Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Azione di reintegrazione: installa una condotta idrica da una settimana. Non è una situazione possessoria tutelabile.
Azione di reintegrazione: installa una condotta idrica da una settimana. Non è una situazione possessoria tutelabile.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 febbraio – 26 aprile 2013, n. 10086
Presidente Piccialli – Relatore Correnti

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato l'8.7.1992 A.F. formulava al Pretore di Francavilla Fontana istanza di reintegra nel possesso del potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di condotta idrica, attuato mediante impianto di irrigazione a servizio del proprio fondo ed attraversante i terreni confinanti di S.P., condotti in affitto da M.A..
Lamentava che quest'ultimo aveva asportato le tubazioni.
Il M. contestava la pretesa adducendo che le tubazioni erano state installate da pochissimo tempo e non da venti anni e l'esistenza di altre tubazioni. Ascoltati informatori, veniva emesso interdetto possessorio, confermato nella fase di merito dal GOA ed in appello dalla Corte di appello di Lecce, con sentenza 225/08, sul presupposto che le dichiarazioni degli informatori trovavano conferma nelle stesse ammissioni di controparte, che aveva invitato con raccomandata la rimozione delle tubazionioni installate "da circa una settimana" né era veritiera la deposizione di un dipendente del M. che negli ultimi due anni non aveva visto le tubazioni.
Ricorrono L.L., M.A.M., M., F., C., V., T., Ca., D., con tre motivi, illustrati da memoria, resiste A. .
Con relazione ex art. 380 bis I cpc si era proposto il rigetto del ricorso in camera di consiglio ma il Collegio ha disposto la trattazione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 1168 cc, 703, 115,116, 244 e ss, 251 cpc, 2697 cc in relazione all'indebito utilizzo delle sommarie informazioni.
Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione sulla credibilità degli informatori.
Col terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sufficienza dell'installazione da circa una settimana.
La prima censura non merita accoglimento.
La sentenza emessa a seguito del merito possessorio può ben basarsi sugli elementi acquisiti nella fase sommaria con l'audizione degli informatori (ex plurimis Cass. 1386/2009).
Quanto alle altre doglianze si osserva:
Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene.
La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che "feci sed iure feci".
Nella specie, pur essendo sufficiente a chi invoca la tutela provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che, per l'esperimento dell'azione di reintegrazione, è tutelabile un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470), la prova, desunta dalle deposizioni degli informatori, deve essere univoca mentre la sentenza non da conto di una situazione ultrannuale tutelabile ma solo della verosimiglianza ed attendibilità degli informatori "poiché una settimana di tempo, accompagnata dall'installazione di opere stabili come una condotta idrica, è comunque sufficiente a consolidare una situazione possessoria tutelabile", conclusione generica ed incongrua.
Donde l'accoglimento del secondo e del terzo motivo e la cassazione con rinvio sul punto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Lecce, altra sezione, anche per le spese.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza