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Sentenza

Cacciatore viene assolto per omessa adeguata custodia di un beretta cal. 20 e obla il reato di detenzione illegale dello stesso fucile. Confermata confisca.
Cacciatore viene assolto per omessa adeguata custodia di un beretta cal. 20 e obla il reato di detenzione illegale dello stesso fucile. Confermata confisca.
Cassazione penale  sez. I   
Data:     31/01/2013 ( ud. 31/01/2013 , dep.11/02/2013 ) 
Numero:     6542
                       LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. BARDOVAGNI Paolo         -  Presidente   -                     
    Dott. TARDIO     Angela   -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. BONITO     Francesco M.S -  Consigliere  -                     
    Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S.    -  Consigliere  -                     
    Dott. BONI       Monica        -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
                 G.G. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  la  sentenza  n.  2734/2011 GIUDICE UDIENZA  PRELIMINARE  di 
    ASCOLI PICENO, del 05/04/2012; 
    visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
    udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 31/01/2013 la  relazione  fatta  dal 
    Consigliere Dott. ANGELA TARDIO; 
    Udito  il  Procuratore Generale, che ha concluso per il  rigetto  del 
    ricorso. 
    udito  il  difensore  avv.  Capone Mario, in  sostituzione  dell'avv. 
    Giulianello Giancarlo, che ha insistito nel ricorso. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    1. Con sentenza del 5 aprile 2012 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto, perchè il fatto non sussiste, G.G. dal reato di omessa adeguata custodia di fucile da caccia sovrapposto marca Beretta cal. 20 legalmente denunciato, di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis, e C.A. dal reato di detenzione illegale dello stesso fucile, e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del primo in ordine al reato di cui al Reg. R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 58 per essere estinto per intervenuta oblazione.

    Con la stessa sentenza il Giudice ha ordinato la confisca del fucile e il suo conferimento alla competente Autorità militare.

    2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore, G.G., che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.

    2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 240 c.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancanza dei presupposti per disporre la confisca del fucile sequestrato.

    Secondo il ricorrente, essendo egli stato assolto con la formula "perchè il fatto non sussiste" dal reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis e prosciolto, per intervenuta oblazione, dall'ulteriore capo di imputazione, inerente l'omessa comunicazione alle autorità competenti del trasferimento dello stesso fucile, legalmente denunciato come detenuto nella propria abitazione, presso l'abitazione di C.A. per l'esecuzione di operazioni di pulizia, non poteva e non doveva essere disposta, in assenza di alcuna condanna, la confisca dell'arma in sequestro, ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, nè ai sensi della L. n. 152 del 1975, art. 6.

    Anche ritenendo, in assenza di motivazione, che il riferimento sia stato fatto all'art. 240 c.p., comma 2 e considerandosi la confisca non preclusa dalla estinzione del reato, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 58 non prevede la confisca quale effetto della sua inosservanza, nè il richiamato art. 6 trova applicazione con riferimento al trasporto di arma senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

    2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, e all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza della motivazione sulla disposta confisca, dolendosi della omessa esplicitazione delle ragioni poste a sostegno della relativa decisione.
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione.

    2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, unitamente al versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, al fine di evitare il riciclaggio delle armi sequestrate, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, e ogni altro oggetto atto a offendere, nonchè le munizioni e gli esplosivi, dalla L. n. 110 del 1975, art. 6, comma 1, che richiama il primo capoverso dell'art. 240 c.p..

    Si è, infatti, osservato che detto richiamo riguarda la sola imposizione della obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi (e oggetti a queste assimilati) e non l'intera previsione normativa contenuta nello stesso comma secondo, e che, pertanto, tutti i materiali indicati nel citato art. 6 devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla indicata norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca.

    Tale confisca è, in particolare, obbligatoria anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, e ciò anche qualora la fabbricazione, il porto e la detenzione dell'arma stessa siano consentiti mediante autorizzazione amministrativa, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito, che incide sul presupposto materiale cui è subordinata l'applicazione della predetta norma che rende obbligatoria la misura, costituito dalla avvenuta commissione di un reato concernente le armi, e nel caso di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, purchè, in quest'ultima ipotesi, essa sia legittimamente detenuta (tra le altre, Sez. 1, n. 5228 del 28/09/1999, dep. 28/10/1999, Romeo, Rv. 214433; Sez. 1, n. 34042 del 22/09/2006, dep. 11/10/2006, P.G. in proc. Bardino, Rv. 234799; Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 18/01/2007, Pisciotta, Rv. 235854;

    Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, dep. 16/10/2008, P.G. in proc. Cattane, Rv. 241310; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Guarini, Rv. 249393).

    2.1. In coerenza con tali rilievi questa Corte ha anche affermato che è, tra l'altro, obbligatoria la confisca in tema di trasferimento non denunciato di armi legittimamente detenute (Sez. 1, n. 3339 del 09/07/1992, dep. 15/10/1992, Corigliano, Rv. 192036; Sez. 1, n. 4564 del 13/10/1995, dep. 25/09/1995, Salemi, Rv. 202607; Sez. 1, n. 1743 del 18/03/1996, dep. 28/05/1996, Foti, Rv. 204679; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Guarini, Rv. 249393), e nel caso di oblazione per la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 (Sez. 1, n. 413 del 29/10/1997, dep. 14/01/1998, P.M. in proc. Caracciolo, Rv. 209434; Sez. 1, n. 5967 del 23/10/1997, dep. 24/02/1998, Porpiglia, Rv. 209788), ovvero di cui al successivo art. 20 bis (Sez. 1, n. 11128 del 12/11/1997, dep. 03/12/1997, P.M. in proc. Maesano, Rv. 209157).

    3. Di detti principi, che il Collegio condivide e riafferma, la sentenza impugnata ha fatto esatta interpretazione e applicazione nel disporre la confisca e il conferimento alla competente autorità militare del fucile in sequestro, dopo aver dichiarato estinta per oblazione la contravvenzione contestata di cui al Reg. R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 58.

    3.1. Questa Corte non ignora il diverso orientamento pure espresso in sede di legittimità (Sez. 1, 14389 del 01/04/2008, dep. 07/04/2008, Serra, Rv. 240028), alla cui stregua, in forza dell'applicabilità, disposta dalla L. n. 152 del 1975, art. 6, comma 1, a tutti i reati concernenti le armi dell'art. 240 c.p., comma 2, e della previsione in detta norma dell'obbligo di confisca per una serie di condotte illecite, non sussiste l'obbligo di confisca per quelle condotte non incluse, come il trasporto irregolare delle armi lecitamente detenute.

    Deve, tuttavia, rilevarsi che si tratta di orientamento del tutto isolato, superato dalle indicate decisioni di segno contrario, incoerente con la disciplina dettata in materia di armi e con i principi che attengono alla coordinata lettura di detta disciplina speciale con quella ordinaria in tema di confisca.

    4. La infondatezza della censura, oggetto del secondo motivo, che attiene al difetto di motivazione in ordine alla confisca delle armi e munizioni in sequestro, discende dalle considerazioni già svolte in merito alla obbligatorietà della sua pronuncia, fondata sulla contestata contravvenzione in materia di armi e munizioni, cui consegue ipso iure (in tal senso, Sez. 1, n. 877 del 10/02/1997, dep. 31/05/1997, P.G. in proc. Bracalenti, Rv. 207689; Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008, dep. 08/04/2008, P.G. in proc. Pinna e altro, Rv.

    239835; Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, citata, che hanno disposto, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l; la confisca delle armi omessa in sede di merito, annullando senza rinvio la relativa decisione sul punto) e non pregiudicata dall'epilogo giudiziale di estinzione per intervenuta oblazione dell'ascritto reato contravvenzionale, la cui sussistenza non è contestata.

    5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
    PQM
    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

    Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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