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Sentenza

A 2 deejay vengono sequestrati CD musicali privi di contrassegno SIAE, files musicali ed un hard disk contenente files musicali. La Cassazinoe annulla.
A 2 deejay vengono sequestrati CD musicali privi di contrassegno SIAE, files musicali ed un hard disk contenente files musicali. La Cassazinoe annulla.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 febbraio – 24 luglio 2013, n. 32084
Presidente Fiale – Relatore Rosi

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 19 giugno 2012, il Tribunale di Ravenna ha rigettato il riesame avverso i decreti datati 2 maggio 2012, del pubblico ministero presso il Tribunale di Ravenna, di convalida dei sequestri probatori urgente di CD musicali privi di contrassegno SIAE, files musicali ed un hard disk contenente files musicali, disposti dalla polizia giudiziaria nei confronti di B.M.A.E. e R.G.G., indagati per il reato di cui all'art. 171 ter legge n. 633 del 1941, confermando gli impugnati provvedimenti di convalida.
2. Il Tribunale hg premesso in fatto che detti provvedimenti erano stato operati nella flagranza di reato a carico di due deejay impegnati nel "Venticinquesimo Megastage Caraibico", tenutosi in Cervia, mentre diffondevano la musica tramite un PC in quanto non esibivano autorizzazione alla duplicazione ed alla diffusione rilasciata dai detentori dei diritti sui relativi brani musicali e, dopo avere dichiarato la nullità dei decreti di convalida "per radicale carenza di motivazione" poiché il pubblico ministero non aveva in alcun modo indicato le concrete finalità probatorie giustificatrici del sequestro, ha ritenuto di non poter dissequestrare il materiale, ostandovi il combinato disposto degli artt. 324, c. 7 c.p.p. e 171 sexies c. 2 legge: n. 633 del 1941, posto che deve essere sempre ordinata la confisca dei mezzi utilizzati per la commissione del reati di cui alla legge stessa e i verbalizzanti avevano colto gli indagati nell'atto di diffondere musica utilizzando supporti privi dei contrassegni previsti dalla legge italiana a garanzia di autenticità. L'ordinanza impugnata ha altresì dato atto che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 171 ter lett. d) legge n. 633 del 1941 non può essere disapplicata a seguito della sentenza Schiwibbert, posto che a seguito di D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, è stata comunicata alla Commissione Europea la regola tecnica relativa al contrassegno SIAE e quindi è pienamente efficace la previsione di confisca obbligatoria anche per i fatti commessi antecedentemente.
3. Avverso detta ordinanza, gli indagati, tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e deducendo la violazione di legg$ ex art. 325 e.p.p. in relazione agli artt. 240 c.p., 171 sexies della legge n. 633 del 1941 e 324 comma 7 c.p.p., in quanto il Tribunale dopo aver dichiarato la;nullità del provvedimento di convalida di sequestro ha svolto argomentazioni erronee ed illegittime per mantenere in vinculis il materiale, posto che l'art. 324 comma 7 e.p.p. prevede che non possa procedersi a restituzione solo nel caso in cui per le cose in sequestro sia prevista la confisca obbligatoria, e tale disposizione non può essere applicata estensivamente; 2) Violazione di legge e carenza motivazionale laddove il Tribunale non avrebbe fornito risposta quanto all'assenza di elementi costitutivi del reato ipotizzato, in quanto pur in assenza di una verifica circa l'abusività dei ed e la loro "nazionalità" (atteso che gli indagati sono cittadini svizzeri ed ovviamente i supporti acquistati in Svizzera non potevano avere alcun contrassegno SIAE, e comunque per i CD italiani, la mancanza del bollino può integrare il reato solo per quelli acquistati successivamente al 21 aprile 2009); i giudici del riesame non hanno fornito alcuna verifica né ha indicato la finalità del sequestro probatorio, limitandosi a richiedere agli indagati la prova della liceità dei supporti, con una impropria inversione dell'onere della prova.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
È stato affermato che in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare "l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissl delicti" sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro" (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 24589 del 18/4/2011, dep. 20/6/2011, Misseri, Rv. 250397), i quali non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti, tenuto conto delle prospettazioni del P.m. e delle contestazioni difensive, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
2. Orbene nel caso di specie risultano del tutto assenti le prospettazioni della pubblica accusa e non risultano neppure enucleate le esigenze probatorie che hanno condotto al sequestro d'urgenza, come convalidato con il decreto del pubblico ministero, che l'ordinanza impugnata si è affrettata a dichiarare nullo per assenza di motivazione. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del riesame non può esercitare il potere di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, c. 7 e 309 c. 9 c.p.p., quando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, dovendo essere rilevata la nullità del decreto impugnato" (cfr. Sez.3, n. 47120 del 26/11/2008, dep. 19/12/2008, P.M. in proc. Gargiulo, Rv. 242268), anche perché solo l'organo dell'accusi è legittimato ad attivare i mezzi di indagine per acquisire le fonti di prova, forbendo la necessaria motivazione delle ragioni di acquisizione probatoria che sole legittimano un decreto di sequestro a tali fini.
3. Peraltro, se pur è vero che nonostante la nullità di un decreto di sequestro non possono essere restituite le cose delle quali è prevista in via obbligatoria la confisca ex art. 240, comma 2 c.p., ciò vale per le res illicita, ossia per quei "corpi di reato" la cui detenzione risulti, ictu oculi, di per sé illecita. È stato infatti affermato che l'art. 324 c.p.p., c. 7, ponendo una eccezione alla revocabilità del sequestro che è regola generale, non è suscettibile di interpretazione estensiva e, di conseguenza, non è applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria per altre previsioni normative (cfr., tra le altre, Sez.3, n. 7673 del 10/1/2012, dep. 28/2/2012, P.M. in proc. Napoletano, Rv. 252093, Sez.3, n. 41200 del 10/10/2008, dep. 5/11/2008, Tringali, Rv. 241531).
2. Deve anche essere accolto il secondo motivo di ricorso, atteso che l'ordinanza impugnata deve essere dichiarata illegittima anche perché ha fornito una "propria" valutazione della consistenza indiziaria degli accertamenti di polizia giudiziaria, seppure collegando tali risultanze esclusivamente al giudizio circa la suscettibilità di confisca dei corpi di reato sottoposti a vincolo reale. Tale valutazione era del tutto preclusa al Collegio del riesame e comunque i giudici non si sono neppure preoccupati di fornire risposta alle doglianze che erano state avanzate dalla difesa dei due disk-jockeys sia in ordine alla legittimità della detenzione e dell'uso dei supporti acquistati e duplicati all'estero, sia quanto alla non obbligatorietà del contrassegno SIAE per i files musicali ed i CD acquistati in Italia anteriormente al 21 aprile 2009.
L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, unitamente al provvedimento di convalida del sequestro e i beni in sequestro devono essere restituiti agli averci diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il provvedimento di convalida del sequestro ed ordina la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto.
Avv. Antonino Sugamele

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