Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Con le dita mima un colpo di pistola verso un carabiniere. Per la Cassazione non è minaccia.
Con le dita mima un colpo di pistola verso un carabiniere. Per la Cassazione non è minaccia.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 marzo – 12 aprile 2013, n. 16579
Presidente Milo – Relatore Capozzi

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 19.6.2012 la Corte di appello di Palermo, a seguito di appello dell'imputato B.G., confermava la sentenza emessa in data 25.6.2009 nei confronti di quest'ultimo dal Tribunale di Palermo con la quale era stata affermata la penale responsabilità del B. in ordine al delitto di cui all'art. 336 c.p. condannandolo a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza la difesa dell'imputato propone ricorso per cassazione deducendo con unico motivo violazione dell'art. 336 c.p., 125 e 546 c.p.p. in relazione all'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. avendo la sentenza illogicamente ricostruito l'elemento oggettivo della ipotesi contestata attribuendo al gesto dell'imputato di portare la propria mano alla tempia mimando un colpo di pistola la valenza intimidatrice nei confronti di uno dei CC procedenti, valorizzando all'uopo indebitamente i precedenti penali dell'imputato.
3. L'imputato è stato accusato - secondo l'imputazione elevata - del “delitto di cui al'art. 336 c.p. perché con minaccia rivolta al C.re G.A., consistita nel puntare l'indice della mano alla propria fronte e nel simulare il gesto di sparare un colpo di pistola, esercitava tale condotta per costringere il P.U. ad omettere un atto di ufficio/di servizio ed in particolare un atto di perquisizione all'interno dell'abitazione del B.”.
4. La Corte di Appello, nel confermare la statuizione di primo grado, ha desunto che l'imputato dopo aver richiamato l'attenzione del carabiniere “gli aveva fatto inequivoco segno di esplosione ai suoi danni di un colpo di pistola”, così concludendo per la verificazione della minaccia ai danni del predetto milite che stava eseguendo, con altri commilitoni, la perquisizione domiciliare ai danni del B..
5. Siffatta ricostruzione, a giudizio del Collegio, risulta illogica attribuendosi alla condotta gestuale autolesionistica dell'imputato (la sentenza di primo grado dice chiaramente, seguendo l'annotazione di p.g., che l'imputato “simulando il gesto di sparare con una pistola, si puntava il dito indice con il pollice sollevato alla fronte”) una portata minacciosa nei confronti dell'operante.
6. Il fatto, pertanto, così ricostruito dai giudici di merito non integra l'elemento obiettivo del delitto ipotizzato.
7. Deve, quindi, disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza