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Adeguatemento retributivo anche per i Magistrati.
Adeguatemento retributivo anche per i Magistrati.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto 8 marzo 2013; G.U. 29 aprile 2013, n. 99
Adeguamento stipendiale e indennità del personale di magistratura e equiparati

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi delle categorie di personale statale non contrattualizzato sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto Nazionale di Statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale dispone che il criterio previsto dal predetto comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini dei calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro-capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego;
Vista la sentenza 11 ottobre 2012, n. 223, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte riguardante la mancata erogazione degli acconti e del conguaglio per gli anni 2011, 2012 e 2013, previsti dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale di magistratura e gli avvocati e procuratori dello Stato;
Considerato che l'Istituto Nazionale di Statistica, con nota del 18 febbraio 2013, prot. n. SP/145.2013, avente ad oggetto «Adeguamento triennale stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati - Art. 2 della legge n. 27 del 1981 ed art. 24 della legge n. 448 del 1998», ha comunicato, a seguito della citata sentenza, che la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro-capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati, dal 2008 al 2011 è risultata pari al 5,41 per cento;
Visto il proprio precedente decreto in data 23 giugno 2009, relativo all'adeguamento degli stipendi e delle indennità del personale in riferimento per il triennio 2006-2008, con il quale trattamento economico del personale stesso è stato aumentato del 10,13 per cento complessivo a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, nella misura del 3,04 per cento per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio 2010 e 1° gennaio 2011;
Rilevavo che il citato adeguamento triennale nella misura del 5,41 per cento va applicato a decorrere dal 1° gennaio 2012 alle misure della retribuzione in vigore al 1° gennaio 2009 previo riassorbimento e conguaglio, con la medesima decorrenza, degli acconti corrisposti negli anni 2010 e 2011 nella misura complessiva del 6,08 per cento;

Decreta:

Art. 1

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'articolo 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2009 sorto incrementate del 5,41 per cento con decorrenza 1° gennaio 2012 previo riassorbimento e conguaglio, con la medesima decorrenza, degli acconti corrisposti negli anni 2010 e 2011.

Art. 2

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'articolo 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2012 come determinate dall'articolo 1 sono incrementate, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, dell'1,62 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio 2013 e 1° gennaio 2014.

Art. 3

1. Al relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, si provvede a valere sulle disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate come integrati per effetto dell'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 115
Avv. Antonino Sugamele

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