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Sentenza

Un'auto pirata causa un incidente stradale. Se si accerta la colpa esclusiva del conducente dell'auto pirata non identificato non esiste responsabilita' concorrente
Un'auto pirata causa un incidente stradale. Se si accerta la colpa esclusiva del conducente dell'auto pirata non identificato non esiste responsabilita' concorrente
Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - Sent. del 26.01.2011, n. 1144
In fatto e in diritto

Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione:
1 La sentenza impugnata (App. Trieste 3.11.2009), confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, rigettato l'appello della M. e - sia pure sulla base di elementi fattuali parzialmente diversi da quelli ricostruiti dal primo giudice - ha ribadito che fattore causale esclusivo del sinistro era stato il comportamento tenuto dal conducente della vettura rossa rimasta non identificata; inducevano ad escludere la corresponsabilità della V. : a. la mancata concessione della precedenza da parte dell'auto rossa e il mancato sfruttamento ad opera della stessa della lunga corsia di accelerazione, tanto che la V. non si potè rendere conto che detta auto avrebbe invaso la sua corsia; b. quanto alla velocità, la circolazione stava avvenendo su importante arteria munita di diritto di precedenza e quella in concreto tenuta dalla V. non erra stata ritenuta dal CTU rapportabile all'evento; e. il punto d'urto, localizzato in corrispondenza del parafango e della ruota posteriore dell'auto della V., non era compatibile che una manovra di sorpasso dell'auto rossa da parte della prima, manovra che era quindi da escludersi.
2 - Ricorre per cassazione la M. , con quattro motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
3. - Il ricorso denuncia: dal 1 al 3^ motivo, violazione art. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa e contraddittoria motivazione, rispettivamente circa:
3.1. il punto decisivo dell'incidenza causale del fattore velocità dell'auto condotta dalla V. ;
3.2. la questione decisiva relativa alla determinazione del punto di contatto tra la Fiesta e l'auto rossa ed all'accertamento del funesto sorpasso dell'auto rossa da parte della V. ;
3.3. la questione decisiva della consistenza dell'urto tra la Fiesta e l'auto rossa e la conseguente incidenza causale nella determinazione dello scontro frontale con la Panda; nel 4^ motivo:
3.4. Violazione degli artt. 141, 142, 145 C.d.S. 342 d.p.r. n. 495/92 2054, 1 e 2 comma e 2697 c.c. perché gli elementi di fatto di cui ai predetti motivi rappresentavano comportamento gravemente colposo da porre a fondamento della responsabilità della V.
3.2. Le censure - da trattarsi congiuntamente data l'intima connessione, essendo tutte volte a contestare la ricostruzione dell'incidente - implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in particolare, un'inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, ove si tenga presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06). La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.
3.3. Quanto al quarto motivo, va ribadito che “l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, la quale è fissata solo in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 9550/09; 29883/08; 5226/06; 6094 e 3006/01; 4648/99). Nello stesso senso si è affermato che, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto - nella specie, insussistente - dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento, sicché l'utilizzabilità della presunzione postula, l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria (Cass. n. 1317/06).
4. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso. La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile;
non v'è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

Depositata in Cancelleria il 26.01.2012
Avv. Antonino Sugamele

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