Appropriazione indebita. Cassiere intasca danaro, ma la sentenza è da annullare con la eliminazione delle statuizioni civili.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 marzo – 15 aprile 2013, n. 17077
Presidente Petti – Relatore Casucci
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 27 febbraio 2012, la Corte di appello di Messina, sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, sezione distaccata di Taormina appellata da P.P. , con la quale questi era stato dichiarato colpevole di appropriazione indebita del danaro che aveva ricevuto, quale cassiere dell'esercizio commerciale SMA di Giardini di Naxos, in pagamento di mercé venduta ed era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di quattro mesi di reclusione e seicento Euro di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La Corte territoriale escludeva la credibilità della versione difensiva che addebitava ai datori di lavoro di avere inscenato, attraverso l'utilizzo di persone estranee all'azienda, pretese sostituzioni di merci restituite con conseguente emissione di scontrini a zero lire o senza registrazione di cassa ovvero con emissione di scontrino non fiscale, allo scopo di poterlo licenziare, dopo avere tentato invano di ottenere il suo trasferimento presso altro esercizio della medesima catena commerciale. I giudici di merito valorizzavano le testimonianze di R. e L. , dipendenti della LOG Sevice, ditta privata di servizi investigativi, incaricata dalla SMA di verificare eventuali abusi dei dipendenti. Riteneva al contrario inattendibile la testimonianza di Ri. (collega di lavoro dell'imputato) in considerazioni di contraddizioni rilevate.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- contraddittorietà tra il dispositivo della sentenza, l'ordinanza resa dalla Corte di appello all'udienza del 20.6.2011 e quanto statuito nella motivazione della sentenza in ordine alla richiesta di esclusione della parte civile, perché la conferma della sentenza di primo grado comporta anche la conferma delle statuizioni civili nonostante che con la rammentata ordinanza fosse stata accolta l'eccezione difensiva relativa alla tardività della costituzione della stessa;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c. 1 lett. e) e b) cod. proc. pen. per essersi la sentenza impugnata soffermata unicamente sui motivi aggiunti senza aver dato alcuna risposta a quelli posti a fondamento dell'appello principale con il quale si era innanzi tutto denunciata l'omessa valutazione della testimonianza di G.D. che aveva spiegato il clima di contrapposizione che si era creato tra i datori di lavoro e il ricorrente e comunque per avere escluso che i testi di accusa abbiano detto il falso dopo avere contraddittoriamente ritenuto provato l'evidenziato clima di contrapposizione e per non avere tenuto in considerazione alcuna la diversa valutazione formulata nella richiesta di decreto di archiviazione da parte del PM;
- illogicità della motivazione con riferimento alla deposizione del teste Rigano Giovanni per essere la sentenza impugnata incorsa in un sostanziale sovvertimento del principio dell'onere della prova, perché la ricostruzione dei fatti si è operata sull'incondizionato credito attribuito alla versione delle testi R. e L. , senza alcuna motivazione plausibile a fondamento del giudizio di inattendibilità della testimonianza Ri. .
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato perché la sentenza impugnata, dopo avere accolto l'appello contro l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di esclusione della parte civile, in ragione della tardività della costituzione (per come risultante dall'ordinanza pronunciata all'udienza del 20.6.2011 e dalla parte della motivazione della stessa sentenza che ribadisce le ragioni di tale esclusione), con il dispositivo ha confermato la sentenza del Tribunale e quindi anche il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese in favore della parte civile. Per questo profilo la sentenza deve essere annullata senza rinvio, potendosi direttamente provvedere in questa sede.
2. Gli altri motivi di ricorso:
2.1. sono infondati per la parte in cui addebitano alla sentenza impugnata di non aver preso in considerazione i motivi principali di appello, in particolare quelli fondati sulla testimonianza di G.D. , perché lo stesso ricorrente deve dare atto che la Corte territoriale ha riconosciuto che P. fosse "inviso all'azienda, probabilmente a causa della sua attività sindacale", dimostrando in tal modo di aver preso in considerazione la detta testimonianza;
2.2. sono inammissibili per la parte in cui propongono una lettura alternativa del materiale probatorio che (ancorché possibile) non è suscettibile di considerazione in questa sede, in quanto la sentenza impugnata ha proceduto a compiuta valutazione di tutto il materiale probatorio, con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non è suscettibile di censura in questa sede. In particolare ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto credibili le testimonianze delle testimoni di accusa R. e L. ed invece non attendibili quelle di P. e Ri. per le contraddizioni rilevate (per avere il primo affermato di essere stato l'unico a subire le verifiche, in contrasto con quanto riferito dal secondo, ad avviso del quale tali controlli erano estesi a tutti i dipendenti).
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso.
17-04-2013 23:49
Richiedi una Consulenza