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Sentenza

Bancarotta e reati fallimentari. Incompleta messa a disposizione agli organi del fallimento dei registri delle vendite e del registro degli acquisti.
Bancarotta e reati fallimentari. Incompleta messa a disposizione agli organi del fallimento dei registri delle vendite e del registro degli acquisti.
Cass. pen., Sez. V, ud. 10 ottobre 2012 - dep. 8 gennaio 2013, n. 769

BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO

La condotta delittuosa che si sostanzi in un fatto di bancarotta prefallimentare, consistente nella distruzione o nella sottrazione delle scritture contabili obbligatorie, finalizzata ad impedire l'apprensione delle stesse da parte degli organi fallimentari, integra non il delitto di bancarotta semplice documentale di cui all'art. 217, comma secondo, L.F. , ma la più grave ipotesi criminosa di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2, L.F., quale reato di pura condotta, per la cui realizzazione non è richiesto il verificarsi dell'evento della concreta impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari dell'impresa dichiarata fallita. 
Il mancato deposito, da parte dell'imprenditore dichiarato fallito, delle scritture contabili obbligatorie per legge, ed il mancato rinvenimento delle stesse, determinanti la impossibilità, per gli organi fallimentari, di ricostruire la situazione patrimoniale ed il movimento di affari dell'impresa, pur non assumendo rilievo ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta, assume valore pregnante per dimostrare la esistenza del dolo specifico, ovvero della volontà di arrecare un pregiudizio ai creditori in previsione del possibile fallimento (nella specie, altresì, emergente dal concomitante elemento della incompleta documentazione messa a disposizione degli organi del fallimento, rappresentata dal registro vendite e dal registro acquisti).
Avv. Antonino Sugamele

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