«Decido io se approvare o meno il bilancio». Per la Cassazione il voto del socio in Assemblea è funzionale al suo interesse. Non è reato.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 22 aprile 2013, n. 9680
Presidente Rordorf – Relatore Ceccherini
Svolgimento del processo
1. Nel 1993 la Deutscher Ring Lebensversicherung AG citò con atti distinti i signori A.M.O. e A. , chiedendone la condanna al pagamento delle prime due rate delle tre pattuite, dovute, da ciascuno dei convenuti, per la compravendita delle azioni ordinarie di Lloyd Internazionale Compagnia di assicurazioni s.p.a. e SIDA Società Italiana di assicurazioni s.p.a., ad essi vendute con scrittura 14 settembre 1990.
I convenuti eccepirono che il contratto era annullabile per essere stato loro estorto con illegittime pressioni.
Con sentenza in data 1 agosto 2001, il Tribunale di Roma respinse la domanda, accogliendo la tesi dei convenuti che, per la minaccia della società Baloise (che controllava la Deutscher Ring), di impedire l'approvazione dei bilanci delle società del gruppo Tirrena, essi sarebbero stati indotti all'acquisto (che altrimenti non avrebbero stipulato) delle azioni delle due società del gruppo Tirrena, delle quali la Baloise voleva disfarsi, avendo ripensato la sua politica di investimenti in Italia. Il tribunale condannò l'attrice al risarcimento dei danni cagionati ai convenuti, e li liquidò in L. 300.000.000.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 3 giugno 2005. La corte ha considerato che la minaccia, assunta quale vizio della volontà degli acquirenti, consisteva nel diniego di approvazione del bilancio delle società di cui gli acquirenti erano già azionisti, vale a dire nell'esercizio di un diritto inerente alle azioni in vendita, sicché il diritto del quale si minacciava l'esercizio non era estraneo all'oggetto della compravendita. Dalle prove raccolte in corso di causa non era emerso che le ragioni del rifiuto di approvare i bilanci in questione, genericamente e immotivatamente indicate dai testimoni come strumentali, fossero estranee all'interesse inerente alla partecipazione da dimettere: era infatti ragionevole e legittimo che l'approvazione del bilancio, rispecchiando gli indirizzi generali, fosse fatta dipendere dalla stabilità della partecipazione. Non era invece allegato, né dimostrato, che il prezzo accettato dagli acquirenti fosse sproporzionato al valore dei titoli.
3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorrono A.M.O. e A. per due motivi.
La Deutscher Ring Lebensversicherung AG resiste con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
4. La circostanza, allegata dai ricorrenti nella memoria depositata, che la controparte sarebbe stata nel frattempo in tutto o in parte soddisfatta del suo credito con il pagamento di un fideiussore, non vale a far ritenere cessata la materia del contendere, che per effetto delle difese dei convenuti, coltivate anche con il presente ricorso, sono estese alla validità dell'intero contratto.
5. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 1438 c.c., e la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.. Si deduce che, nella stessa ricostruzione della corte del merito, il vantaggio perseguito dalla venditrice era diverso da quello ottenibile con l'esercizio del diritto. L'abuso del diritto di voto, che è ravvisabile quando il socio, pur esercitando il suo diritto, persegua un interesse personale e antitetico a quello sociale coinvolto, o interessi extrasociali con danno anche potenziale della società, costituirebbe violazione delle norme e dei principi relativi alla correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Si censura pertanto l'affermazione della corte di merito, secondo cui il diritto di non approvare il bilancio potrebbe essere esercitato legittimamente dal socio in funzione dell'interesse a conservare o dismettere la partecipazione.
5.1. Il motivo è infondato. La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 cod. civ., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo (giurisprudenza consolidata; cfr. da ultimo, Cass. 23 agosto 2011 n. 17523). L'applicazione di questo principio alla fattispecie di causa pone la questione se la dismissione della partecipazione sociale sia un obiettivo esorbitante e iniquo rispetto al controllo della gestione sociale attraverso il voto in assemblea sull'approvazione del bilancio.
A questo riguardo occorre chiarire che il voto espresso dal socio in assemblea è di per sé funzionale al suo interesse individuale, e non direttamene e immediatamente a quello della società, che di regola si definisce solo attraverso la formazione delle maggioranze assembleari. Vero è, soltanto, che l'interesse sociale costituisce il limite all'esercizio del diritto di voto nell'interesse individuale del socio, nel senso che in caso di conflitto non potrebbe spingersi legittimamente al punto di danneggiare la società. Ne consegue che la minaccia di far valere il proprio diritto di voto contro l'approvazione del bilancio può bensì costituire causa di annullabilità del contratto di vendita delle azioni, quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti: ma tali non sono i vantaggi perseguiti dal venditore, per il solo fatto di non essere funzionali all'interesse sociale. È quindi immune da censure l'affermazione del giudice di merito, che fosse ragionevole e legittimo far dipendere la scelta tra il votare a favore o contro il bilancio dalla prospettiva di dismissione delle azioni, che non è un elemento estraneo ed esorbitante rispetto alle opzioni intrinseche all'esercizio del diritto di voto. L'intrinseco rapporto tra titolarità della partecipazione ed esercizio del controllo sulla gestione vale dunque a escludere l'estraneità del vantaggio perseguito al diritto fatto valere e la sua abnormità, e con ciò la sua ingiustizia. Ciò detto, è solo da aggiungere che sono estranei alla fattispecie di causa, vertente sull'annullabilità per violenza morale del contratto della cui esecuzione si discute, i richiami alle disposizioni sull'obbligo di comportamento in buona fede del creditore e del debitore e nell'esecuzione del contratto medesimo.
6. Con il secondo motivo del ricorso si denuncia il vizio di motivazione nell'accertamento dei motivi del minacciato rifiuto di approvare il bilancio da parte della società avversaria. A dimostrazione dell'assunto che i motivi sarebbero stati quelli di un "radicale mutamento della politica d'investimento in Italia" si riporta il contenuto dei capitoli di prova e delle risposte fornite dai testi.
6.1. Il motivo, nella misura in cui non lo si ritenga assorbito dal rigetto del motivo precedente - il mutamento della politica degli investimenti essendo appunto in tesi il motivo perseguito, egoistico ma non per questo lesivo dell'interesse sociale - è inammissibile in questa sede di legittimità, traducendosi in una questione di apprezzamento dei risultati delle prove, e come tale appartenente al merito della causa.
7. Il ricorso è respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per compenso, oltre agli accessori di legge.
29-04-2013 14:34
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