Avvocati. La ricerca di documenti costituisce una prestazione di opera intellettuale.
Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 01 febbraio 2013
Numero: n. 2481
La ricerca di documenti costituisce una prestazione d'ordine intellettuale; essa però non va confusa con l'attività meramente materiale con la quale i documenti sono messi a disposizione del professionista. Tale attività si inserisce tra l'attività di studio della controversa e quella relativa alla consultazione con il cliente ed è normalmente seguita dalla preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio. Ciò posto è consequenziale e logico il mancato riconoscimento da parte del giudice a quo degli onorari e dei diritti per le attività di studio non richieste e per la "ricerca di documenti", trattandosi appunto di atti finalizzati alla redazione dell'atto introduttivo, che, nella fattispecie, era stato scritto da altro legale.
06-02-2013 08:58
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