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Sentenza

Condannati per molestia e petulanza. Versano acqua in quantità cospicua, nonchè fogliame e rifiuti vegetali  nello spazio di ingresso del panificio della vittima, provocando disagio e lamentale anche per i clienti dell'esercizio commerciale.
Condannati per molestia e petulanza. Versano acqua in quantità cospicua, nonchè fogliame e rifiuti vegetali nello spazio di ingresso del panificio della vittima, provocando disagio e lamentale anche per i clienti dell'esercizio commerciale.
Cassazione penale  sez. I  data:14/02/2013 ( ud. 14/02/2013 , dep.14/03/2013 ) Numero:     11998

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. GIORDANO   Umberto       -  Presidente   -                     
    Dott. CAIAZZO    Luigi Pietro  -  Consigliere  -                     
    Dott. ROMBOLA'   Marcello      -  Consigliere  -                     
    Dott. BARBARISI  Maurizio      -  Consigliere  -                     
    Dott. SANTALUCIA Giuseppe -  rel. Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
          O.M. N. IL (OMISSIS); 
              T.M. N. IL (OMISSIS); 
    avverso la sentenza n. 183/2010 TRIBUNALE di ROVIGO, del 10/02/2011; 
    visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
    udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 14/02/2013 la  relazione  fatta  dal 
    Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA; 
    Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Volpe Giuseppe,  che 
    ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    Il Tribunale di Rovigo ha condannato O.M. e T.M. per il reato continuato di molestia, per petulanza, in danno di C.F., poste in essere versando dell'acqua in cospicua quantità, nonchè gettando del fogliame o rifiuti vegetali nello spazio di ingresso del panificio gestito dalla stesso, provocando disagio e lamentale anche per i clienti dell'esercizio commerciale.

    Fatti commessi in (OMISSIS).

    Il Tribunale ha fatto riferimento ai contenuti della denuncia-querela della persona offesa C.F., il quale ha riferito di esercitare le attività di panificazione e vendita al pubblico nell'immobile di proprietà di O.M.; di aver avuto dei dissapori con l' O. e la moglie, tali da pregiudicare i buoni rapporti. Costoro, in più di un'occasione, avevano posto in essere atti di disturbo e molestia alle normali attività del negozio, versando grandi quantità di acqua dal piano soprastante proprio davanti all'entrata del panificio, spesso proprio quando giungevano clienti. Di aver subito altre molestie, quali il getto di foglie, rami e altri materiali di scarto sempre dal piano superiore occupato dalla famiglia dell' O., in prossimità dell'entrata del panificio, così da diminuirne l'immagine, il decoro e l'igiene.

    Il Tribunale ha quindi indicato gli elementi di riscontro alle dichiarazioni di C. nella documentazione fotografica, nei rilievi dei Carabinieri, i quali hanno accertato la presenza innanzi all'esercizio commerciale di rifiuti umidi gettati dal poggiolo soprastante: nelle ammissioni della T., che ha dichiarato ai Carabinieri di avere gettato i rifiuti perchè in lite con la moglie del C..

    Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, per mezzo dei difensori avv.ti Bacchiega e Rando, O.M. e T.M., deducendo:

    - errata e infondata dichiarazione di colpevolezza. Il Tribunale ha affermato la colpevolezza dei ricorrenti soltanto sulla base della querela della persona offesa, che non è stata adeguatamente riscontrata.

    - Mancanza dell'elemento oggettivo. Nelle condotte dei ricorrenti non è dato riscontrare l'elemento oggettivo tipico della fattispecie.

    Non sono, infatti, rinvenibili nè la petulanza nè il biasimevole motivo. L'unico episodio che emerge dagli atti è quello relativo alle bucce di frutta presenti in prossimità del panificio, episodio che però è del tutto irrilevante dal punto di vista penalistico.

    - Mancata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 81 cpv. c.p..

    L'aggravante della continuazione non può dirsi sussistente perchè la pluralità delle azioni costituisce elemento costitutivo del reato;

    - Eventuale responsabilità soltanto di T.M..

    Dagli atti emerge l'assoluta estraneità ai fatti di O.M..

    L'unico episodio del quale si può discutere, tra l'altro penalmente irrilevante, ha visto come protagonista T.M., per pacifica ammissione della stessa.
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    I motivi sono manifestamente infondati per le ragioni di seguito esposte.

    La sentenza ha adeguatamente motivato sugli elementi probatori posti a fondamento della dichiarazione di colpevolezza; in particolare, ha spiegato le ragioni della valorizzazione probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, che hanno riferimento alla commissione di una pluralità di fatti molesti, posti in essere da entrambi gli imputato, e ha indicato gli elementi di riscontro, non ultimo l'ammissione dell'imputata T., fatta ai carabinieri, di aver gettato dei rifiuti nello spazio antistante l'ingresso del panificio gestito dalla persona offesa. Ha anche dato atto, in modo adeguato, dei tratti caratteristici della condotta petulante, evidenziandone la sussistenza nel caso in esame. Gli episodi di molestia sono stati plurimi, come riferito dalla persona offesa, sì che corretto appare il richiamo applicativo, in favore degli imputati, dell'istituto della continuazione. Il fatto, poi, che in relazione ad uno degli episodi riferiti dalla persona offesa vi sia stata l'ammissione di responsabilità dell'imputata T. non significa assenza di elementi probatori di responsabilità per l'imputato O., e ciò perchè i dati di prova sono costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa, che hanno coinvolto entrambi gli imputati.

    Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e per ciascuno dei ricorrenti a una somma, che si reputa equa nella misura di Euro 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
    PQM
    P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.

    Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013
Avv. Antonino Sugamele

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