«Tu stai sempre in mezzo…ricordati, io so chi sei». Giornalista della "Gazzetta di Caserta" riceve questa minaccia mentre attende notizie dell'arresto di un camorrista davanti la caserma dei Carabinieri.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 febbraio - 23 maggio 2013, n. 22130
Presidente Petti – Relatore Taddei
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, riduceva la pena inflitta, con la sentenza del Tribunale della stessa città, datata 24.10.2011, che aveva condannato C.V.A. per il reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 610 c.p., 7 L. 203/91 perché, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringeva la giornalista della testata (omissis) N.M.M. ad allontanarsi dalla strada antistante la Compagnia Carabinieri (omissis) ove era intervenuta dopo l'arresto del latitante P.N. ed a rifugiarsi all'interno della Caserma stessa, impedendole di esercitare il diritto di cronaca giornalistica al fine di agevolare l'associazione criminale di riferimento ed in particolare impedendo la divulgazione di notizie attinenti gli arresti e le catture di esponenti del clan dei casalesi, agendo con minaccia scaturente dal vincolo di parentela con Panaro Nicola,elemento di vertice del clan dei casalesi, ed in particolare, avvicinandosi alla persona offesa proferiva in dialetto locale le seguenti espressioni: "M. tu stai sempre in mezzo ricordati che io ti conosco, vattene, so chi sei, ricordati io so chi sei”: Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza al sodalizio camorrista denominato clan dei casalesi e del conseguente stato di assoggettamento che ne deriva ed al fine di riaffermarne l'egemonia e l'assoggettamento omertoso e a impedirne la perdita di consenso e prestigio a seguito della divulgazione di notizie relative all'arresto dei latitanti reggenti del clan come P.N. . In (omissis) ;
1.1 La Corte territoriale confermava le statuizioni del primo giudice in punto di responsabilità, ritenendola accertata in ordine ai reati a lui ascritti, e rideterminava la pena,in ragione delle riconosciute attenuanti generiche e dell'entità del fatto.
1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo a motivo la nullità' della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. b - e, 192 c.p.p. in relazione all'art.610 cod.pen. La condotta attribuita all'imputato difetta del requisito della determinatezza ovvero della violenza o minaccia che abbia l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa; del pari la motivazione è carente in punto di dolo e sulla valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, non essendo individuati gli elementi che rendono attendibili tali dichiarazioni. L'aggravante dell'art. 7 L. 203/91 è giustificata e manifestamente illogica è anche la motivazione relativa all'attenuante dell'art. 62 n. 6 cod.pen. ed alla dosimetria della pena.
Considerato in diritto
2. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
2.1 Con i motivi di ricorso, che sono oltremodo generici (ed anche per tale aspetto, inammissibili) perché lamentano il vizio di illogicità della motivazione ma non individuano i precisi passi della sentenza che si intende criticare, si cerca, piuttosto,di accreditare una ricostruzione alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito.
2.2 Quanto alla prospettazione alternativa dei fatti, va ricordato che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione degli elementi a disposizione del Giudice di merito sia le eventuali "incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne1 su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente. (Sez. 6, Sentenza n. 1762 del 15/05/1998 Cc. - dep. 01/06/1998 - Rv. 210923; si vedano anche Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
2.3 Più in particolare, poi, va ricordato che questa Corte ha già deciso che, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. Pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).Ciò che non é nel caso in esame.
2.4 Le affermazioni contenute nel ricorso sono anche manifestamente infondate perché la sentenza impugnata, chiarisce non solo la peculiarità del momento in cui intervenne la violenza in danno della giornalista, ma indica anche le plurime testimonianze che, rafforzando la denuncia della N. , rendono assolutamente attendibile la denuncia di quest'ultima e fornisce un conseguenziale giudizio di sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 L.203 del 1991. Si legge infatti in sentenza a pag.3, che la violenza fu esercitata in occasione dell'arresto di P.N. , elemento di spicco del clan dei casalesi e cognato dell'imputato, proprio mentre quest'ultimo veniva condotto presso la Compagnia Carabinieri di (omissis) per essere fotosegnalato. Accorsero in luogo molti sostenitori del camorrista ed anche alcuni giornalisti della cronaca locale, tra i quali D.L.G. , B.F.N. e M.M..N. , giornalista de la (omissis) , che intendevano testimoniare l'accaduto con foto e reportage ma che furono brutalmente e decisamente bloccati dall'intervento dei sostenitori del Panaro e mentre il cameramen D.L.G. riceveva un calcio, ed era costretto, come B. a spegnere la telecamera, N. veniva raggiunta dal C. che la minacciava nel modo indicato in epigrafe. La giornalista chiedeva subito aiuto al capitano C. che, nella circostanza, faceva aprire le porte della Caserma per consentire al gruppo di giornalisti di rifugiarsi all'interno, e che sullo specifico episodio ha, poi,testimoniato al processo. Ne rimaneva comunque pregiudicata l'attività di cronaca che i tre giornalisti erano intenti a svolgere.
2.5 In aggiunta,comunque, va rilevato che la Corte di merito ha anche ritenuto che non é emerso alcun elemento obiettivo e concreto dal quale poter inferire un intento ritorsivo, un' animosità accusatola, o anche solo un mero fraintendimento dei fatti o esasperata interpretazione degli stessi, che la persona offesa ha reso dichiarazioni lineari, circostanziate, puntuali, omogenee, comunque riscontrate dalla narrazione degli altri testi di tal che ha concluso che i fatti si sono verificati proprio con la dinamica dalla medesima doviziosamente descritta e ricostruita. Afferma la Corte, in sintesi virtuosa, che "Del resto, che si tratti di violenza privata e non già di minaccia è evidenziato che proprio in ragione di tale condotta i giornalisti ebbero a desistere dallo svolgimento della loro attività e a richiedere l'intervento dei carabinieri, trovando riparo all'interno della Caserma".
2.6 Solo per completezza, che i motivi generici relativi non hanno fondamento, perché inammissibili, va detto che la sussistenza dell'aggravante è stata ritenuta dalla Corte di merito,essendo palese, per le modalità in cui ebbe a svolgersi il fatto, il metodo mafioso, idoneo ad evocare il timore dell'essere la minaccia realizzata da appartenenti ad associazioni camorristiche; che la somma offerta a titolo di risarcimento è stata ritenuta, con valutazione non censurabile in questa sede, incongrua e priva dei requisiti formali, che la pena è stata comunque rivisitata in senso favorevole all'imputato.
3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
25-05-2013 14:49
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