Compra una Volkswagen 15mila euro, ma i freni non funzionano. La concessionaria effettua «due controlli in garanzia» e dichiara «la insussistenza dei malfunzionamenti».L’automobilista tiene ferma la vettura e chiede «la risoluzione del contratto».
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 marzo – 24 aprile 2013, n. 10054
Presidente Oddo – Relatore Bianchini
Svolgimento del processo
H.L., con atto notificato il 14 marzo 2002, citò innanzi al Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, la srl Motorunion, concessionaria di zona per la vendita di autoveicoli Volkswagen, esponendo di aver da essa acquistato per il prezzo di Lire 28.777.000, nel marzo 2001, un autoveicolo nuovo Volkswagen Polo TDI il quale aveva presentato gravi vizi all'impianto frenante; la venditrice, dopo aver proceduto a due controlli in garanzia, aveva dichiarato la insussistenza dei malfunzionamenti; stante la incidenza dei difetti sulla fruibilità stessa dei veicolo ed il tempo trascorso, chiese la risoluzione del contratto ed il pagamento delle spese.
La convenuta resistette, opponendo che l'impianto frenante era stato completamente revisionato e che dunque il vizio lamentato non sussisteva più al momento della citazione; svolse domanda riconvenzionale per il pagamento del noleggio della c.d. vettura di cortesia per il periodo eccedente quello negozialmente previsto per temporanea sostituzione della vettura in revisione; citò in garanzia la importatrice dell'autoveicolo, la spa Autogerma, per esser dalla medesima garantita, in caso di accoglimento della domanda del L. La seconda società contrastò entrambe le domande.
Fatta eseguire una consulenza tecnica - dalla quale risultò che, a seguito dell'ultimo intervento in garanzia del luglio 2001, il vizio era stato riparato - ed escussi i testi, l'adito Tribunale respinse la domanda di risoluzione ma, ritenne contraria alla buona fede la condotta, della convenuta, dal momento che non aveva comunicato, dopo l' ultima revisione, di aver sostituito parti importanti del sistema frenante, così inducendo l'attore ad iniziare il giudizio; da ciò e dalla conseguente inattività del veicolo - rimasto fermo per tutto il tempo del procedimento di primo grado - giudicò che sarebbe derivato un deprezzamento dell'auto, che quantificò in via equitativa in euro 7.965,00, condannando la Motorunion al pagamento di tale somma, nonché alla rifusione delle spese che vennero liquidate in ulteriori 1.000,00 euro. Furono respinte la domanda riconvenzionale e quella subordinata di garanzia.
Detta pronunzia venne impugnata in via principale dalla Motorunion ed in via incidentale dal L. - che insistette nella pronunzia di risoluzione -; la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, pronunziando sentenza n. 221/2006, accolse l'appello incidentale, dichiarando risolto in contratto e condannando la Motorunion alla restituzione del prezzo, in base alla considerazione che sarebbe stato contrario alla buona fede contrattuale il tacere al L. l'effettuata riparazione – dal momento che anche nella comparsa di risposta la convenuta aveva insistito per l'inesistenza del vizio, non precisando che essa derivava dall'avvenuto intervento sostitutivo – con ciò facendo permanere nel cliente la fallace convinzione della perdurante esistenza del vizio – che rivestiva rilevanza redibitoria - così da in indurlo ad iniziate il giudizio ed a proseguire nello stesso, nonché ad astenersi dall'uso dell'auto, stante la pericolosità della guida.
La Corte del mento accolse altresì la domanda di pagamento di canoni di noleggio, pur se per un importo minore rispetto a quanto richiesto; respinse infine la riproposta richiesta di manleva nei confronti della Autogerma.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Motorunion sulla base di un unico pur se articolato motivo; ha risposto il L. con controricorso, contenente ricorso incidentale, sulla base di un motivo, attinente alla mancata regolazione delle spese del giudizio di primo grado. La Autogerma non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc in quanto diretti contro una medesima sentenza.
I –Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1490, 1492, 1512 e 1453 cod.civ. nonché la sussistenza di un vizio di motivazione - ritenuta contraddittoria o insufficiente - in ordine alla necessità che l'inadempimento presupposto della domanda di risoluzione, debba permanere sino al momento della proposizione della medesima; deduce altresì la società ricorrente che sarebbe sfuggito alla Corte dei merito che il deprezzamento della vettura comprata dal L. non poteva dirsi causato dai vizi dell'auto quanto piuttosto della convinzione della persistenza dei medesimo e che, sotto diversa ma collegata prospettiva, l'ignoranza dell'acquirente circa la sussistenza dei vizio non poteva dirsi incolpevole e, di conseguenza, l'obiettivo deprezzamento dei bene per non uso non poteva dirsi causato direttamente ed univocamente dalla già eliminata pregressa esistenza dei difetto.
I.a.- Il motivo è fondato in quanto il difetto funzionale dei sinallagma, posto a base della pronunzia di risoluzione, deve essere oggettivo e deve sussistere al momento della proposizione della domanda; la situazione di apparenza in ordine alla persistenza del difetto, originata dalla condotta contraria alla correttezza commerciale della venditrice, non poteva dunque essere posta a base di una pronunzia di risoluzione, senza oltretutto nemmeno scrudnare se la stessa potesse essere accompagnata da un atteggiamento non diligente dell'acquirente consistito nel non verificare le attuali condizioni di inutilizzabilità della vettura - che pur sempre era rimasta nella sua disponibilità - prima di iniziare il giudizio.
II - Il ricorso incidentale, relativo alla ripartizione delle spese del primo grado di giudizio, rimane -assorbito.
III - La sentenza va dunque cassata in accoglimento del motivo sopra esposto; la Corte di Appello di Trento, come giudice del rinvio, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie quello principale e dichiara assorbito quello incidentale; cassa ín relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma il 6 marzo 2013, nella camera di consiglio deh 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione.
25-04-2013 19:44
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