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Sentenza

Consigliere Regionale agli arresti domiciliari. Chiede il rimborso tramite fatture risultanti emesse da società inattive e/o per operazioni inesistenti. E' truffa.
Consigliere Regionale agli arresti domiciliari. Chiede il rimborso tramite fatture risultanti emesse da società inattive e/o per operazioni inesistenti. E' truffa.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 – 24 maggio 2013, n. 22428
Presidente Carmenini – Relatore Gallo

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 4/1/2013, il Tribunale di Napoli, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di I.M. , indagato per truffa aggravata continuata, avverso l'ordinanza del Gip di Napoli, emessa in data 17/12/2012, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato sulle indagini della Polizia giudiziaria dalle quali emergeva che le fatture per le quali il Consigliere regionale I. aveva ottenuto il rimborso dal "fondo comunicazione Gruppi Regionali" risultavano emesse da società inattive e/o per operazioni inesistenti. Escludeva che i fatti contestati potessero rientrare nell'orbita del reato di cui all'art. 316 ter cod. pen., confermando l'ipotesi di reato di truffa aggravata contestata al prevenuto.
3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, escludeva che ricorressero le condizioni per la sospensione condizionale della pena da infliggere e reputava adeguata la misura cautelare applicata al prevenuto.
4. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con il quali deduce:
4.1 Violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto che, inquadrato nell'ipotesi di reato ex art. 316 ter cod. pen. non consente l'emissione della misura cautelare;
4.2 Violazione di legge per errata determinazione della competenza territoriale, spettante al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, luogo dove sono stati effettuati i pagamenti mediante bonifico bancario;
4.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Al riguardo contesta la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, assumendo che lo I. , attesa la tipicità dell'indagine e la sua posizione non potrebbe in alcun modo reiterare condotte analoghe a quelle per cui è processo. Quanto al pericolo di inquinamento delle fonti di prova, eccepisce che gli episodi citati dal Tribunale sono suggestivi ma inconferenti. Con riferimento alle dichiarazioni del V. , che aveva riferito di essere stato avvicinato al fine di ritrattare le dichiarazioni rese nei confronti di I. , tali dichiarazioni dovevano considerarsi inutilizzabili ed il relativo fatto non poteva essere ascritto al ricorrente che si trovava agli arresti domiciliari con divieto di comunicazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica della condotta, questa Sezione, con la sentenza n. 46064 del 19/10/2012 ha messo ulteriormente a fuoco i principi di diritto relativi alla differenziazione fra la condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico, prevista e punita dall'art. 316 ter, e quella di truffa aggravata ai danni prevista e punita dall'art. 640, secondo comma cod. pen., osservando testualmente: 3. “La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla tematica dei rapporti tra le fattispecie rispettivamente previste dagli artt. 640 bis e 316 ter c.p., nella ordinanza n. 95 del 2004 - dopo aver rammentato la coincidenza della questione con quella in passato sollevata per la previsione punitiva di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2 - ha rilevato che il carattere sussidiario e residuale dell'art. 316 ter c.p., rispetto all'art. 640 bis c.p., - a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda - costituisce dato normativo assolutamente inequivoco. Ha in tal modo escluso la automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell'art. 316 ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con quelle di cui all'art. 640 c.p., cioè con gli artifici e raggiri. Ha tuttavia espressamente riservato all'ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall'art. 316 ter c.p., integri anche la figura descritta dall'art. 640 bis c.p., facendo applicazione in tal caso solo di quest'ultima previsione punitiva. E ciò perché la stessa Corte ha ritenuto evidente, anche in ragione delle preoccupazioni espresse dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari, che l'art. 316 ter c.p. sia volto ad assicurare agli interessi da esso considerati una tutela aggiuntiva e complementare rispetto a quella già offerta dall'art. 640 bis c.p., coprendo, in specie, gli eventuali margini di scostamento, - per difetto - dal paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode in materia di spese. Ciò sta dunque a significare che nella valutazione della fattispecie concreta è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l'artificio di cui all'art. 640 c.p. e se da esso sia poi derivata l'induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione. La condotta descritta dal richiamato art. 316 ter c.p. si distingue, dunque, dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore.
4. La sussistenza, dunque, della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall'altro, non possono che formare oggetto di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto: in terminis SS.UU. le quali con la sentenza n. 16568/2007 riv. 235962, hanno proprio affermato che (....) l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale”.
5. Tanto premesso in punto di diritto, occorre accertare, in punto di fatto, se la condotta ascritta allo I. integri quegli artifici e raggiri, con conseguente induzione in errore dell'Ente pubblico che sostanziano il reato di truffa, ovvero si sia limitata a percepire le erogazioni, sulla base di un mero mendacio, senza indurre in errore l'Ente.
6. Orbene ritiene il Collegio che correttamente, nel caso di specie il Tribunale abbia inquadrato la condotta dello I. nell'ambito del reato di truffa, osservando che “la falsa rappresentazione della realtà e la produzione delle fatture al fine di ottenere il rimborso di pagamenti mai effettuati ha comportato l'erroneo convincimento, e dunque l'induzione in errore, da parte dell'Ente pubblico (Consiglio regionale) che si è determinato, procurando l'ingiusto profitto a favore del soggetto agente ed il corrispondente danno per la struttura pubblica, della somma complessiva di oltre 63.000 Euro”. Alla luce di tali osservazioni, è indubbio che nel caso di specie sussistano gli estremi della condotta fraudolenta e dell'induzione in errore, che contrassegnano la condotta del reato di truffa e la differenziano rispetto a quella di cui all'art. 316 ter cod. pen..
7. Ugualmente infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto le conclusioni assunte sul punto dal Tribunale sono coerenti con gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte che radica la competenza nel luogo in cui è avvenuta la diminuzione patrimoniale (Cass. Sez. II, n.45836/2009, Ruggiero). In tale contesto è irrilevante il fatto che il denaro sia stato ricevuto dall'agente a Capua mediante bonifico bancario, poiché la disposizione patrimoniale è avvenuta a ....
8. Infine sono inammissibile censure in punto di esigenze cautelari, essendo le relative valutazioni del Tribunale del riesame fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, come tale incensurabile in questa sede.
9. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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