Art. 27 Cost. Se l'imprenditore delega la conservazione di cibi non può rispondere della cattiva conservazione. Superflua la delega scritta.
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 13 marzo 2013 n. 11835
13 marzo 2013
Il principio enunciato è questo: il legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione di una azienda non può essere considerato responsabile del mancato rispetto dei requisiti igienici e sanitari della merce qualora l'impresa sia organizzata in reparti e strutture territoriali autonome.
La Corte ha annullato la sentenza di condanna del legale rappresentante di una catena di supermercati per non aver commesso il fatto.
Ha aggiunto: “La riconduzione della responsabilità all'imputato, che per le sue menzionate attribuzioni verticistiche era risultato essere la persona fisica organicamente rappresentante la società, si è basata su argomentazioni astratte e formalistiche, che ponendo a carico del predetto un'omissione di intervento per dotare la struttura locale di porte a chiusura ermetica e una generica culpa in eligendo, si sono tradotte in definitiva nell'inammissibile applicazione, in campo penale, di presunzioni di colpa a vero e proprio titolo di responsabilità oggettiva ed in violazione del fondamentali principi della personalità della responsabilità penale”.
“Va ribadito, al contrario, il principio secondo il quale nei casi (come quello in esame) in cui l'apparato commerciale di una società sia articolato in più unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto all'uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità connessa al rispetto del requisiti igienici e sanitari dei prodotti commerciali va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all'interno della quale dovrà ricercarsi li responsabile del fatti, commissivi od omissivi, integranti la colpa contravvenzionale in concreto contestata senza dovere necessariamente esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale rappresentante (o della persona che riveste una posizione organizzativa apicale) al preposto alla singola struttura o settore dl sevizio”.
Serve rammentare che “l'esigenza di una delega scritta o comunque formale, da parte degli organi verticistici di una società di rilevanti dimensioni, sia superflua, dovendosi presumere in re ipsa, allorquando ricorre la suddivisione dell'azienda in distinti settori, rami o servizi, ai quali siano preposti soggetti qualificati e idonei”.
14-03-2013 15:16
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