Condizioni del divorzio da rivedere a seguito del mutamento della condizione da precaria a disoccupata. Situazione aggravata da un incidente stradale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 21 novembre 2012 – 18 aprile 2013, n. 9508
Presidente Salmè – Relatore Campanile
Ritenuto in fatto e in diritto
Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione.
1. - ll Tribunale di Pescara, pronunciando sul ricorso proposto da D.T.C. nei confronti dell'ex coniuge M.G., tendente a una modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio del 27 marzo 2001, poneva a carico del M. un assegno pari ad € 50,00, tenendo conto dell'aggravamento delle condizioni di salute della donna.
2. - La Corte di appello dell'Aquila, con la decisione oggetto di scrutinio, pronunciando sui reclami proposti, rispettivamente in via principale, dal Marcucci e dalla D.T., elevava l'assegno divorzile ad € 200,00 mensili, osservando, per quanto qui maggiormente rileva, che - come risultava dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia tributaria - i redditi dell'uomo erano di gran lunga superiori rispetto a quelli considerati dal tribunale, mentre le condizioni della donna, anche a causa di nuove patologie, acuite dalle conseguenze di un incidente stradale, erano notevolmente peggiorate, potendo la stessa fare affidamento soltanto sula modesta rendita di un appartamento e su un assegno alimentare di 200 euro versatole dal figlio.
3 - Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il M., deducendo tre motivi, cui la D.T. resiste con controricorso.
4 - Si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, imponendosene il rigetto, in considerazione della manifesta infondatezza.
4.1 - Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 9 della 1. n. 898 del 1970, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non essersi dimostrato, da parte della D.T., il peggioramento delle proprie condizioni rispetto alla pregressa situazione economica.
4.2 - Con il secondo motivo si deduce vizio motivazionale, ai sensi dell'ari. 360, primo comma, n. c.p.c., in merito alla capacità lavorativa della D.T.
4.3 - Con il terzo motivo il M. denuncia violazione degli artt. 5 e 9 della 1. n. 898 del 1970, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la corte territoriale considerato in maniera inadeguata le condizioni patrimoniali degli ex coniugi, valutando erroneamente le dichiarazioni dei redditi acquisite e i dati trasmessi dalla Guardia di Finanza.
5 - Il primo motivo e in parte inammissibile, cd in parte infondato.
ln primo luogo si attribuisce una sorta di “neutralità” al peggioramento delle condizioni di salute della D.T., sostenendosi che comunque la stessa, anche in precedenza, non avrebbe svolto attività lavorativa. Non viene, quindi, colta la ratio decidendi della decisione impugnata, nella quale esplicitamente si afferma che l'aggravamento dello stato di salute della donna, acuito dai postumi di un recente incidente stradale, le aveva “impedito di dedicarsi ad alcun proficuo lavoro, per altro anche in precedenza svolto in modo alquanto precario”, in maniera tale da dover ritenere la sopravvenienza di giustificati motivi per la revisione delle condizioni del divorzio, “atteso che la D.T. faceva affidamento sui provenni di un impiego, che poi ha dovuto abbandonare a causa di patologie successivamente insorte ed aggravatesi a seguilo di incidente stradale”. D'altra parte, in maniera del tutto generica, e senza alcun rispetto del principio di autosufficienza, si afferma che la D.T. non avrebbe adeguatamente censurato la decisione di primo grado nel punto inerente all'irrilevanza dell'invalidità sopravvenuta.
La corte territoriale, inoltre, attribuendo rilievo alla nuova situazione, ha implicitamente valutato il tenore di vita della coppia durante il matrimonio, ed ha correttamente applicato il principio relativo all'incidenza, in materia di revisione delle condizioni della separazione o del divorzio, della riduzione della capacità lavorativa di una delle parti (Cass., 3 gennaio 2011, n. 18).
6 - Il secondo e il terzo motivo attengono alla mera riproposizione delle questioni già sottoposte alla corte territoriale e dalla stessa correttamente valutate, con congrua motivazione, anche con riferimento all'attuale squilibrio reddituale degli ex coniugi e alle rispettive condizioni economiche e personali (con l'attribuzione di un assegno di C 200,00, frutto evidente dell'esame ponderato di tutte le circostanze a tal fine rilevanti), di talché le censure si risolvono in una richiesta di riesame dei merito della vicenda, insindacabile in questa sede, in presenza, ripetesi, di una motivazione adeguata ed esente da incongruenze sul piano logico-giuridico.
Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite. Tale conclusione non viene scalfita dalla
memoria depositata dal ricorrente, in quanto la corte territoriale, valutando le condizioni stabilite nella decisione oggetto di revisione, e considerando le specifiche sopravvenienze (peggioramento delle condizioni di salate della D.T., anche a seguito di incidente stradale, tali da far venia: meno i “proventi di un impiego”... “anche in precedenza svolto in modo alquanto precario”, cui si contrappone il miglioramento delle condizioni economiche del M.), ha correttamente applicato la norma contenuta nell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, fornendo adeguata motivazione che resiste al vaglio di legittimità, ove si prescinda valutazioni di merito, insindacabili in questa sede.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 1.300,00, di cui € 1.100,00 per compensi, oltre accessori di legge.
19-04-2013 23:50
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