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Sentenza

Atti sessuali con minorenne: lui 42 anni, lei 13 anni. Anche se i rapporti erano consensuali vi è distorsione dello sviluppo psicologico, emotivo e relazionale.
Atti sessuali con minorenne: lui 42 anni, lei 13 anni. Anche se i rapporti erano consensuali vi è distorsione dello sviluppo psicologico, emotivo e relazionale.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 dicembre 2012 – 5 aprile 2013, n. 15788
Presidente Lombardi – Relatore Andronio

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza del 13 aprile 2012, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del 30 giugno 2011, resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Agrigento, con cui l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 609 quater, primo comma, n. 1), cod. pen., per atti sessuali con una minore infraquattordicenne.
Secondo quanto riferito nella sentenza impugnata e nella sentenza di primo grado, le indagini avevano preso le mosse da un intervento della polizia dovuto ad un'aggressione estranea al presente procedimento, nel corso del quale si era appreso che la minore, di anni 13, era fidanzata con l'imputato, di anni 42. La relazione fra i due era stata confermata dalla sorella dell'imputato, la quale aveva fatto riferimento anche ai rapporti sessuali, nonché dalle dichiarazioni di una vicina di casa e della stessa persona offesa, la quale aveva riferito di non avere subito alcuna costrizione.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando, con unico motivo di censura, la violazione delle norme incriminatrici e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Si contesta, in particolare, la parte del discorso giustificativo in cui la Corte territoriale fa riferimento ad una grave compromissione della libertà sessuale e a un danno allo sviluppo armonico della personalità che sarebbero derivati dal reato. Lamenta la difesa che non si sarebbe preso in considerazione il fatto che la minore aveva avuto pregresse esperienze di natura sessuale, come confermato dalla sorella dell'imputato. Non si sarebbe, inoltre, considerato che, dalla perizia espletata, era risultato che la minore non aveva riportato alcun danno di natura psichica in conseguenza dei rapporti sessuali, perché era emerso con certezza che la stessa aveva avuto in precedenza rapporti sessuali con altri soggetti. Il fatto avrebbe, dovuto, dunque, essere ricondotto all'ipotesi di minore gravità di cui al quarto comma dell'art. 609 quater cod. pen..

Considerato in diritto

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su generiche critiche al costrutto argomentativo della sentenza impugnata che costituiscono, per di più, la mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente disattese in grado di appello.
Emerge dagli atti - e la circostanza non è sostanzialmente contestata neanche nel ricorso - che l'imputato e la persona offesa avevano una relazione sentimentale nell'ambito della quale avevano rapporti sessuali consensuali. Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni della stessa persona offesa, ampiamente riscontrate da quelle rese dalla sorella dell'imputato e dalla vicina di casa, le quali avevano assistito ad effusioni a sfondo marcatamente sessuale fra i due. La piena attendibilità di tali dichiarazioni e l'univocità del quadro probatorio sono ampiamente descritte nella stessa sentenza, laddove si evidenzia che il racconto della minore è risultato pienamente coerente e dotato di congruenza, anche interna, e privo di contraddizioni, nonché analitico nella descrizione dei rapporti sessuali e delle modalità di contraccezione utilizzate. Correttamente la Corte d'appello ritiene che tali dichiarazioni possano anche da sole costituire prova del reato, pur essendo le stesse ampiamente riscontrate dalle dichiarazioni della sorella dell'imputato, la quale, anche se affetta da una patologia psichica, deve comunque essere ritenuta sufficientemente credibile.
Quanto, in particolare, alla gravità del fatto, che è stata oggetto di doglianza sia in sede di appello sia nel presente giudizio, la Corte territoriale - ponendosi in continuità con il giudice di primo grado - ha fornito una motivazione analitica e coerente, perché ha tratto dalle risultanze peritali la conclusione che gli atti sessuali con l'imputato hanno inciso pesantemente sulla libertà sessuale della minorenne, sulla sua personalità ancora in fieri, sulla sua evoluzione, distorcendone lo sviluppo psicologico, emotivo e relazionale, vista anche la condizione di particolare degrado sociale e affettivo nel quale la minorenne stessa viveva.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Avv. Antonino Sugamele

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