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Sentenza

Avvocato predispone una messa in mora mai spedita all'assicurazione e agisce nei confronti dei clienti per farsi pagare la parcella nonostante l'errore professionale. Sospeso per 6 mesi.
Avvocato predispone una messa in mora mai spedita all'assicurazione e agisce nei confronti dei clienti per farsi pagare la parcella nonostante l'errore professionale. Sospeso per 6 mesi.
Corte di Cassazione Sez. Un. Civ. - Sent. del 19.12.2012, n. 23465

Presidente Preden - Relatore Ianniello

Svolgimento del processo

Con pronuncia del 20 luglio 2009, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Asti aveva inflitto all'avv. V.G. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei.
In proposito, con delibera del 4 marzo 2009, comunicata il successivo 14.4.2009, il medesimo Consiglio aveva incolpato l'avv. V. delle seguenti mancanze:
“Essere venuto meno l'avv. G.V. ai doveri di dignità, lealtà e correttezza professionale, in particolare violando il disposto di cui agli arti. 5 e 14, n. 1 del Codice deontologico forense, in quanto:
- predisponeva una falsa lettera raccomandata a.r. 8/1 1/1990, di messa in mora, ex art. 22 L. n. 990/69 alla C. Assicurazioni s.p.a., nell'interesse di eredi M.G. , relativamente ad un sinistro stradale verificatosi in data (…) , abbinando alla medesima la cartolina di ricevimento di altra lettera 8/11/1990, inviata nell'interesse di B.P. ; e ciò, al fine di giustificare l'errore professionale che aveva portato al rigetto, per improponibilità, delle domande risarcitorie da lui proposte nell'interesse dei sig.ri M.P. e M.V. in M. , quali eredi del figlio G. , nella causa civile n. 2158/01 R.G. Tribunale di Asti; in Asti, in epoca anteriore e prossima al 12 gennaio 1998;
- si avvaleva e si avvale, come produzione documentale, di detto documento falso e contraffatto a sostegno delle proprie ragioni, nell'ambito del giudizio da lui promosso, per il pagamento di compensi professionali, nei confronti dei sig.ri M.P. e M.V. in M. e M.A. , sia nella fase di primo grado (causa civile n. 1519/00 R.G. Tribunale di Asti) che nella fase di appello (causa civile n. 1784/04 R.G. Corte d'appello di Torino), che nel ricorso attualmente pendente avanti la suprema Corte di cassazione (n. 22707/2006 R.G. III sez. civile: In Asti - Torino - Roma dal 17/8/2000 ad oggi”.
Il Consiglio dell'ordine di Asti aveva ritenuto prescritto l'addebito di cui al primo capo di incolpazione e riconosciuto l'avv. V. colpevole del secondo.
Avverso la decisione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Asti l'avv. G.V. propose ricorso al Consiglio Nazionale Forense sostenendo che anche il secondo addebito doveva ritenersi prescritto.
Con decisione del 2 marzo 2012, notificata il 26 aprile 2012, il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso, ritenendo provato che l'incolpato “abbia consapevolmente utilizzato nei tre gradi di giudizio la lettera attraverso i suoi difensori, tenuti ignari della falsità del documento, quale elemento decisivo per dimostrare che egli aveva correttamente intimato la compagnia assicuratrice nei termini di legge anche nell'interesse dei genitori M. e che pertanto non sussisteva un suo errore professionale ostativo al pagamento del compenso richiesto” e valutando pertanto che il suddetto utilizzo “indiretto” da parte dell'avv. V. fosse proseguito fino alla data in cui questi aveva rinunciato al ricorso per cassazione (14/7/09), dalla quale pertanto deve essere fatta decorrere la prescrizione quinquennale dell'illecito disciplinare contestato.
L'avv. G..V. chiede ora la cassazione di tale decisione con ricorso notificato alla Procura generale presso questa Corte, al Consiglio dell'ordine di Asti e al Consiglio nazionale forense in data 25-26 maggio 2012, affidato ad un unico articolato motivo.
All'udienza fissata per la discussione, il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività in questa sede.

Motivi della decisione

Col ricorso, l'avv. V. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e la connessa violazione dell'art. 111 Cost., sotto il profilo dell'omessa, contraddittoria, carente e illogica motivazione della decisione in ordine al mancato accoglimento dell'appello per quanto riguarda la deduzione di prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare anche relativamente al secondo addebito.
In proposito, il ricorrente non contesta in questa sede (come non ha contestato avanti al Consiglio nazionale forense) il fatto di avere consegnato in data 17 agosto 2000 al proprio difensore, nella causa nei confronti dei sigg. M. , copia della lettera indicata, con annessa ricevuta riferibile ad una diversa raccomandata, ma contrasta le valutazioni del C.N.F. relative alla riconducibilità a lui della utilizzazione nei tre gradi di giudizio e fino alla data di rinuncia al ricorso per cassazione, di tale falsa documentazione, sostenendo, in sostanza, che con il conferimento dell'incarico al proprio difensore, avv. Ma. , di promuovere azione giudiziaria nei confronti degli eredi M. per il recupero dei compensi professionali maturati nel giudizio precedente, consegnandogli la documentazione relativa, egli si era spogliato della gestione professionale della lite, assumendo la veste di mero cliente del difensore designato, esclusivamente al quale veniva pertanto affidata la scelta della strategia difensiva più opportuna.
Conseguentemente, la scelta di produrre o non con l'azione e poi di utilizzare nei vari gradi di giudizio la lettera in questione, con la relativa ricevuta, sarebbe riconducibile al solo difensore nominato, ignaro dell'eventuale falsità del documento.
L'unica attività riferibile al ricorrente, fra quelle di cui al secondo capo di incolpazione, sarebbe pertanto stata la consegna all'avv. Ma. , il 17 agosto 2000, in sede di conferimento della procura, della documentazione in parola; attività in ordine alla quale l'azione disciplinare sarebbe ormai prescritta già con la data del 17 agosto 2005, ben prima della notifica dell'atto di incolpazione (14 aprile 2009).
Il ricorso è infondato.
Va in proposito rilevato che, avendo ad oggetto la motivazione della decisione impugnata, il ricorso investe un giudizio di merito del C.N.F., il cui controllo da parte di questa Corte è, come noto, limitato al rispetto della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica nello svolgimento delle relative argomentazioni sugli snodi fondamentali in cui è articolata la motivazione, in base all'individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all'interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr. per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, Cass., nn. 6288/11, 27162/09, 26825/09 e 15604/07).
Tale controllo non può viceversa consistere in un nuovo apprezzamento dei fatti alla luce del materiale probatorio acquisito, apprezzamento che è riservato al giudice di merito.
Nel caso in esame con una valutazione di merito, effettuata sulla base di una serie di elementi indiziari emersi dall'istruttoria, ritenuti univocamente significativi, il Consiglio nazionale forense ha accertato che, nella vicenda di cui al capo di incolpazione, l'avv. V. ha operato, nel giudizio promosso per il recupero di onorari pretesi per una precedente attività difensiva, come una sorta di “difensore occulto”, manovrando, nel senso per lui utile, la relativa strategia difensiva, soprattutto con l'utilizzazione, sia nei due gradi di giudizio di merito che in quello di cassazione (e fino alla rinuncia al relativo ricorso), del documento falso, in quanto ritenuto decisivo per l'affermazione finale delle proprie ragioni.
Gli elementi valutati come fortemente indiziari dal Consiglio sono rappresentati, oltre che dall'importanza decisiva attribuita al documento, da ciò che l'ignaro (della falsità del documento) difensore incaricato dall'avv. V. condivide con lui lo studio professionale, sicché la sua attività difensiva era nell'occasione sotto il diretto costante controllo dell'interessato, tanto che da alcuni passi dell'atto di citazione nascerebbe anche il dubbio che la paternità di esso sia da riferire a quest'ultimo, il quale, del resto, aveva poi partecipato a quasi tutte le udienze del relativo giudizio, in sostituzione del proprio difensore, rinunciando infine al ricorso per cassazione dopo l'avvio del procedimento disciplinare.
Il ragionamento in tal modo modulato dal Consiglio viene disarticolato dalla difesa del ricorrente che dirige, contro i singoli segmenti che compongono la valutazione complessiva, censure che sono di merito, in quanto relative ad un diverso apprezzamento dei fatti, non di rado ispirato a criteri generici ed astratti (quali ad es. che la sostituzione del difensore titolare in udienza avviene sempre sotto le direttive del titolare della difesa, il che normalmente è innegabile che avvenga) e che comunque non incidono sul tessuto logico del complesso ragionamento probatorio, col dedurre fatti autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
Resta pertanto intatta la valutazione del Consiglio nazionale forense relativa alla prosecuzione da parte dell'avv. V. dell'attività di cui al secondo capo di incolpazione, fino al momento delle rinuncia al ricorso per cassazione nella causa ivi menzionata, con conseguente esclusione della prescrizione della relativa azione disciplinare al momento della incolpazione medesima.
Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Depositata il 19.12.2012
Avv. Antonino Sugamele

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