Bimbo nasce prematuro e viene diagnosticata una tetraparesi spastica. L'aggravarsi della malattia non sposta il termine di prescrizione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 aprile – 28 maggio 2013, n. 13198
Presidente Berruti – Relatore Amatucci
Svolgimento del processo
1. Il (omissis), nell'ospedale di (omissis) dov'era stata ricoverata la sera precedente per minaccia di parto pretermine alla 31^ settimana di gravidanza, T..B. dette alla luce V..O. , che nacque in grave stato di immaturità. Emerse in seguito un quadro di lucomalacia periventricolare con cisti, che comportò una tetraparesi spastica con invalidità permanente del 100%.
Tra l'... ed il (omissis) i genitori, anche in rappresentanza del figlio, agirono giudizialmente per il risarcimento dei danni da responsabilità medica (indicati in Euro 2.232.308,97 per il minore ed in Euro 317.136,17 per loro stessi, oltre a rivalutazione ed interessi) nei confronti della Regione Lombardia, del Dott. G..P. e del Commissario liquidatore della USL n. XX. Il secondo ed il terzo resistettero, eccepirono la prescrizione decennale e chiamarono in garanzia, rispettivamente, le assicuratrici RAS e Fondiaria - SAI, che a loro volta resistettero ed eccepirono la prescrizione del diritto.
Con sentenza n. 2041/2003 il Tribunale di Monza disse prescritto il diritto e compensò le spese.
2.- L'appello degli attori, cui avevano resistito i convenuti e le società chiamate in causa, è stato rigettato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 1701 dell'1.7.2006, che ha compensato a sua volta le spese.
3. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione B.T. ed A..O. , in proprio e quali rappresentanti del figlio minore A..O. , affidandosi a quattro motivi (illustrati alle pagine da 446 a 511 del ricorso).
Resistono con controricorsi il Commissario liquidatore della USL XX, la Regione Lombardia, le due società di assicurazione e P.G. .
I ricorrenti e le società assicuratrici hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. Sulla scorta del non controverso dato che un atto di costituzione in mora fu notificato a G..P. il 22.6.2001, la Corte territoriale ha condiviso la conclusione del Tribunale nel senso che, a tale data, era già decorso il termine decennale di prescrizione.
Ha rilevato che un grave quadro di leucomalacia periventricolare con cisti risultava esplicitamente individuata già dall'ecografia effettuata il (omissis), che aveva fatto seguito a molte altre; e che il referto della TAC dell'... era assolutamente esplicito in ordine all'ambito ed alla gravità delle lesioni cerebrali, laddove era affermato: "sono presenti due estese marcate ipodensità a contorni irregolari che interessano i centri semiovali, espressione di leucomalacia periventrivolare... ridotta quantitativamente la sostanza bianca dei centri semiovali... ipoplasia del corpo calloso e dello splenio...".
Ha dunque ritenuto che, a fronte di tale quadro diagnostico, derivante da esami specificamente rivolti all'indagine circa l'ambito e la tipologia della patologia cerebrale, fosse implausibile sostenere che, quanto meno nel (omissis) , non vi fosse una chiara e accertata manifestazione dell'"evento danno", conosciuto nei suoi esatti termini.
Ha poi considerato che il valore inequivocabile di tali elementi non potesse essere superato facendo riferimento all'introduzione di principi che assimilano il concetto di manifestazione del danno alla sua stabilizzazione e definitività, osservando che la stessa perizia di parte degli appellanti descriveva l'accertamento ecografico del 26.7.1991 (termine al quale gli appellanti intendevano invece collegare il decorso della prescrizione) quale strumento che aveva individuato nel collassamento parziale delle lesioni leucomalaciche precedentemente segnalate solo "l'evoluzione del danno cerebrale", peraltro già compiutamente definito nella TAC dell'8.5.1991, come poteva evincersi anche dalla diagnosi formulata al momento delle dimissioni dall'ospedale di (omissis) .
Ha concluso la Corte d'appello:
- che, in tale quadro, l'ecografia del (omissis) potesse riguardarsi come fenomeno in ipotesi costituente un aggravamento del danno", che non vale a spostare il termine iniziale della prescrizione, giacché derivante da un peggioramento del medesimo processo morboso che aveva attinto i tessuti cerebrali e che, come tale, non poteva costituire una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella già esteriorizzata ed accertata nei mesi precedenti;
- che anche la giurisprudenza di legittimità che, in ipotesi di responsabilità medica, correla il decorso della prescrizione non al verificarsi del fatto lesivo ma alla manifestazione esteriore della lesione (tra le altre,Cass., nn.12666/2003, 18995/2003) ha escluso la possibilità che l'evolversi di un medesimo processo morboso, già diagnosticato, possa influenzare la verifica del decorso della prescrizione inerente all'azione di responsabilità medica.
2.- Di tanto i ricorrenti si dolgono, denunciando coi primi due motivi (illustrati alle pagine da 466 a 504 del ricorso) violazione o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., e con gli altri due (illustrati alle pagine da 504 a 511) vizio di motivazione sulla mancata ammissione di c.t.u. e sull'omesso espletamento della fase istruttoria.
3.1- Col primo motivo si sostiene che l'irreversibilità assoluta delle lesioni cerebrali si acquisì solo con la diagnosi del (omissis), che dette atto del collassamento delle lesioni leucomalaciche, così dando luogo ad una diagnosi nuova e non ad una mera conferma delle diagnosi precedenti (pagina 471 del ricorso), attestando la stabilizzazione definitiva delle conseguenze di carattere permanente (pag. 488 del ricorso), sicché solo l'accertamento del luglio del 1991 aveva rivelato e reso riconoscibile l'evento dannoso in tutte le sue componenti.
3.2.- Col secondo motivo si afferma che solo a seguito dell'ecografia cerebrale del (OMISSIS) i ricorrenti acquisirono la completa e precisa riconducibilità del danno alla colpa di terzi (integranti responsabilità medica) e quindi la conoscenza della sussistenza di un illecito in tutti gli elementi strutturali che lo integrano, sicché prima di quella data il diritto non poteva essere fatto valere e, comunque, non poteva decorrere la prescrizione.
3.4.- Entrambi i motivi - che per la stretta connessione che li connota possono essere congiuntamente esaminati - sono inammissibili.
Al di là della formale denunzia di violazione di legge (art. 2935 c.c.), i ricorrenti ascrivono alla Corte d'appello di aver ritenuto che il collassamento delle strutture cerebrali costituisse un mero aggravamento evolutivo della malattia già diagnosticata, anziché una diagnosi nuova (primo motivo); e, in relazione a questo, di non aver ricollegato alla conoscenza del collassamento (luglio 1991) la decorrenza della prescrizione.
Ma tanto non vale ad integrare neppure in astratto una violazione di legge, essendo in realtà prospettato un erroneo apprezzamento della valenza della diagnosi di parziale collassamento delle strutture cerebrali in relazione a quelle correlate agli accertamenti precedenti, dei cui esiti i ricorrenti non negano di essere stati sempre pienamente informati.
Sulla relativa quaestio facti sarebbe stato in ipotesi possibile articolare censure di vizio della motivazione (ove i ricorrenti avessero ritenuto di poterne ravvisare gli estremi), ma non anche denunciare violazioni di legge, che attengono sempre all'erronea interpretazione (e, dunque, alla mancata o falsa applicazione) di una norma di diritto, in definitiva risolvendosi nella prospettazione di un errore di sussunzione del fatto nell'ambito applicativo della norma e non anche - com' è accaduto nel caso in esame - in un'erronea valutazione del fatto che, in quanto male apprezzato, abbia impedito la sussunzione.
4.- Il quarto ed il quinto motivo, coi quali sono dedotti vizi di motivazione sulla mancata ammissione di c.t.u. (anche in ordine alla definitività ed alla certezza della diagnosi) e sull'omesso espletamento della fase istruttoria, sono infondati.
È del tutto ovvio che la Corte d'appello, una volta ritenuto che della gravità della malattia conseguita alla nascita prematura i ricorrenti fossero pienamente consapevoli sulla scorta della documentazione da loro stessi prodotta, non abbia neppure affrontato la questione di un'assolutamente superflua c.t.u. e di un'inutile istruttoria.
5.- Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese, compensate già in entrambi i gradi di merito pur conformemente conclusisi, seguono stavolta la soccombenza, considerata anche la cristallina chiarezza della sentenza impugnata; vengono peraltro liquidate, in considerazione delle caratteristiche del caso, nel minimo tariffario previsto in relazione al valore della controversia (superiore ad Euro 2.500.000,00).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che per ciascuno dei controricorrenti liquida in Euro 10.200, di cui 10.000 per compensi, oltre agli accessori di legge.
30-05-2013 14:10
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