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Sentenza

Apre il forno e viene investita da una fiammata che le ustiona l'emicostato. Ma non c'è prova del malfunzionamento dell'elettrodomestico e quindi viene rigettato il risarcimento.
Apre il forno e viene investita da una fiammata che le ustiona l'emicostato. Ma non c'è prova del malfunzionamento dell'elettrodomestico e quindi viene rigettato il risarcimento.
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “la speciale azione di cui al Dpr n. 224/1998, configura una forma di tutela residuale e speciale rispetto a quella accordata dall'art. 2043 cod. civ., la quale prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza della ‘difettosità' del prodotto, segnatamente richiedendo l'art. 8 del cit. Dpr che «il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno»”.

“È ben vero - prosegue la sentenza - che il concetto di difetto assunto dal Dpr n. 224/1988 è riconducibile non solo al difetto di fabbricazione, ma anche alle ipotesi dell'assenza o carenza di istruzioni, risultando strettamente connesso al concetto di sicurezza, piuttosto che a quella di ‘vizio' del prodotto; senonchè, nel caso all'esame - esclusa la carenza informativa, in quanto neppure allegata dall'odierna ricorrente nel giudizio di merito - la diversa qualificazione della domanda non gioverebbe, comunque, a parte ricorrente, una volta che risulta esclusa anche l'esistenza di un difetto di fabbricazione eziologicamente riconducibile all'evento dedotto in giudizio”.
Avv. Antonino Sugamele

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