Cinque soci di una cooperativa edilizia chiedono l'annullamento della delibera che li aveva esclusi dalla compagine sociale. Chi è il giudice competente?
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 marzo – 9 ottobre 2013, n. 22917
Presidente Carnevale – Relatore Bisogni
Rilevato
che:
1. S..C. , G..C. , B..L.T. , S.D. e S..S. hanno convenuto in giudizio la Cooperativa edilizia Astranova chiedendo: a) la dichiarazione di nullità o inesistenza della delibera dell'assemblea dei soci del 22 luglio 1998 che aveva nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale; b) l'annullamento della delibera di esclusione adottata nei loro confronti in data 24 gennaio 2001 con conseguente reintegra nella compagine sociale. Hanno rilevato a sostegno delle predette richieste l'illegittimità della formazione del Consiglio di amministrazione, l'infondatezza della causa di esclusione consistita nel rifiuto di contribuire alle spese della Cooperativa senza un preventivo chiarimento sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla situazione patrimoniale della società e la ripetuta violazione dei loro diritti sociali.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2002, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria essendo competente in materia la Commissione di vigilanza ex art. 131 T.U. sull'edilizia economica e popolare (R.D. n. 1165/1938) e il giudice amministrativo.
3. La Corte di appello con sentenza n. 5011/2006 ha dichiarato che il giudice ordinario ha giurisdizione sulla causa instaurata dagli appellanti nei confronti della Cooperativa edilizia Astranova e avente ad oggetto un rapporto di carattere privatistico nel quale il provvedimento di esclusione dei soci deve essere valutato non alla stregua dell'esercizio di un potere pubblico ma come conseguenza dell'accertamento della violazione delle norme che regolano la società cooperativa e coinvolgono diritti soggettivi dei soci. La Corte territoriale ha quindi rimesso le parti davanti al primo giudice.
4. Ricorre per cassazione la Cooperativa edilizia As tranova affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce: a) la violazione delle norme sulla giurisdizione; b) la violazione degli artt. 1-37 c.p.c. anche in relazione alle norme dell'allegato E della legge 20 marzo 1865 n. 2248 nonché all'art. 131 T.U. approvato con R.D. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modificazioni. Violazione delle norme sul giudicato ex artt. 2909 e 324 c.p.c.. Omessa motivazione sopra un punto decisivo della controversia; c) conflitto tra due pronunce rese rispettivamente da giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi ex art. 362 c.p.c..
5. Si difendono con controricorso S..C. , C.G. , B..L.T. , D..S. e S..S. .
6. Con memoria difensiva del 25 febbraio 2013 la Cooperativa Edilizia Astranova ha rilevato la inammissibilità del controricorso notificato il 19 marzo 2011 e quindi ben oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. decorrente dal 29 marzo 2007 data di notificazione del ricorso.
Ritenuto
Che:
7. Va dichiarata l'inammissibilità del controricorso perché proposto oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c..
8. La ricorrente Cooperativa sottopone alla Corte i seguenti quesiti di diritto: a) affermi la S.C. il seguente principio: l'appello e la domanda di merito sottesa non sono ammissibili per avere gli attori-appellanti rivolto le medesime istanze a due organi di giurisdizione incompatibili (l'adizione dell'uno escludendo l'altro) contemporaneamente sostenendo la competenza (giurisdizionale) di entrambi; b) affermi la S.C. che sulla questione dedotta in causa si è affermata positivamente la giurisdizione del giudice amministrativo in forza della decisione del T.A.R. Lazio n. 7559 del 29 aprile - 2 agosto 2004 non impugnata, per effetto cioè di giudicato sulla giurisdizione; questione non presa in esame dalla corte di merito nonostante l'espressa eccezione; c) affermi la S.C., stabilito che le norme dettate dal T.U. di cui al R.D. n. 1165/1938 e versatamente l'art. 131, non risultano abrogate dall'art. 53 lett. e) e dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che la controversia avente per oggetto l'esclusione di soci di cooperativa edilizia, fruente di contributo dello Stato, come nel caso in esame, sono di cognizione della commissione di vigilanza in via amministrativa e quindi del giudice amministrativo (T.A.R. del Lazio nella specie) secondo le regole di quella giurisdizione.
9. Il ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo quesito di diritto la proposizione di ricorso al giudice amministrativo a seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario da parte del Tribunale di Roma non comporta l'inammissibilità dell'appello per le ragioni già chiarite dalla Corte di appello.
10. Va ribadita, in questa sede, con riferimento al terzo quesito, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sezioni unite n. 13687 del 14 giugno 2006, n. 10999 del 13 maggio 2009 e n. 15853 del 7 giugno 2009) secondo cui, in tema di cooperative edilizie, anche fruenti di contributi pubblici, il riparto di giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, e ciò alla luce sia del nuovo assetto normativo, di progressiva privatizzazione, che assegna alla cooperativa edilizia un ruolo diverso, di soggetto al quale sono riservati spazi agevolativi in favore dei cittadini per l'acquisto della prima casa, sia del superamento (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) del criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario basato sul principio della ripartizione della materia. Di talché, distinta la fase pubblicistica caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase; mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Deve, pertanto, riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia, attinente alle vicende del rapporto sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, tendente a far valere, attraverso la contestazione della delibera di esclusione, la titolarità del diritto soggettivo del ricorrente al mantenimento dei diritti inerenti alla qualità di socio, ivi compreso quello al godimento dell'alloggio, a nulla rilevando che sia già stato stipulato o meno il mutuo individuale.
11. La questione della eventuale formazione di un giudicato rilevante in questo giudizio andava proposta al giudice del merito fermo restando che la litispendenza, ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 cod. proc. civ., si riferisce alla proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell'ambito della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, non può valere ad introdurre deroghe ai criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, ancorché aditi con la medesima domanda (cfr. Cass. civ. n. 16834 del 30 luglio 2007).
12. Per le ragioni sin qui esposte va pertanto respinto il ricorso e dichiarato inammissibile il controricorso senza alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.
11-10-2013 06:37
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