promossa o da promuovere anti il Giudice di pace, Tribunali ordinari e le Corti d'appello della Repubblica italiana con espressa facoltà di transigere e conciliare, sino alla finale esecuzione delle cause stesse". Ha quindi rilevato che, per poter proporre domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, è necessaria, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, la sottoscrizione da parte di un difensore munito di procura speciale.

    Sicchè ha ritenuto carente il requisito della procura speciale, tale non potendosi qualificare la richiamata procura rilasciata a Londra per atto del notaio pubblico prima richiamato.

    Per la cassazione di questo decreto H.D.L. e H.J.B., in proprio e quali eredi di G. P. e T.C.S. hanno proposto ricorso sulla base di un motivo, illustrato da memoria; hanno resistito, con controricorso, le intimate Amministrazioni, le quali hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato, volto a far dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze.
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con l'unico motivo del ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che, pur essendo il ricorso introduttivo stato depositato dopo l'entrata in vigore delle modificazioni apportate all'art. 182 cod. proc. civ., la Corte d'appello di Perugia non abbia disposto la sanatoria del rilevato difetto di procura, così come invece doveroso, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 9217 del 2010.

    Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, il Ministero dell'economia e delle finanze eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.

    Il ricorso principale è fondato.

    Indubitabile la carenza, nel caso del ricorso introdotto dinnanzi alla Corte d'appello di Perugia della procura speciale richiesta dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2 (nel testo, ratione temporis applicabile, anteriore alle modificazioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), trova tuttavia applicazione nel presente giudizio, in quanto introdotto con ricorso depositato il 7 settembre 2010, l'art. 182 cod. proc. civ., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, a norma del quale "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".

    Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che "l'art. 182 cod. proc. civ., comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali" (Cass., S.U., n. 9217 del 2010).

    La Corte d'appello ha quindi errato nel dichiarare la inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura senza provvedere, come imposto dal citato art. 182 cod. proc. civ., comma 2, ad assegnare alla parte un termine per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

    Il ricorso principale è quindi fondato e va accolto.

    Si deve allora procedere ad esaminare il ricorso incidentale condizionato proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze volto a censurare il decreto impugnato per non avere statuito sul difetto di legittimazione passiva.

    Il ricorso incidentale è fondato, atteso che la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2, nel testo modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224, stabilisce che "il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze".

    Nel caso di specie, trattandosi di domanda di equa riparazione relativa a giudizio presupposto svoltosi dinnanzi al giudice ordinario, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva al Ministro della giustizia.

    In conclusione, in accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione. Non si ravvisano, infatti, le condizioni per poter procedere alla decisione della causa nel merito, come richiesto dai ricorrenti.

    Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato; dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2012.

    Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013
Avv. Antonino Sugamele

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